Sul principio di correlazione tra contestazione e decisione di fronte al Tribunale della Libertà

La richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio circoscrive l'oggetto del giudizio del Tribunale, tale per cui lo stesso giudizio non potrà estendersi verso provvedimenti successivi e ulteriori di integrazione sostanziale del primo, i quali potranno essere oggetto di nuove impugnazioni cautelari con conseguenti nuovi giudizi.

La Corte di Cassazione estende i principi di cui all' articolo 521 c.p.p. anche in materia cautelare pertanto, la cognizione Tribunale del Riesame non può estendersi verso gli ulteriori provvedimenti cautelari intervenuti dopo la richiesta di riesame avanzata dai soggetti legittimati. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, per quanto debba circoscriversi l'oggetto del giudizio del Tribunale della libertà, l'annullamento disposto da quest'ultimo non impedisce al Pubblico Ministero di adottare un nuovo decreto di sequestro volto a sanare i precedenti vizi ai principi di proporzionalità e adeguatezza. La vicenda Il Tribunale del Riesame di Roma rigettava la richiesta di riesame avanzata dal terzo interessato avverso un decreto di sequestro probatorio . Quest'ultimo veniva infatti seguito da un successivo decreto “ad integrazione e precisazione” che veniva emesso dal P.M. nei due giorni precedenti la discussione di fronte al Riesame. I Giudici della libertà, dal momento che tale “secondo” provvedimento di sequestro assicurava un'adeguata integrazione motivazionale al decreto genetico, rigettavano la richiesta di riesame estendendo l'oggetto del proprio giudizio anche rispetto il provvedimento di sequestro successivamente adottato. Frattanto, anche rispetto al decreto emesso “ad integrazione e precisazione” del precedente veniva avanzata richiesta di riesame, che il Tribunale ugualmente rigettava. Gli indagati e i terzi interessati ricorrevano per Cassazione avverso i due provvedimenti del Tribunale delle Libertà che venivano riuniti e decisi con la sentenza de quo. In particolare, veniva rilevata la violazione dell' articolo 521 c.p.p. per la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione da parte del Tribunale del Riesame. E inoltre, l'ordinanza avrebbe leso il divieto di un secondo giudizio poiché valorizzava un nuovo provvedimento di sequestro che si limitava a sanare i vizi del provvedimento genetico oggetto di impugnazione. Ricorrevano altresì per la mancata applicazione della disciplina in materia di intercettazioni in luogo del sequestro probatorio disposto, dal momento che l'oggetto di vincolo reale era rappresentato proprio dalla corrispondenza e-mail, SMS, Whatsapp e simili dei soggetti indagati e dei terzi interessati. La Cassazione e il principio di correlazione La Corte di Cassazione ha riconosciuto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza dal momento che il Tribunale del Riesame aveva fondato la propria decisione sul decreto successivamente emesso anziché sul provvedimento genetico. Tale circostanza non è per certo priva di conseguenze, dal momento che gli stessi giudici di legittimità affermano che “laddove tale provvedimento successivo non fosse intervenuto il vizio di proporzionalità e adeguatezza … sarebbe stato di certo rilevato”. E inoltre, risultano altresì violate le prerogative difensive di cui agli articolo 324 c.p.p. e 24 Cost., per aver notificato agli indagati e ai terzi interessati un nuovo provvedimento di sequestro solo due giorni prima la data dell'udienza di discussione. La “sorte” del provvedimento di sequestro successivo La Corte di Cassazione non ha disposto la restituzione delle cose agli indagati e ai terzi interessati in ragione della piena legittimità del successivo provvedimento di sequestro disposto “ad integrazione e precisazione”. Secondo i Giudici, infatti, nulla vieterebbe al P.M. l'adozione di un nuovo decreto che contiene una «puntuale precisazione delle chiavi logiche da utilizzare per perimetrare la ricerca nell'ottica della proporzionalità e dell'adeguatezza del vincolo reale, richieste dalla legge». La Corte di Cassazione così da un lato circoscrive con dovizia l' oggetto del giudizio del Tribunale del Riesame in nome del principio di correlazione tra contestazione e decisione nonché dell'inviolabilità del diritto