Il servizio di recensioni false su Amazon è concorrenza sleale: l’inibitoria del Tribunale meneghino

Il Tribunale di Milano blocca il servizio di recensioni false congegnate da un uomo che, dietro rimborso integrale della somma dell’acquisto del bene o servizio, invitava gli utenti a recensire sullo Store Amazon in modo opportunistico e vincolato.

Le false recensioni Due società del gruppo Amazon hanno promosso un procedimento cautelare contro un uomo, deducendo di aver individuato l'esistenza su un website, di proprietà dello stesso resistente, dove viene offerto in vendita un servizio di “recensioni false” per prodotti acquistati presso lo store online di Amazonumero Tali recensioni, in quanto false, sarebbero illecite, oltre che contrarie alla policy adottata dalla company in riferimento al sistema delle recensioni online da parte degli utenti. Tramite una società investigativa Amazon ha riscontrato che lo schema operativo dell'attività dell'uomo si articola nell'offerta di pacchetti personalizzabili di recensioni di 3, 4 o 5 stelle, scritte da utenti che hanno effettivamente acquistato il prodotto recensito sullo Store Amazon, che vengono in seguito integralmente rimborsati di un importo pari alla somma versata in sede d'acquisto. Le recensioni online Il procedimento cautelare afferisce all'attività di realizzazione di recensioni online che gli acquirenti di servizi e prodotti hanno la possibilità di pubblicare e condividere presso gli store in rete tramite i quali viene effettuato l'acquisto. Il sistema che offre un contributo nella formazione della scelta dei consumatori che, grazie alle recensioni, possiedono un ulteriore elemento di valutazione fornito dall'esperienza di chi ha già acquistato o utilizzato quel determinato prodotto o servizio, nonché contribuisce alla formazione di una certa reputazione del venditore sul mercato, specie in termini di affidabilità e qualità del servizio, il che si riflette sul posizionamento dell'operatore nel mercato stesso. L'uso lecito e trasparente del sistema delle recensioni si iscrive nel più ampio obiettivo di un mercato regolamentato da principi di correttezza professionale e di leale concorrenza, e l'eventuale esistenza di sistemi di recensione false collide con detto obiettivo, stante l'effetto distorsivo che produce in termini di leale concorrenza fra gli imprenditori fuorviando le scelte d'acquisto consapevoli dei consumatori. La legislazione La rilevanza dello strumento in parola e di un uso conforme ai principi che regolano il mercato, è provato dalla esistenza di interventi del legislatore sul punto. Il legislatore nazionale, recependo la direttiva 2019/2161 col d.lgs. numero 26/2023, ha modificato l'articolo 23, lett. bb-quater, Codice del Consumo, rubricato “Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli”, prevedendo espressamente che costituisce pratica commerciale ingannevole l'attività consistente «nell' inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti». Il fumus boni iuris Amazon ha invocato l'emissione di un'inibitoria per impedire all'uomo di offrire e fornire recensioni false, prospettando come giudizio di merito quello volto ad accertare la sussistenza di una condotta illecita di concorrenza sleale ex articolo 2598 numero 3 c.c. E' apparso chiaro al Tribunale che Amazon offre, gratuitamente, un servizio specifico di recensione del prodotto, accessorio a quello principale di vendita, in funzione sia dell'interesse dei consumatori a capire quale prodotto è adatto alle loro esigenze, che dei produttori/partner di vendita, cui consente di vedere come i clienti valutino i loro prodotti, fornendo loro un feedback che contribuisce a migliorare la qualità di prodotti e servizi offerti e di avvalersi dell'effetto promozionale che le recensioni positive comportano anche in ragione di una maggiore visibilità. L'attività dell'uomo, ha evidenziato il Tribunale, si inserisce in questo segmento specifico del mercato della vendita online dell'offerta di recensioni in funzione del predetto duplice interesse. Viene al contempo evidenziato che l'uomo offre un servizio di recensione di prodotti venduti, con caratteristiche ben diverse, in quanto consente al destinatario consumatore di ricevere un prodotto gratuitamente in cambio di una recensione opportunistica sul prodotto stesso, che deve corrispondere a quanto richiesto dal produttore che l'ha comprata. Dunque un servizio illecitamente connotato, che non solo è in grado di distorcere il mercato di “quel prodotto” che subisce una grave interferenza in termini di compressione della “leale concorrenza”, ma pure il mercato del servizio di offerta di recensioni on line, che viene inciso sia quanto al versante