La Consulta riafferma il principio di offensività e ‘disattiva’ gli automatismi che precludono l’accesso alle procedure di emersione del lavoro irregolare

La presunzione assoluta di pericolosità prevista dall’articolo 103, comma 10, lett. c , d.l. numero 34/2020 con riferimento al reato di piccolo spaccio viola in maniera manifesta il principio di ragionevolezza e contrasta con quello della proporzionalità, poiché inibisce l’accesso alle procedure di emersione del lavoro irregolare, quando in concreto può non sussistere alcuna minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Ragionevolezza e proporzionalità costituiscono l'alveo che la discrezionalità del legislatore non deve travalicare. La Consulta sent. numero 43/2024 ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 103, comma 10, lett. c , d.l. 34/2020 , sollevata con riferimento all' articolo 3 Cost. dal TAR Piemonte ordinanza numero 65 del 14.2.2023 . Superata la posizione antagonista dell'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte fonda il proprio giudizio sull' evidente contrasto tra la presunzione assoluta di pericolosità e la limitata lesività del reato di cui all' articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309 del 1990 . D'altra parte, il reato in questione è oggi considerato illecito autonomo anziché fattispecie attenuata rispetto al reato-base di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, da cui si distingue quale fatto di lieve entità «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze» articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 . Il disvalore temperato del reato sottrae, quindi, il piccolo spaccio al regime sanzionatorio previsto per le altre fattispecie «inerenti agli stupefacenti» e costituisce il marcatore che l' articolo 103, comma 10, lett. c neutralizza, facendone discendere la presunzione assoluta di pericolosità in violazione del principio di eguaglianza articolo 3 Cost. . Di contro, è il canone della ragionevolezza a implicare un apprezzamento casistico della pericolosità sociale che la proporzionalità consente di orientare alla salvaguardia degli interessi pubblici alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico, senza tradire la ratio sottesa all'articolo 103 favorire l'integrazione lavorativa e sociale . Insomma, il principio di offensività ristabilisce il canone di proporzionalità e assicura la coerenza ‘sistematica' della disciplina di emersione del lavoro irregolare contenuta nell'articolo 103 . Infatti, pretendere l'accertamento in concreto della pericolosità del cittadino straniero condannato per piccolo spaccio significa attrarre il delitto appena citato nel perimetro della lettera d , che inibisce ai cittadini stranieri l'ammissione alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'indicato articolo 103 “solo se”, in concreto, siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenendo conto anche di eventuali condanne per uno dei reati previsti dall' articolo 381 c.p.p. Una collocazione che la Corte Costituzionale ritiene senz'altro più adeguata per un reato cui è applicabile l'arresto facoltativo in flagranza articolo 381 c.p.p. e non l'obbligo di arresto ai sensi dell' articolo 380 c.p.p. richiamato, appunto, dall' articolo 103, comma 10, lett. c . Ne consegue il recupero di coerenza tra criterio di identificazione tipologico e paradigma evocativo della gravità che la Consulta razionalizza secondo la formula dell' id quod plerumque accidit per sottrarne le presunzioni all'arbitrio e restituire la tecnica normativa al ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi in gioco.