alla difesa costituzionalmente garantito. Dall'altro, però, afferma i limitati effetti preclusivi rebus sic stantibus del provvedimento di annullamento del sequestro genetico e il consequenziale potere della pubblica accusa ad emettere nuovi decreti cautelari integrativi. E il divieto di nuovo giudizio? Secondo la Cassazione devono quindi rigettarsi le doglianze relative alla violazione del principio del “ ne bis in idem ” sostanziale, sulla scorta di quella Giurisprudenza che riconosce i provvedimenti di sequestri probatori come reiterabili a quelli precedenti revocati o annullati, laddove il vincolo del giudicato cautelare interno può tuttalpiù operare nell'ipotesi in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero Cass. Penumero , Sez. III, numero 22581 del 23/05/2019 così anche Cass. Penumero , Sez. III, numero 29975/2014 . Il discrimen tra sequestro probatorio e la disciplina delle intercettazioni I Giudici di legittimità rigettano inoltre i motivi di ricorso volti a riconoscere l'operatività della disciplina delle intercettazioni . Secondo la Suprema Corte, infatti, proprio perché le conversazioni e le comunicazioni sono memorizzate in dispositivi telematici deve riconoscersi la loro natura documentale e informatica. Ai fini della loro acquisizione, quindi, non opera la disciplina delle intercettazioni «che postula, all'opposto, la captazione di un flusso di comunicazioni in atto». “Dinaminacità” e “acquisizione occulta” della comunicazione La Cassazione individua così due condizioni indefettibili affinché trovi applicazione la disciplina delle intercettazioni . In primis , è necessario che la comunicazione venga captata allorquando la stessa sia “in corso”, ossia nel suo momento dinamico e non quando si trova già in memoria di una comunicazione già avvenuta. Secondariamente, le modalità di esecuzione dell'attività captativa devono avvenire “in modo occulto”, vale a dire quando gli interlocutori non siano a conoscenza dell'ascolto e l'apprensione di un terzo extraneus . Criticità applicative La Suprema Corte, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati sul tema, ha valutato come legittimo il provvedimento di sequestro probatorio avente ad oggetto chat/email/scambi di comunicazioni già memorizzate nei dispositivi informatici, in quanto comunicazione non più in atto e pertanto “statiche” aventi natura di documenti ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 234 c.p.p. Non può tuttavia non rilevarsi come il criterio individuato dalla Suprema Corte, secondo cui se interviene la conservazione in dispositivi informatici di una comunicazione fra soggetti non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni, si espone e parecchie criticità. Le comunicazioni virtuali , specie quelle che avvengono tramite piattaforme digitali, avvengono solo in modalità così istantanea e di immediata memorizzazione che appare difficile, se non impossibile, individuare il loro momento “dinamico” di trasmissione. Ciò significa che per tale tipologia di comunicazione non troverà mai applicazione la disciplina delle intercettazioni, al più quella del c.d. captatore informatico. Possibili soluzioni Sembrerebbe allora più opportuno individuare il criterio discriminante tra i due istituti sequestro probatorio/intercettazioni in ulteriori e differenti elementi . Vale a dire individuare la dinamicità della trasmissione non nel singolo momento di invio e ricezione della stessa comunicazione, ma in un ben più ampio arco temporale che comprenda una conversazione nella sua interezza. Sicché quando la stessa avrà trovato una sua conclusione logica o temporale potrebbe operare il mezzo del sequestro probatorio, viceversa troverebbe applicazione la più rigorosa disciplina in materia di intercettazioni.