consumatori, le cui scelte consapevoli vengono compromesse da informazioni false, sia quanto al versante del fornitore del servizio qual è, nella specie, lo Store Amazon, che vede compromesso il proprio sistema di recensioni, con una conseguente perdita di affidabilità agli occhi sia di potenziali venditori che dei consumatori. La condotta, secondo il Giudice, integra l'illecito di “concorrenza sleale” ex articolo 2598 numero 3 c.c., in ragione della sussistenza dei presupposti tanto della concorrenza quanto della slealtà, del comportamento tenuto, che assorbe l'illecito aquiliano ravvisabile ex articolo 2043 c.c. e consente di invocare una tutela del bene giuridico leso più immediata e specifica stante il dettato dell'articolo 2599 c.c. Infine, il “mercato dell'offerta in vendita” su cui opera Amazon si articola anche in un segmento specifico identificato nel servizio accessorio e funzionale delle recensioni dei prodotti venduti, che viene svolto dall'uomo con strumenti che lo rendono illecito, non solo perché mira a falsare la genuinità del riscontro del consumatore/ acquirente, ma anche perché si avvale in maniera subdola dello strumento che Amazon utilizza per rendere detto servizio, alterandone la veridicità e l'affidabilità, con conseguente grave danno all'immagine e alla reputazione. Il periculum in mora L'attività contestata sembra essere aumentata nelle settimane precedenti all'instaurazione del procedimento, stante un asserito aumento di riferimenti e di accorgimenti impiegati nell'ambito della promozione commerciale dei servizi di recensioni false su Amazon, che è apparsa essere la principale piattaforma di riferimento dell'attività di false recensioni vendute dall'uomo, con conseguente crescita dell'inganno ai consumatori e dei danni al business delle recensioni di Amazonumero Le misure cautelari Per porre fine alla condotta del resistente e bloccarne la reiterazione, è stata emessa un'inibitoria per impedire all'uomo di offrire e fornire sul mercato recensioni false sullo Store Amazon, sia attraverso il sito di sua proprietà che qualsiasi altro mezzo, contenente un ordine al medesimo di non offrire servizi relativi ad Amazonumero Inoltre, è stata disposta la pubblicazione della decisione, tenuto conto della comparazione complessiva degli interessi in conflitto e del fatto che trattandosi di una tutela inibitoria anticipatoria, il provvedimento è suscettibile di stabilizzazione in mancanza dell'avvio del giudizio di merito annunciato rivolto a confermarla.

Giudice Dal Moro 1. A.E. s.r.l. succursale italiana e A.S.E. s.a.r.l. di seguito “A.” hanno introdotto il presente ricorso cautelare inaudita altera parte nei confronti del Sig. D.P., al fine di ottenere - l'inibitoria dell'attività di offerta e fornitura di recensioni false presso gli Store A., attraverso il sito .it e/o qualsiasi altro mezzo disponibile dal resistente, attualmente o in futuro - la cancellazione del sito www it nonché di tutte le pagine relative al servizio di vendita delle recensioni false qui contestato, che siano nel possesso di parte convenuta o possedibili in futuro - la fissazione di una penale che assista l'ordine cautelare richiesto, pari a 50.000,00 euro per ogni violazione e a 10.000,00 euro per ogni giorno di ritardo - la pubblicazione del provvedimento cautelare richiesto, ove concesso, su siti web di “Altroconsumo” e “CODACONS”, per 3 mesi, con font raddoppiato rispetto alle dimensioni solitamente adottate e sui quotidiani Sole24Ore, La Repubblica, Corriere della Sera, per 3 volte, in tre settimane diverse - l'ordine di divulgazione dei dati dei Partner di Vendita che hanno commissionato al resistente la pubblicazione di recensioni o feedback dei venditori, nonché di tutte le recensioni specifiche pubblicate negli Store A Nell'ambito della ordinaria attività di monitoraggio del fenomeno delle “recensioni false”, la ricorrente A. ha dedotto di aver individuato l'esistenza del sito italiano “RealReviews” https //www it/recensioni-A. di proprietà del sig. D.P., attraverso il quale verrebbe offerto in vendita un servizio di ricezione di “recensioni false” relativamente a prodotti acquistati presso lo store online di A., che, in quanto false, sarebbero illecite, oltre che contrarie alle politiche adottate dalla ricorrente in riferimento al sistema delle recensioni online da parte degli utenti. Invero ha dedotto di essere sempre stata attiva, nei limiti delle sue possibilità, nell'impegno alla repressione di detto fenomeno, anche attraverso procedimenti giudiziari instaurati presso l'autorità giudiziaria di altre nazioni, tutti conclusi con l'accoglimento dei provvedimenti richiesti procomma caut. 6 W 9/19 procomma caut. 6 U 139/20 procomma di merito 327 O 407/19 procomma caut. 15 U 132/19, procomma di merito 315 O 78/20 procomma caute. 