Sì all’omicidio stradale, no alla revoca della patente se non sei ubriaco

Protagonista della vicenda in esame è un imputato, accusato della violazione di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b , c ed e , c.p.p., in relazione all’articolo 133 c.p. e all’articolo 222, comma 2, d.lgs. numero 285/1992.

L'accusato ricorre in Cassazione sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente applicato, in modo automatico e senza contraddittorio tra le parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida , nonostante non gli fosse stata contestata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. La doglianza è fondata. La Corte Costituzione, con sentenza numero 88/2019, ha escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida «qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell'articolo 589- bis c.p. porsi alla guida» in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di droga «costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone , posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale sia di lesioni personali gravi o gravissime». Al di sotto di questo livello, vi sono comportamenti pure gravemente colpevoli, ma in misura inferiore «sicchè non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice». Pertanto, il giudice che, in assenza di tali circostanze, applichi la sanzione amministrativa in questione, debba dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all' articolo 218, comma 2, d.lgs. numero 285/1992 . Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida.

Presidente Dovere – Relatore Calafiore Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Potenza ha applicato nei confronti di omissis ai sensi degli articolo 444 e ss., cod. proc. penumero , la pena di un anno e sette mesi di reclusione, con beneficio della non menzione e della sospensione condizionale, in ordine al reato previsto dall' articolo 589-bis, comma 7, cod. penumero , contestualmente disponendo, ai sensi dell' articolo 222, comma 2, d.lgs. numero 285/1992 , la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione omissis tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo di impugnazione, si deduce la violazione di cui all'articolo 606, comma 1, lett. b , c ed e , cod.proc.penumero , in relazione all' articolo 133, cod.penumero e all' articolo 222, comma 2, del d.lgs. 30/04/1992, numero 285 . Il giudice avrebbe applicato in modo automatico - ritenendola conseguente di diritto - e senza contraddittorio tra le parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza addurre alcuna motivazione e tanto in violazione della sentenza numero 88 del 2019 della Corte Costituzionale atteso che, nel caso di specie, all'imputato non era stata contestata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il secondo motivo di impugnazione denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c ed e , cod.proc.penumero , mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, limitatamente alla revoca della patente, posta la totale assenza di motivazione sul punto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla parte relativa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida. 4. I motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono fondati. 5. Va in primo luogo rilevato che - in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall' articolo 448, comma 2-bis, cod.proc.penumero - e ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative Sez. U, numero 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 . 6. Ciò premesso è fondata la prospettata censura di violazione di legge, in punto di modalità di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida in relazione al vigente testo dell' articolo 222, comma 2, d.lgs. 30/04/1992, numero 285 . Sul punto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 88 del 2019 , è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell' articolo 589-bis cod.penumero Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell' articolo 589-bis , sia dell'articolo 590-bis cod. penumero o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. Pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice . 7. Per effetto di tali argomentazioni, deve ritenersi che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all' articolo 218, comma 2, d.lgs. numero 285/1992 Sez. 4, numero 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 Sez. 4, numero 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 . Difatti, i predetti parametri sono quelli rilevanti anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida cosi Sez. 4, numero 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661, la quale ha argomentato che Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall' articolo 222 cod. strada , la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all' articolo 133 cod. proc. penumero , ma in base ai diversi parametri di cui all' articolo 218, comma 2, cod. strada , sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento conseguendone che e necessaria una distinta e puntuale motivazione, diversa rispetto a quella attinente al trattamento sanzionatorio penale, in ordine agli specifici parametri costituiti dall'entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 8. Nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la specifica motivazione sul punto - resa necessaria dalia citata sentenza della Corte costituzionale e dalla sua applicazione in ordine ai rapporti processuali pendenti - sia stata del tutto omessa da parte del giudice procedente, il quale ha semplicemente argomentato sulla scorta della dedotta conseguenza di diritto della predetta sanzione amministrativa, in assenza di qualsiasi concreta valutazione condotta alla luce dei predetti parametri. 9. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, affinché provveda a motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 10. E' stata adottata la motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. numero 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Potenza, in diversa persona fisica.