Presidente Sarno – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell'S giugno 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame, avanzata nell'interesse della società omissis s.r.l. , quale soggetto terzo interessato, in persona del legale rappresentante pro tempore R.A., avverso il decreto del 4 maggio 2023, con cui il Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale aveva disposto, oltre che la perquisizione informatica degli apparecchi e dei supporti informatici e di telefonia, anche il sequestro, a norma dell' articolo 252, cod. proc. penumero , di documenti in formato cartaceo e di molteplici dispositivi USB, nella disponibilità della ricorrente, mera destinataria del decreto di perquisizione locale e personale. Nel caso di specie, il decreto di sequestro genetico - annullato, in relazione ai dispositivi informatici, dal medesimo Tribunale, a seguito dell'istanza proposta dal co-indagato S.A., con ordinanza del 29 maggio 2023, per vizio di proporzionalità e adeguatezza - veniva seguito da un successivo decreto ad integrazione e precisazione , emesso in data 5 giugno 2023 circostanza ritenuta dirimente perché determinante, in sede di riesame, un esito differente dell'istanza proposta dalla Società, rispetto a quella avanzata nell'interesse del S.A Ebbene, con successiva ordinanza del 20/06/2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame, parimenti proposta nell'interesse della medesima ricorrente, avverso tale secondo decreto di sequestro, emesso in data 5 giugno 2023, ad integrazione e precisazione del precedente provvedimento cautelare, datato al 4 maggio 2023. Parallelamente, il Tribunale del riesame ha rigettato le istanze, distinte ma di analogo contenuto rispetto a quelle avanzate nell'interesse della Società, presentate ciascuna - l'una, avverso le ordinanze dell'8 giugno 2023 l'altra, avverso quelle del 20 giugno 2023 - da a M.R., in qualità di indagato per il delitto di cui agli articolo 110, cod. penumero , e 10-quater, secondo comma, del d.lgs. numero 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della omissis s.r.l. , dal 22 aprile 2022 al 7 settembre 2022, in concorso con altri soggetti, vendeva un pacchetto formazione 4.0 , relativo all'anno 2020, risultato non esistente, facendo apparire come falsamente realizzata l'attività di formazione del personale, al fine di utilizzare, in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del d. lgs. numero 241 del 1997 , il relativo credito d'imposta e non versare le somme dovute da '' omissis s.r.l. nei confronti di diversi enti impositori Erario, Inps, enti locali e Inail , per un ammontare complessivo di € 114.150,00, e destinatario del sequestro di numero 1 tablet, numero 1 telefono cellulare, numero 1 PC Notebook e numero 1 pen-drive b P.L., quale soggetto terzo interessato e destinatario del sequestro di numero 1 penna USB e numero 1 PC portatile ASUS c R.A., in qualità di indagato per il reato di cui agli articolo 110, cod. penumero , e 10-quater, secondo comma, del d.lgs. numero 74 del 2000, perché, in qualità di legale 1-appresentante di omissis s.r.l. dal 7 settembre 2022, in concorso con altri soggetti, vendeva un pacchetto formazione 4.0 , relativo all'anno 2021, risultato non esistente, facendo apparire come falsamente realizzata l'attività di formazione del personale, al fine di utilizzare, in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del d.lgs. numero 241 del 1997 , il relativo credito d'imposta e non versare le somme dovute da OMISSIS s.p.a. nei confronti di diversi enti impositori Erario, Inps, enti locali e Inail , per un ammontare complessivo di € 250.000,00, e destinatario del sequestro di numero 2 smartphone Redmi Model, di cui uno con SIM. 2. Avverso le ordinanze dell'8 giugno 2023, la società OMISSIS s.r.l. e il P.L., quali soggetti terzi interessati, il R.A. e il M.R., in qualità di indagati, tramite un difensore unico, hanno proposto, nell'ambito dei differenti procedimenti originariamente instaurati - di cui si è ritenuto opportuno disporre la riunione per connessione oggettiva all'odierna udienza - quattro distinti ricorsi per cassazione, di analogo contenuto, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli articolo 324 e 521, cod. proc. penumero , e 24 Cost., sul rilievo dell'abnormità del decreto di sequestro ad integrazione e precisazione , rispetto all'oggetto del procedimento introdotto avverso il provvedimento genetico. A parere della difesa, infatti, pur presentato formalmente come decreto integrativo, il provvedimento emesso in data 5 giugno 2023 risulterebbe essere, sul piano sostanziale, un provvedimento nuovo - perché volto a colmare le lacune motivazionali in punto di proporzionalità e adeguatezza già censurate dalla difesa del co-indagato S.A., e riconosciute dalle ordinanze impugnate - come tale estraneo al