69 Cg 60/23g . Al fine di approfondire la vicenda, A. ha incaricato la società investigativa TM-Eye UK di effettuare un'indagine privata sul punto cfr. relazione al docomma 12 , a seguito della quale avrebbe riscontrato - la riconducibilità del sito al sig. D.P., in quanto, oltre ad aver registrato il sito in questione, sarebbe autore delle mail riconducibili all'indirizzo .it, intestatario del conto bancario indicato dallo stesso per il pagamento del servizio e titolare dell'indirizzo mail di PayPal @gmail.com indicato quale informazione alternativa di pagamento - lo schema operativo dell'attività del sig. D.P., il quale si articolerebbe nella offerta di pacchetti personalizzabili di recensioni di 3, 4 o 5 stelle, scritte da utenti che hanno effettivamente acquistato il prodotto recensito sullo Store A., i quali vengono successivamente integralmente rimborsati di un importo pari alla somma versata in sede d'acquisto l'intera operazione, dall'acquisto del pacchetto sino al rimborso del prezzo pagato, avverrebbe al di fuori dello Store A., con la conseguenza che parte ricorrente non avrebbe la possibilità, o comunque non potrebbe agevolmente intercettare e reagire in modo efficace il fenomeno in questione. In diritto, A. ha dedotto che l'attività svolta dal sig. D.P. costituirebbe atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598, numero 3, c.c., poiché a esisterebbe un rapporto concorrenziale tra le controparti, per essere ambedue coinvolte nella fornitura di uno stesso servizio e operative nello stesso contesto commerciale, nella fattispecie costituito dallo “store A.”, con corrispondenza inoltre della categoria di consumatori di riferimento a sostegno di quest'ultimo elemento, ha prodotto giurisprudenza di legittimità che afferma l'esistenza di una situazione di concorrenza “fra tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernono la stessa categoria di consumatori, qualsiasi sia la fase di produzione o di commercio in cui si colloca l'attività dell'imprenditore” Cass. numero 4739/2012 b l'attività del sig. D.P. sarebbe contraria ai principi della correttezza professionale, in quanto, attraverso la pubblicazione delle false recensioni offerte in vendita dalla resistente, verrebbe a contaminarsi l'intero sistema delle recensioni che, quando ben attuato, contribuisce al mantenimento di una concorrenza leale nel mercato, producendo effetti sia sulla scelta dei consumatori che sulla reputazione dei venditori le recensioni false, infatti, contaminando lo scopo del sistema, produrrebbero danni nei confronti di più destinatari i consumatori, che vengono influenzati nelle loro scelte i partner di vendita che competono lealmente e che si trovano a competere con venditori supportati da false recensioni gli store online in generale, che vedono compromesso il proprio sistema di recensioni. A tal proposito, A. ha dedotto che è prassi degli store online adottare delle policy nell'ambito del sistema di recensione, le quali stabiliscono espressamente il divieto di commissionare, creare e pubblicare false recensioni cfr. docomma 1 e docomma 3 – Politiche A. . L'attività del D.P. costituirebbe comunque un illecito ai sensi dell'articolo 2043 c.c., nella misura in cui, trattandosi di un servizio in grado di falsare il sistema di recensioni A., sarebbe stata lesa la reputazione dello Store A. agli occhi dei professionisti e dei consumatori, che sarebbe stato descritto più volte come “inaffidabile” quanto al sistema della recensioni, e che sarebbe stato accusato di non attivarsi sufficientemente per contrastare il fenomeno cfr. 13,14,15,17 . Quanto al profilo del periculum in mora, A. ha dedotto che l'attività qui contestata sarebbe ancora in corso, e che anzi sarebbe notevolmente aumentata nelle settimane precedenti all'instaurazione del procedimento, stante un asserito aumento di riferimenti e di accorgimenti impiegati nell'ambito della promozione commerciale dei servizi di recensioni false su A. che parrebbe essere la principale piattaforma di riferimento dell'attività di false recensioni vendute dal D.P., con conseguente crescita dell'inganno ai consumatori e dei danni al business/sistema delle recensioni di A 2. Parte resistente, il sig. D.P., a cui è stato regolarmente notificato il ricorso, nel rispetto dei termini stabiliti dal decreto con cui il Giudice designato non ha ritenuto sussistenti i presupposti di una pronuncia inaudita altera parte, non si è costituito. 