Prescrizione del credito dell’avvocato in caso di giudizio amministrativo estinto per mancata istanza di prosecuzione

Per l’attività professionale svolta da un avvocato nell’ambito di un giudizio amministrativo, la prescrizione del credito spettante al legale decorre dalla data del decreto con cui il TAR aveva dichiarato la perenzione del ricorso e l’estinzione della causa.

La Corte d'Appello di Ancona, riformando la pronuncia di prime cure, dichiarava prescritto il credito professionale avanzato da un avvocato per il patrocinio svolto a favore del debitore in un giudizio amministrativo estinto per mancata proposizione dell'istanza di prosecuzione ai sensi dell'articolo 9 l. numero 206/2005. Secondo la Corte d'Appello infatti il dies a quo del termine di prescrizione decennale coincideva non con l'adozione del decreto di estinzione, trattandosi di provvedimento ad effetti puramente dichiarativi, ma, in mancanza di presentazione dell'istanza di prosecuzione ex articolo 9 l. numero 205/2002, con la scadenza del termine biennale dall'iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, quale fatto ad effetti estintivi automatici, evidenziando che, da quel momento alla data della prima richiesta di pagamento, erano trascorsi più di 10 anni. L'avvocato ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Cassazione invocando l'erroneità della sentenza nell'aver fatto decorrere il termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo anziché dalla data del decreto con cui il TAR aveva dichiarato la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa. Il ricorso risulta fondato. La Cassazione ricorda infatti che nei giudizi amministrativi soggetti all'articolo 9 l. numero 205/2000, l'estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice. La norma «modificando l'articolo 26 l. numero 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello. Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente». Ne consegue dunque che il termine di prescrizione decennale del credito professionale non decorre dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo era ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale. La sentenza viene dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello.

Presidente Orilia – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con sentenza numero 1189/20917, la Corte d'appello di Ancona ha riformato la pronuncia del Tribunale di Ancona e ha dichiarato prescritto il credito professionale del ricorrente per il patrocinio amministrativo dichiarato estinto per mancata proposizione dell'istanza di prosecuzione ex articolo 9, L. 206/2005. Il giudice distrettuale ha affermato che il dies a quo del termine di prescrizione decennale coincideva non con l'adozione del decreto di estinzione, trattandosi di provvedimento ad effetti puramente dichiarativi, ma, in mancanza di presentazione dell'istanza di prosecuzione ex articolo 9 L. 205/2002, con la scadenza del termine biennale dall'iscrizione a ruolo del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, quale fatto ad effetti estintivi automatici, evidenziando che, da quel momento alla data della prima richiesta di pagamento 11.6.2007 , erano trascorsi più di dieci anni, con conseguente prescrizione del credito professionale. Per la cassazione della sentenza l'avv. C.E. propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. D.M.F. non ha svolto difese. La causa, avviata alla trattazione camerale dinanzi alla sesta Sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria numero 9170/2019. 2. Con l'unico motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli articolo 1722,2935,2946,2957, comma 2 cc, in relazione all'articolo 26 della legge n° 1034 del 1971, come modificato dall'articolo 9 della legge 205/2000, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, numero 3 c.p.c., per aver la Corte d'Appello fatto decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo anziché dalla data del decreto con cui il Tar aveva dichiarato, in data 26/05/2017, la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa. Il motivo è fondato. La convenuta, raggiunta dalla domanda di pagamento del compenso da parte del ricorrente, aveva eccepito la prescrizione ordinaria, non quella presuntiva ciò non esclude, tuttavia, che per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione ai sensi dell'articolo 2935 c.c., possa farsi riferimento all'articolo 2957 c.c., poiché entrambi i fatti estintivi esigono l'accertamento del momento a partire dal quale il diritto poteva esser fatto valere del titolare Cass. 2275/1974 Cass. 17924/2023 . L'articolo 2957 c.c., che ha lo scopo di fissare una data precisa di decorrenza facilmente verificabile, individua due diversi momenti di decorrenza della prescrizione a seconda che l'affare sia o meno concluso per gli affari compiuti, essa decorre dalla decisione, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, per quelli non compiuti dall'esecuzione dell'ultima prestazione Cass. 4075/1975 Cass. 6033/1987 Cass. 12326/2001 Cass. 13374/2004 Cass. 13401/2015 Cass. 275/2021 . Si considerano definiti ossia conclusi non solo gli affari definiti con la decisione, anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelli in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale l'estinzione del giudizio in cui sia stato svolto il patrocinio Cass. 964/1964 Cass. 7281/2012 cfr. anche Cass. 17924/2023 per la decorrenza della prescrizione per gli affari non definiti . Ciò posto, deve considerarsi che nei giudizi amministrativi soggetti alla previsione dell'articolo 9 della L. 205/2000, l'estinzione del processo, pur presupponendo la mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio e la scadenza del termine biennale di legge, va dichiarata dal giudice. La norma, modificando l'articolo 26 della L. 1034/1971, ha previsto che la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato e che, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. La successiva ordinanza è impugnabile in appello. Il decreto costituisce, quindi, provvedimento decisorio che definisce il processo in via breve ed il cui scopo è la verifica dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio ad opposizione Consiglio di Stato numero 2881/2008 Cass. s.u. 396/2011 Consiglio di Stato 531/2006 prima della sua adozione e della sua definitività il rapporto processuale è ancora pendente cfr. in motivazione, Cass. 21749/2021 . L'articolo 9, oltre ad aver comportato l'abrogazione dell'articolo 27, numero 1 e numero 2 della legge numero 1034 del 1971, che contemplava il procedimento in camera di consiglio per i giudizi relativi alla rinuncia al ricorso, alla perenzione e alla cessazione della materia del contendere, ha delineato una fase procedimentale di applicazione generale anche ai giudizi amministrativi di appello , rispondendo ad un'esigenza di semplificazione che il legislatore del 2000 ha introdotto allo scopo di accelerare i tempi del processo cfr., in tal senso, Consiglio di Stato – Ad. pl. 6/2004 . In definitiva, il termine di prescrizione decennale del credito professionale non poteva farsi decorrere dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva esser proposta istanza di prosecuzione, poiché a tale data il processo ancora pendente e non poteva considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale. E', di conseguenza, accolto l'unico motivo di ricorso la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.