perimetro dell'impugnazione, originariamente tracciato. Ciò premesso, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente fondato la propria valutazione su un provvedimento diverso da quello impugnato, violando il principio di correlazione tra contestazione e decisione, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Oltre a ciò, la circostanza dell'emissione del nuovo decreto e della sua presa in considerazione da parte del giudice del riesame violerebbe il diritto di difesa dei ricorrenti, giacché la notifica del medesimo sarebbe intervenuta soltanto in data 6 giugno 2023, ovvero due soli giorni prima della data dell'udienza fissata per la discussione del riesame. La ricostruzione difensiva, inoltre, invoca l'operatività dell'effetto estensivo dell'impugnazione, ritenendo sussistenti sia l'unitarietà che la cumulatività del procedimento cautelare richiesti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dal memento che a per quanto attiene ai soggetti terzi interessati – Società omissis srl e P.L. - questi e il S.A., che ha beneficiato di una pronuncia di annullamento parziale del decreto di perquisizione e sequestro, sarebbero a diverso titolo coinvolti nel medesimo procedimento penale - i primi due, in qualità di terzi interessati il terzo, come indagato - nonché destinatari dello stesso provvedimento cautelare, ancorché confermato, per i primi, e annullato, nei confronti del secondo b all'opposto, per quanto concerne gli indagati - il R.A. e il M.R. - questi e il S.A. sarebbero co-indagati nel medesimo procedimento penale, nonché destinatari dello stesso provvedimento cautelare, ancorché confermato, per i primi, e annullato, nei confronti del secondo, rispondendo per il medesimo titolo di reato come perché legali rappresentanti della stessa società in tempi diversi. In tutti e quattro i casi, inoltre c i numeri di ruolo generale dei ricorsi sarebbero pressocché contigui d la discrepanza temporale circa la fissazione delle rispettive udienze era dipesa meramente dal fatto che il S.A. aveva depositato istanza di riesame prima degli altri ricorrenti. Né la decisione favorevole al S.A. sembrerebbe fondata su motivi personali, altrimenti preclusivi dell'operatività del predetto effetto estensivo non solo, infatti, il decreto impugnato sarebbe lo stesso, ma il vizio eccepito nell'interesse del S.A. avrebbe carattere sostanziale, come tale estensibile anche alla posizione di altri ricorrenti. In aggiunta, oggetto del sequestro sono stati, per ciascun ricorrente, dispositivi elettronici contenenti dati informatici relativamente ai quali si prospettano le medesime esigenze di tutela e di salvaguardia rispetto ai principi di adeguatezza e proporzionalità. 2.2. Con una seconda doglianza, si deducono la violazione degli articolo 649 e 125, comma 3, cod. proc. penumero , nonché la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Secondo i ricorrenti, l'ordinanza sarebbe lesiva del divieto di secondo giudizio - più volte ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità - giacché il Pubblico Ministero, con il nuovo decreto di sequestro, anziché addurre nuovi elementi fattuali, si sarebbe limitato ad indicare le chiavi logiche per la ricerca dei dati informatici - necessarie per colmare le lacune da cui risultava viziato il provvedimento genetico superando illegittimamente la relativa preclusione processuale che, in questo senso, deriverebbe dall'avvenuto accoglimento dell'istanza di riesame, avanzata nell'interesse del S.A., e dal conseguente annullamento dell'originario decreto di sequestro. Nel caso di specie, infatti, l'emissione del decreto, datato 5 giugno 2023, non sarebbe dipesa dalla scoperta, ovvero dall'ostensione, di nuovi elementi di fatto, bensì dalla mera opportunità di sanare il vizio denunciato dal S.A. e determinante il parziale annullamento del provvedimento impugnato. Detto vizio, peraltro, anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale - secondo cui sarebbero vizi formali, a titolo esemplificativo la carenza di motivazione, l'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ovvero l'omessa convalida del sequestro operato d'iniziativa dalla P.G. - lungi dall'avere natura meramente procedurale - inidoneità a far sorgere la preclusione processuale contestata - avrebbe carattere sostanziale poiché relativo ai presupposti di applicabilità della misura reale. 