3. Il Tribunale reputa il ricorso fondato. Competenza territoriale del Tribunale di Milano Il Tribunale di Milano è territorialmente competente a conoscere della presente controversia sulla base del criterio del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso a mente dell'articolo 20 c.p.c., in caso di responsabilità extracontrattuale, il c.d. locus commissi delicti è il luogo in cui si è verificato il danno, che, nel caso di specie è Milano, luogo in cui ha sede una delle ricorrenti, ovvero la succursale italiana di A.E. S.à r.l., che starebbe subendo i danni gravi e irreparabili di cui al ricorso invero in lena con la giurisprudenza consolidata in materia di illeciti commessi tramite mezzi di comunicazione di massa come Internet, si ritiene che quando il danno sia dipeso dalla diffusione di notizie mediante Internet, [ .] l'individuazione del luogo in cui si è verificato [ .] deve essere ancorata a certi criteri, individuati nel luogo in cui il danneggiato aveva il domicilio Tribunale di Milano, 20 luglio 2022, numero 6434 in applicazione di Corte di Cassazione, Sezioni Unite, numero 21661/2009 . Premessa le recensioni on line Il presente procedimento cautelare riguarda un'attività di realizzazione di recensioni online che gli acquirenti di servizi e/o prodotti hanno la possibilità di pubblicare e condividere presso gli store in rete attraverso i quali viene effettuato l'acquisto. Un sistema che offre, da un lato, un contributo nella formazione della scelta dei consumatori che, grazie alle recensioni, possiedono un ulteriore elemento di valutazione dato dall'esperienza di chi ha già acquistato o utilizzato quel determinato prodotto o servizio dall'altro, contribuisce alla formazione di una certa reputazione del venditore sul mercato, soprattutto in termini di affidabilità e qualità del servizio, il che si riflette sul posizionamento dell'operatore nel mercato stesso. L'uso lecito e trasparente del sistema delle recensioni si iscrive, perciò, nel più ampio obiettivo di un mercato regolamentato da principi di correttezza professionale e di leale concorrenza, e l'eventuale esistenza di sistemi di recensione false si pone certamente in contrasto con detto obiettivo, stante l'effetto distorsivo che produce in termini di leale concorrenza fra gli imprenditori fuorviando le scelte d'acquisto consapevoli dei consumatori. Del resto, la rilevanza dello strumento in commento e di un uso conforme ai principi che regolano il mercato, è provato dalla esistenza di interventi del legislatore sul punto 1. il legislatore europeo, con la direttiva 2019/2161 che modifica la Direttiva 93/13/CEE e le Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE impone agli Stati membri di vietare ai professionisti di pubblicare recensioni e raccomandazioni di consumatori false [ .] oppure incaricando terzi di farlo, per promuovere i loro prodotti, nonché di manipolare le recensioni e le raccomandazioni dei consumatori, per esempio pubblicando solo le recensioni positive e sopprimendo quelle negative cfr. articolo 3, comma 7, e Considerando 47 e 49 . 2. il legislatore nazionale, recependo la direttiva di cui sopra con il d.lgs. numero 26/2023, entrato in vigore il 2.4.2023 ha modificato l'articolo 23, lettera bb-quater, del Codice del Consumo, rubricato Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli , prevedendo espressamente che costituisce pratica commerciale ingannevole l'attività consistente “nell' inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti”. Il fumus boni iuris l'illiceità della condotta del sig. D.P. Nella fattispecie, tuttavia, non si tratta di valutare in generale l'illiceità di tali comportamenti, bensì di verificare se sussistano i presupposti dell'inibitoria richiesta, sotto i profili processuali e di merito, sia pure, quanto a quest'ultimo, all'esito di una cognizione necessariamente sommaria. La ricorrente, infatti, invoca l' emissione di un'inibitoria che impedisca al sig. D.P. di offrire e fornire sul mercato recensioni false sullo Store A., prospettando quale giudizio di merito quello volto ad a accertare la sussistenza di una specifica condotta illecita di concorrenza sleale ex articolo 2598 numero 3 c.c. sicchè non basta dar conto degli effetti generali di queste pratiche – compresa questa – sul mercato e sulla libera concorrenza, ma è necessario verificare il fumus boni iuris della specifica condotta contestata. a Per quanto concerne la riconducibilità della attività contestata al resistente sig. D.P., nella presente sede di cognizione sommaria il ricorrente ha fornito idonei elementi di riscontro 1. della proprietà del sito .it presso cui si svolge l'attività contestata, la quale risulta dal certificato di registrazione del dominio in data 06.10.2020, che appunto riporta le generalità del sig. D.P. docomma 10 ricorso 2. della titolarità da parte del D.P. del