2.3. Con memorie depositate, nell'ambita di ciascun procedimento, in data 1° e 13 dicembre 2023 - queste ultime depositate in replica delle conclusioni del Pubblico Ministero - la difesa ha ribadito le argomentazioni già espresse. 3. Allo stesso modo, avverso le ordinanze del 20 giugno 2023 - con cui il Tribunale del riesame ha rigettato le istanze proposte avverso il decreto di sequestro, emesso in data 5 giugno 2023, ad integrazione e precisazione del precedente provvedimento cautelare, datato al 4 maggio 2023 - la società omissis s.r.l. e il P.L., quali soggetti terzi interessati, il R.A. e il M.R., in qualità di indagati, tramite un difensore unico, hanno proposto quattro distinti, ma analoghi, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 3.1. Con una prima censura, si replicano, in maniera perfettamente sovrapponibile, le doglianze dedotte dai ricorrenti nel secondo motivo di ciascun ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2023, relativamente alla violazione degli articolo 649 e 125, comma 3, cod. proc. penumero , nonché a vizi della motivazione. Vale sul punto l'esposizione svolta sub 2.2, da intendersi richiamata. 3.2. In secondo luogo, ci si duole dell'inosservanza dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari di cui all' articolo 275, comma 2, cod. proc. penumero , della violazione dell' articolo 125, comma 3, cod. proc. penumero , e del connesso vizio motivazionale. Più precisamente, le prospettazioni difensive ritengono che il decreto di sequestro, emesso in data 5 giugno 2023 - ancorché adottato ad integrazione e specificazione - sarebbe inammissibile perché esplorativo e, dunque, anch'esso violativo dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Infatti, benché il Pubblico Ministero abbia definito un ampio catalogo di ”chiavi logiche di cui servirsi nella ricerca del materiale probatorio, l'utilizzo combinato delle medesime, ritenute eccessivamente generiche ed estensive del perimetro applicativo del decreto contestato, condurrebbe ad un'apprensione indiscriminata - e conseguentemente illegittima, in ossequio ad un costante orientamento giurisprudenziale - del materiale informatico presente nei dispositivi. Né sufficiente ed esaustiva potrebbe considerarsi la motivazione offerta dal Tribunale del riesame lungi dal delineare un'adeguata organizzazione volta ad assicurare la selezione dei soli dati rilevanti a fini investigativi, infatti, essa risulterebbe apparente ed apodittica quanto alla valutazione della sussistenza dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza. Altrettanto generica sarebbe, inoltre, l'individuazione, curata dalla pubblica accusa, del materiale da ricercare e sequestrare nell'ambito categoriale di «chat/email/scambi di comunicazioni [ .], intercorse a qualsiasi titolo fra gli indagati», nonché di «chat/email/scambi di comunicazioni [ .], intercorse fra altri soggetti dipendenti, fornitori, clienti, consulenti fiscali, intermediari nelle operazioni commerciali ». Tali categorie, infatti - generiche sia sul versante della natura sostanziale del mezzo di comunicazione, che sotto il profilo dell'individuazione delle qualifiche e dei ruoli personali dei soggetti richiamati nel provvedimento - non sarebbero idonee a restringere il perimetro dei dati informatici potenzialmente suscettibili di apprensione. Vi sarebbe una totale assenza di indicazione del periodo temporale di riferimento per l'apprensione dei dati informatici la motivazione addotta dal Tribunale del riesame risulterebbe, ancora una volta, apparente ed apodittica, nella parte in cui ricollega presuntivamente la predetta attività di apprensione alle operazioni oggetto di contestazione ciò che, a parere della difesa, sarebbe tanto più vero in considerazione del fatto che gli indagati avevano ricoperto la qualifica soggettiva - fondamentale ai fini della contestazione del reato addebitato - soltanto per periodi di tempo limitati. 3.3. Con un terzo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano la violazione degli articolo 266 e 266-bis, cod. proc. penumero , e l'inosservanza dell'obbligo motivazionale di cui all' articolo 125, comma 3, cod. proc. penumero , sul rilievo che l'apprensione dei dispositivi elettronici avrebbe dovuto soggiacere alle norme dettate in materia di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, e non a quelle concernenti il sequestro probatorio. Nel caso di specie, infatti, il reale oggetto del sequestro sarebbero, non già i singoli dispositivi elettronici, ma le comunicazioni in essi contenute - e, segnatamente, chat/email/scambi di comunicazioni - qualificabili come veri e propri dati informatici, e non come prova documentale con la conseguenza che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o ·spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività intercettiva, indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti - la loro acquisizione non potrebbe non costituire attività di intercettazione, come tale soggetta alle regole di cui agli articolo 266 e 266-bis, cod. proc. penumero , anziché a quelle prescritte dall' articolo 252, cod. proc. penumero 3.4. In data 1° dicembre 2023, il difensore, nell'ambito di ciascun procedimento, ha depositato memoria, con la quale ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle considerazioni già svolte nei singoli motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, la difesa ribadisce il carattere innovativo del provvedimento impugnato, precisando come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il discrimine per definire come distinto e autonomo un provvedimento - rispetto ad un altro, intervenuto in precedenza - risiede nella qualificazione della natura sostanziale degli elementi di diritto attinti dalla modifica con lei conseguenza che, laddove un provvedimento dovesse intervenire allo scopo di sanare i vizi di carattere sostanziale di un precedente atto, assumerebbe natura distinta e autonoma. Vista la formazione di autonomo giudicato cautelare in relazione all'ordinanza di accoglimento del riesame avanzato dal S.A., per l'avvenuto decorso del termine di impugnazione alla data di adozione della decisione, il secondo provvedimento ablatorio sarebbe stato adottato al solo fine di eludere la logica conseguenza dell'annullamento del decreto genetico, anche nei confronti degli altri co-indagati del S.A., i quali, all'opposto, dovrebbero beneficiare degli effetti espansivi dell'ordinanza decisoria. Quanto alla seconda censura, la difesa riconferma la genericità e l'inadeguatezza delle chiavi logiche, identificate dal secondo decreto, dal momento che esse non apporterebbero alcuna specificazione ulteriore rispetto a quanto già prescritto dal provvedimento originario. Tali chiavi non sarebbero idonee a garantire il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, soprattutto in relazione al requisito del minor tempo possibile richiesto per l'apprensione dei supporti informatici perché consentirebbero una ricerca informatica indiscriminata. Infine, la difesa insiste nel denunciare la violazione delle norme dettate in materia di intercettazioni. 3.5. Con memorie di replica, depositate nell'ambito di ciascun procedimento, in data 13 dicembre 2023, il difensore, in risposta alle conclusioni della Procura generale, ha insistito nelle argomentazioni già svolte. Considerato in diritto 1. I ricorsi, proposti da omissis s.r.l , P.L., M.R. e R.A., avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2023, meritano di trovare accoglimento. 1.1. Il primo motivo di doglianza è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. In effetti, il Tribunale del riesame ha erroneamente esteso il perimetro della propria cognizione alla legittimità, o meno, di un provvedimento - il decreto, emesso in data 5 giugno 2023 - diverso da quello specificamente impugnato. L'organo giudicante ha violato il principio di correlazione tra l'impugnazione e la sentenza, di cui all' articolo 521, cod. proc. penumero , allorché ha basato la propria decisione sul secondo decreto, anziché sul provvedimento genetico, datato 4 maggio 2023, nella parte in cui, a pag. 5 dell'ordinanza gravata, ha rigettato le censure relative alla violazione dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza della misura probatoria, sul rilievo dell'integrazione posta in essere, dal Pubblico Ministero, con tale decreto, emesso solo successivamente all'ordinanza di annullamento del provvedimento originario, adottata, in data 29 Maggio 2023, nell'interesse del co­indagato S.A., la cui posizione