conto bancario con IBAN e della mail @gmail.com., forniti, invero, in sede di pagamento del servizio agli investigatori privati della società investigativa, che si sono proposti di acquisire il servizio di false recensioni sui propri prodotti come dimostrano gli screen shot dei messaggi che seguono omissis 3. del fatto che sia il medesimo a interloquire personalmente agli effetti della realizzazione del servizio in questione poiché il nome “David” è apposto in calce alle comunicazioni intercorse in sede di acquisto del servizio cfr. relazione sub docomma 12 . omissis b Quanto della illiceità della condotta in questione e al suo inquadramento giuridico si osserva che l'attività del sig. D.P., cosi come strutturata ed eseguita, è senz'altro illecita e fraudolenta, poiché in pieno contrasto con le normative sopra richiamate non solo con la Direttiva citata, ma nache cion D.lgs. che vi dà attuazione, atteso che le condotte oggetto dell'indagine sono stae compiute in data giugno ‘23 e con i principi di correttezza professionale, ed idonea a produrre, in capo alla ricorrente il danno ingiusto della inaffidabilità del servizio di recensione offerto, e, più in generale, all'immagine dello store online e alla sua reputazione commerciale ma essa risulta, altresì, specificamente integrare – oltre ad un chiaro illecito extracontrattuale ex articolo 2043 c.comma - anche lo specifico illecito di cui all'articolo 2598 co. 3 c.c. Dall'indagine investigativa compiuta e allegata dalla resistente è, invero, emerso che 1. nella pagina “Come aumentere le vendite” del blog di .it, il resistente spiega il valore delle recensioni allo scopo docomma 8 omissis 2. nella pagina Come avere recensioni su A. - Tutte le informazioni del blog di .it, il resistente spiega perché e come acquistare recensioni su A., affermando che uno dei possibili metodi per ottenere recensioni su A. è L'acquisto diretto esistono diversi servizi online per comprare recensioni verificate. Tra questi c'è RealReviews, azienda italiana che aiuta a migliorare la visibilità, l'interesse e le vendite dei prodotti, recensendo articoli di vario genere per aumentare le vendite e accrescere la reputazione. I metodi di pagamento accettati sono Visa, MasterCard, American Express, Maestro. È possibile anche pagare con PayPal o con bonifico bancario” 3. sul sito del resistente, .it, viene pubblicizzato il servizio di “recensioni reali A.”, come “servizio utile per aumentare le vendite su A.” fig. 1 , con presentazione di una serie di pacchetti acquistabili dai Partner di Vendita fig. 2 i Partner di Vendita interessati possono procedere all'acquisto del servizio, anche in versione personalizzata, acquistando un certo numero di recensioni con la relativa valutazione in “stelle”, nella quantità che va da 3 a 5, determinabile dal partner di vendita che acquista il servizio Fig. 1 omissis Fig. 2 4. omissis 5. a beneficio del cliente che procede all'acquisto del prodotto venduto sullo store A. dal partner che ha precedentemente acquistato il servizio del D.P., viene previsto il rimborso totale del prezzo sostenuto in cambio della recensione positiva i clienti/acquirenti finali del prodotto, al fine di comprendere quali prodotti possano essere acquistati beneficiando del rimborso in cambio della falsa recensione, visitano e, se necessario, si iscrivono al sito del sig. D.P., presso cui i Partner di Vendita hanno precedentemente selezionato quali, tra i loro prodotti messi in vendita negli store A., possono essere opportunisticamente recensiti infatti, all'esito dell'acquisto da parte della “TM-Eye Shop” la società investigativa incaricata dalla ricorrente, che ha reso la relazione sub docomma 12, in data 23.11.2023 di un pacchetto di 5 recensioni per l'acquisto di uno stesso prodotto il Kurtzy 12 Pack of Wrap Around Safety Glasses , sono state pubblicate due recensioni e un feedback positivo al venditore, contoPayPal info@ contoPayPal @gmail.com a seguito delle quali il sig. D.P. ha trasmesso alla TM-Eye Shop venditore un apposito documento contenente i dati degli acquisti effettuati, la data delle recensioni effettivamente pubblicate e i dati paypal finalizzati al rimborso del prezzo sostenuto dagli acquirenti pag. 10, docomma 12 si tratta di recensioni che non hanno alcuna evidenza di “falsità” e che, rispetto alla guide line della piattaforma di vendita, appaiono “reali” in quanto frutto di un acquisto effettivamente avvenuto invero A. offre ai clienti che acquistano tramite il suo store online la possibilità di pubblicare una recensione – con commenti o senza, attraverso la selezione di un numero di stelle - che deve soddisfare i requisiti di idoneità indicati nelle linee guida per la community, che, in