risulta, peraltro, perfettamente sovrapponibile a quella degli odierni ricorrenti. Inoltre, per esplicita precisazione del Tribunale del riesame, è proprio il decreto del 5 giugno che assicura il rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la disposizione del sequestro a fini probatori ciò che equivale a dire che, laddove detto successivo decreto non fosse intervenuto, il vizio di proporzionalità e adeguatezza, riscontrato nei confronti del S.A., sarebbe stato rilevato parimenti nell'ambito dei procedimenti riguardanti gli altri ricorrenti. Né la difesa del ricorrente avrebbe potuto argomentare compiutamente - come invece sostenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato - in ordine al nuovo decreto, notificato agli indagati e ai terzi interessati in data 6 giugno 2023, e cioè soli due giorni prima la data dell'udienza circostanza che, con evidenza, ha commesso le prerogative difensive del ricorrente, in aperta violazione degli articolo 324 cod. proc. penumero e 24 Cost. Dunque si deve affermare che la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio determina in tale provvedimento l'oggetto del giudizio del Tribunale, senza che il giudizio stesso si possa estendere a provvedimenti successivi e ulteriori di integrazione sostanziale del primo, i quali potranno essere oggetto di nuove impugnazioni cautelari con conseguenti nuovi giudizi. Ne consegue che i ricorsi devono ritenersi fondati. Ciò nondimeno, non si dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro, vista la persistenza del vincolo reale di cui si dirà di seguito. 2. I ricorsi, presentati da omissis s.r.l. , P.L., M.R. e R.A., avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023, sono infondati. 2.1. Il primo motivo di doglianza è infondato. Con riguardo all'applicazione delle misure cautelari reali, il principio del ne bis in idem è ostativo alla reiterazione della misura medesima solo quando il giudice sia chiamato a esaminare nel merito quegli stessi elementi che siano già stati ritenuti insussistenti o insufficienti, e non anche quando tali elementi non siano stati valutati ex plurimis, Sez. 3, numero 9972 del 05/11/2019, dep. 13/03/2020, Rv. 278422 Sez. 2, numero 2276 del 06/10/2015, dep. 20/01/2016, Rv. 265772 Sez. 3, numero 43806 del 05/11/2008, Rv. 241415 . Nel caso di specie, in cui il decreto genetico è stato annullato nei confronti del solo co-indagato S.A. per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza - alla data della cui decisione, intervenuta il 30 maggio 2023, non era stato ancora adottato il decreto integrativo, emesso il 5 giugno 2023 - il Pubblico Ministero ha legittimamente adottato il provvedimento impugnato, nei confronti degli altri soggetti interessati, con la specificazione dei parametri di ricerca, attraverso cui perimetrare il compendio dei dati informatici effettivamente suscettibili di apprensione. In tema di sequestro probatorio, del resto, l'annullamento disposto in sede di riesame per carente indicazione delle specificazioni necessarie a garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, richiesti dall' articolo 275, comma 2, cod. proc. penumero , produce un limitato effetto preclusivo rebus sic stantibus, che non impedisce l'adozione di un nuovo decreto da parte del Pubblico Ministero, contenente la puntuale precisazione delle chiavi logiche da utilizzare per perimetrare la ricerca nell'ottica della proporzionalità e dell'adeguatezza del vincolo reale, richieste dalla legge ex multis, Sez. 3, numero 29975 del 08/05/2014, Rv. 259944 Sez. 6, Sentenza numero 3738 del 14/11/2013, dep. 28/01/2014, Rv. 258769 . 2.2. La seconda doglianza, afferente alla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari di cui all' articolo 275, comma 2, cod. proc. penumero , ed il connesso vizio motivazionale, è inammissibile in quanto diretta ad ottenere valutazioni di merito, non solo già adeguatamente sviluppate dal giudice del gravame pagg. 5 e 6 , ma in ogni caso precluse al sindacato di legittimità della Corte di cassazione - limitato alla violazione di legge dall'articolo 325, comma 1, cod. proc. penumero - risultando altresì inconferente l'argomento relativo all'omessa indicazione dei riferimenti temporali dell'attività di ricerca, giacché - come, peraltro, correttamente specificato dallo stesso giudice cautelare - laddove la perquisizione e il conseguente sequestro dovessero esorbitare dai parametri logici, individuati dal decreto, essa dovrà considerarsi come attività posta in essere su iniziativa della polizia giudiziaria, come tale soggetta a convalida da parte del Pubblico Ministero. 