mancanza non viene pubblicata in tali linee guida si legge che “ Le recensioni dei clienti forniscono informazioni utili per aiutare altri utenti a decidere se l'articolo è adatto alle loro esigenze. Le recensioni dei clienti devono essere commenti sinceri su un prodotto, forniti da chi lo ha già acquistato . Non permettiamo a nessuno di usare le recensioni come forma di promozione. Di seguito sono riportati i tipi di recensioni non consentiti e che verranno rimossi Una recensione da parte del produttore, che finge di essere un acquirente imparziale. Una recensione scritta in cambio di ricompense in denaro … ”. Se l'utente che pubblica una recensione ha precedentemente acquistato il prodotto che sta recensendo su A. ed ha pagato il prezzo, la sua recensione verrà automaticamente contrassegnata con la dicitura Acquisto verificato”. A. inoltre effettua un monitoraggio delle recensioni pubblicate dai clienti - con indagini interne, volte ad analizzare ogni recensione prima che sia visualizzata - monitorando i social network Facebook, Twitter, Instagram, ecc. onde segnalare regolarmente i gruppi che promuovono o attuano queste pratiche - esortando i partner di vendita a portare alla loro attenzione qualsiasi violazione delle linee guida di A. che venga rilevata con impiego di risorse significative che includono modelli di apprendimento automatico che analizzano migliaia di dati per rilevare i rischi nonché investigatori esperti nel rilevamento delle frodi. 5. Dalla pagina “Come avere recensioni su A. - Tutte le informazioni”, di cui al docomma 9 del blog del resistente, si evince con chiarezza che quest'ultimo è consapevole di offrire un servizio contrastato da A., ed afferma, del tutto falsamente, che lo stesso non sarebbe illegale, onde superare eventuali dubbi e resistenze del pubblico cui si rivolge omissis Pare pertanto chiaro al Tribunale che A. offre, gratuitamente, un servizio specifico di recensione del prodotto – accessorio a quello principale di vendita – che punta sull' autenticità dei riscontri degli acquirenti sul prodotto venduto in funzione a dell'interesse dei consumatori a capire quale prodotto è adatto alle loro esigenze b dei produttori/partner di vendita, cui consente di vedere come i clienti valutino i loro prodotti, fornendo loro un feedback in tempo reale che contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti e di avvalersi dell'effetto promozionale che le recensioni positive sui loro prodotti indubbiamente comportano anche in ragione di una maggiore visibilità poiché un cliente potrebbe scegliere di ordinare i prodotti in base alle recensioni medie dei clienti . L'attività del sig. D.P. si inserisce in questo segmento specifico del mercato della vendita online dell'offerta di recensioni in funzione del predetto duplice interesse offerta che in tal caso riguarda beni ma spesso concerne altro genere di servizi, come, per esempio, quelli di prenotazione di viaggi o alloggi in alberghi o simili invero anche il sig. D.P. offre un servizio di recensione di prodotti venduti che, tuttavia, ha caratteristiche ben diverse perché consente al destinatario consumatore di ricevere un prodotto gratuitamente in cambio di una recensione opportunistica sul prodotto stesso la quale deve corrispondere a quanto richiesto dal produttore che l'ha comprata. Dunque un servizio illecitamente connotato, che non solo è in grado di distorcere il mercato di “quel prodotto” che subisce una grave interferenza in termini di compressione della “leale concorrenza” poichè i partner di vendita che competono lealmente subiscono uno svantaggio ingiusto, in quanto le loro recensioni autentiche sono poste a confronto con quelle false, con una possibile perdita di reputazione nei confronti dei consumatori , ma anche il mercato del servizio di offerta di recensioni on line, che viene inciso sia quanto al versante consumatori, le cui scelte consapevoli vengono compromesse da informazioni false, sia quanto al versante del fornitore del servizio qual è, in questo, caso lo Store A., che vede compromesso il proprio sistema di recensioni, con una conseguente perdita di affidabilità agli occhi sia di potenziali venditori che dei consumatori sul punto, A. ha allegato dichiarazioni online di consumatori che si esprimono in termini dispregiativi nei confronti della ricorrente cfr. docomma 13, 14, 16, 17 , tacciandola anche di un comportamento poco responsabile ai fini della repressione del fenomeno, che in effetti risulta essere di difficile gestione, nella misura in cui l'intera attività illecita viene svolta al di fuori delle piattaforme A., eccezion fatta per la pubblicazione della recensione, che, avvenendo a seguito di un acquisto