2.3. Il terzo motivo di censura, con cui si deduce la violazione degli articolo 266, 266-bis e 125, cod. proc. penumero , è infondato. E' infatti pacifico l'insegnamento secondo cui, in tema di mezzi di prova, le conversazioni, o altre comunicazioni, memorizzate nei dispositivi telematici, hanno la natura di documenti informatici pertanto, la loro acquisizione processuale non è regolata dalla disciplina, dettata, in materia di intercettazioni, dagli articolo 266 e ss., cod. proc. penumero , che postula, all'opposto, la captazione di un flusso di comunicazioni in atto Sez. 6, numero 12975 del 06/02/2020, Rv. 278808 - 02 Sez.6, numero 28269 del 29/05/2019. Rv. 276227 . Tali affermazioni, del resto, si pongono in armonia con la giurisprudenza costituzionale Corte cost. numero 170/2023 , secondo la quale il discrimen tra le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e i sequestri di corrispondenza non è dato principalmente dalla forma della comunicazione, giacché le intercettazioni possono avere ad oggetto anche flussi di comunicazioni non orali informatiche o telematiche . Affinché si abbia intercettazione debbono invece ricorrere due condizioni la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell'extraneus, e va dunque colta nel suo momento dinamico , con conseguente estraneità al concetto dell'acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta dunque, nel suo momento statico la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione, nel senso che l'apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. In generale, il concetto di «corrispondenza» è ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano idee, propositi, sentimenti, dati, notizie tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza pertanto, lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza. Ne consegue che è legittimo il sequestro probatorio di chat/email/scambi di comunicazioni, già ricevuti o spediti e conservati nei relativi dispositivi informatici, in quanto tali comunicazioni, non più in atto, hanno natura di documenti ai sensi dell' articolo 234 cod. proc. penumero , la cui acquisizione non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Sez. 6, numero 28269 del 28 maggio 2019, Rv. 276227 Sez. 3, numero 29426 del 16/04/2019, Rv. 276358 . Proprio il provvedimento di sequestro, invero, interviene per acquisire ex post i dati derivanti da precedenti comunicazioni telematiche, già ampiamente avvenute, così come conservati nella memoria fisica dei dispositivi informatici Sez. 5, numero 1822 del 21 novembre 2017, Rv. 272319 Sez. 3, numero 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv, 265991 Nel caso di specie, del resto, i beni sottoposti a sequestro, lungi dal costituire flussi comunicativi in corso, rappresentano comunicazioni statiche, già presenti, non soggette a procedure dinamiche di acquisizione dunque il Tribunale - in perfetta conformità con la giurisprudenza di legittimità sul punto ex multis, Sez. 6, numero 46482 del 27/09/2023, Rv. 285363 Sez. 6, numero 44155 del 26/10/2023, Rv. 285362 - abbia correttamente rilevato alle pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato l'infondatezza della censura, avanzata in sede di riesame, in ordine alla lamentata violazione delle norme dettate in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. 3. In conclusione, devono essere annullati senza rinvio, nei confronti dei ricorrenti, le ordinanze del Tribunale in data 8 giugno 2023 e il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero in data 4 maggio 2023. I ricorsi devono essere rigettati in relazione alle ordinanze del 20 giugno 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio le ordinanze in data 8 giugno 2023 emesse nei confronti di R.A., P.L., M.R., omissis s.r.l., nonché, limitatamente ai suddetti ricorrenti, il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Roma in data 4 maggio 2023. Rigetta i ricorsi di R.A., P.L., M.R., omissis s.r.l., in relazione alle ordinanze del 20 giugno 2023.