effettivamente effettuato sullo Store A., viene caratterizzata dalla dicitura “Acquisto verificato , aumentando così la fiducia degli altri potenziali acquirenti nella genuinità di tale recensione. Si tratta dunque di una condotta che in effetti, in ragione della specifica qualificazione dei soggetti attivo e passivo dell'atto di concorrenza, pare integrare l'illecito specifico invocato dalla ricorrente di “concorrenza sleale” ex articolo 2598 numero 3 c.comma , in ragione della sussistenza dei presupposti tanto della concorrenza quanto della slealtà, sotto diversi profili, del comportamento tenuto, che assorbe l'illecito aquiliano pacificamente ravvisabile ex articolo 2043 c.comma e consente di invocare una tutela del bene giuridico leso più immediata e specifica stante il dettato dell'articolo 2599 c.c. Vale, invero, osservare che è consolidato orientamento interpretativo che “presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e, quindi, la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale” Cass. sent. numero 17144 del 22/07/2009, confermata da successive conformi Nella fattispecie è indubbio, anzitutto, che il sig. D.P. si debba qualificare come imprenditore individuale, quale soggetto che offre un servizio in vista della realizzazione di una utilità economica, in ragione di quanto dispone l'articolo 2082 c.comma “è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” e del concetto di «impresa» che comprende, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento , ove per “attività economica” deve intendersi il fatto di offrire beni o servizi su un determinato mercato . In secondo luogo, pare altrettanto indubitabile che l'attività economica svolta nella specie offerta del servizio di recensione concorra con quella medesima svolta da A. sul medesimo mercato, posto che quest'ultimo, come affermato anche in sede di legittimità, è identificato dalla “comunanza di clientela” da intendersi come “insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti beni o servizi numero d.r. che sono in grado di soddisfare quel bisogno”, e che, quindi, l'attività in concreto svolta deve identificarsi anche alla luce dell'”esito di mercato fisiologico e prevedibile”, e comprenda, perciò, servizi “affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale”. Il “mercato dell'offerta in vendita” su cui opera A. si articola anche in un segmento specifico identificato nel servizio accessorio e funzionale delle recensioni dei prodotti venduti, il quale viene svolto anche dal sig. D.P., con strumenti che lo rendono illecito non solo perché mira a falsare la genuinità del riscontro del consumatore/ acquirente, ma anche perché si avvale in maniera subdola dello strumento che A. stessa utilizza per rendere detto servizio, alterandone la veridicità e l'affidabilità con conseguente grave danno all'immagine e alla reputazione della ricorrente. Il periculum in mora Il Tribunale ritiene che sussista, altresì, il periculum in mora presupposto dell'emissione del richiesto provvedimento cautelare. Infatti, in assenza di un provvedimento urgente, appare fondato il timore che nell'attesa di una decisione di merito la prosecuzione di siffatta condotta illecita possa concorrere a causare pregiudizi difficilmente riparabili se non irreparabili in termini di credibilità della piattaforma di vendita on line ricorrente, considerando anche che risulta che il business illecito del D.P. si rivolga in modo prevalente a detta piattaforma e che stia, altresì, intensificandosi con particolare riferimento proprio alla medesima cfr. docomma 18 e docomma 19, contenenti “screenshot” del sito realreviews, rispettivamente, alla sezione “bestsellers” in cui vengono pubblicizzati cinque pacchetti di recensioni false tre dei quali riferibili allo store A., e alla sezione “nuovi arrivi” in cui vengono pubblicizzati pacchetti di recensioni false esclusivamente riferibili allo store A. . omissis Le misure cautelari Va accolta, onde porre fine alla condotta del resistente ed impedirne la reiterazione, la richiesta di emissione di un'inibitoria che impedisca al sig. D.P. di offrire e fornire sul mercato recensioni false sullo Store A., sia attraverso .it sia attraverso qualsiasi altro mezzo, compresi nuovi siti web e, quindi, che contenga un ordine al medesimo di non offrire servizi relativi ad A Va accolta anche la richiesta di disporre la pubblicazione della decisione, poiché essa, espressamente prevista dall'articolo 2600 c.c., ed appare necessaria già in questa sede cautelare, tenuto conto della comparazione complessiva degli attuali interessi in conflitto ossia, allo stato, da un lato la tutela di un'attività di vendita che offre un servizio connotato in modo illecito e che mira ad un risultato illecito e, dall'altro, la genuinità del servizio della ricorrente e la sua reputazione commerciale e del fatto che trattandosi di una tutela inibitoria totalmente anticipatoria, il provvedimento è suscettibile di stabilizzazione in mancanza dell'avvio del giudizio di merito annunciato rivolto a confermarla infatti poiché la condotta illecita qui inibita ha un significativo risvolto comunicativo e reputazionale, la pubblicazione dell'inibitoria permette - di informare gli utenti professionisti e i clienti dello Store A. dell'esistenza della stessa e, di conseguenza, - di impedire ulteriori attività illecite sia da parte del resistente sia da parte di utenti professionisti in mala fede, - di portare i clienti a conoscenza delle attività del resistente, così da aiutarli a compiere scelte consapevoli limita parzialmente i danni irreparabili che il resistente sta causando ad A. in termini di reputazione, fiducia e funzionamento del servizio - costituendo, così, uno strumento sia di tutela preventiva sia di tecnica riparatoria in forma specifica diretta a far sì che il pubblico conosca la reintegrazione del diritto leso , essendo riservate al merito solo le questioni risarcitorie. La pubblicazione, a cura delle ricorrenti e a spese del resistente, andrà quindi disposta - sui siti web di Altroconsumo e CODACONS rispettivamente, altroconsumo.it e codacons.it per 15 giorni con un font di dimensioni raddoppiate rispetto al font solitamente adottato su tali siti - sui quotidiani il Sole24Ore, e il Corriere della Sera Tali misure dovranno essere integrate da due penali una, che, in relazione al valore del servizio offerto ed inibito, si stima congruo fissare in euro 500,00, per ogni successiva violazione delle inibitorie disposte in seguito all'adozione del presente provvedimento l'altra, pari a Euro 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del pagamento della pubblicazione di cui le ricorrenti saranno responsabili. Quanto invece alla richiesta di ordinare “la divulgazione dei dati dei clienti del Sig. D.P. e dell'elenco delle recensioni false pubblicate al fine di permettere ad A. di intraprendere successive azioni eventualmente ritenute necessarie al fine di porre rimedio alle attività illecite poste in essere dal resistente” dato che “le recensioni acquistate sono indistinguibili da quelle reali , rendendo impossibile per le ricorrenti identificare i soggetti coinvolti” so osserva che – anche a prescindere dalla genericità dell'ordine richiesto con riguardo alla predetta “divulgazione” - gli interessi rappresentati di identificazione i Partner di Vendita che hanno commissionato recensioni, valutazioni con stelle o valutazioni dei venditori al resistente e di intraprendere azioni contro tali partner commerciali, potranno trovare eventualmente tutela nella successiva fase di merito, non essendo funzionali alla cautela urgente del bene leso propria di questa sede richiesta. Le spese. Trattandosi quella concessa di misura totalmente anticipatoria, vanno liquidate come in dispositivo le spese del procedimento poste a carico del resistenti soccombente anche in relazione alla domanda riconvenzionale qui formulata. P.Q.M. Visti gli articolo 700 c.p.comma e 131 c.p.i. 1. inibisce con effetto immediato al resistente sig. D.P. l'offerta e la fornitura di recensioni false da pubblicare negli Store A. attraverso .it e/o qualsiasi altro mezzo attualmente disponibile o che sarà disponibile in futuro per l'effetto ordina al resistente di cancellare tutte le pagine relative a tale servizio in connessione con A. da qualsiasi sito web che egli possiede o controlla fissando a titolo di penale, stante il valore dei prodotti in questione, la somma di euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata ed euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a partire dal decimo giorno successivo alla notifica dello stesso 2. ordina la pubblicazione del presente provvedimento procedimento a cura delle ricorrenti e a spese del resistente, su - i siti web di Altroconsumo e CODACONS rispettivamente, altroconsumo.it e codacons.it per 1 mese, con un font di dimensioni raddoppiate rispetto al font solitamente adottato su tali siti - i quotidiani Sole24Ore e Corriere della Sera 3. respinge la richiesta di ordinare la divulgazione dei dati dei Partner di Vendita che hanno commissionato al resistente la pubblicazione di recensioni o feedback dei venditori, nonché di tutte le recensioni specifiche pubblicate negli Store A. 4. condanna D.P. a rifondere in favore delle ricorrenti A.E. s.r.l. succursale italiana e A.S.E. s.à.r.l le spese di lite liquidate in euro 6.600,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.