Uno sguardo alla riforma fiscale: le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato dalla tanto ambita riforma fiscale che ha coinvolto diversi settori del diritto tributario. In primis, e seguendo una logica sistematica, assumono rilevanza le modifiche apportate alla legge numero 212/2000 Statuto dei Diritti del contribuente .

Il riferimento è all'introduzione ad opera del d.lgs. numero 219 del 30 dicembre 2023 attuativo della legge delega numero 111/2023 dell'articolo 6- bis rubricato “ Principio del contraddittorio ” che ha previsto il riconoscimento del diritto al contraddittorio per tutte le tipologie di accertamento. In altre parole, l' Amministrazione Finanziaria prima di procedere all'emissione di un atto impositivo è obbligata a notificare uno “ schema di provvedimento ” per consentire al contribuente , entro 60 giorni, di presentare memorie, difese e controdeduzioni. Solo dopo aver valutato “utilmente” il punto di vista del contribuente, l'Amministrazione potrà emettere un avviso di accertamento contenente una motivazione “rafforzata” ovvero l'Ufficio dovrà rispondere, punto per punto, alle difese addotte dal contribuente. Tecnicamente, l'Ufficio prima di notificare l'avviso di accertamento deve inviare al contribuente uno “schema” di avviso di accertamento per consentirgli di addurre eventuali contestazioni . Gli scenari che possono profilarsi sono due il contribuente presenta giustificazioni idonee ad impedire l'emanazione dell'atto definitivo e il procedimento si conclude con una archiviazione ovvero, le giustificazioni addotte dal contribuente non sono ritenute idonee dall'ufficio e allora l'amministrazione emetterà l'atto definitivo. La neointrodotta norma, inoltre, prevede espressamente la sanzione della annullabilità in caso di omesso espletamento del contraddittorio. Tale tecnica partecipativa, come anzidetto, è applicabile a tutti gli atti che sottintendano una pretesa fiscale e, dunque, quelli indicati all' articolo 19, d.lgs. numero 546/92 . Restano, invece, esclusi tutti i procedimenti di controllo automatico e formale. L'introduzione del contraddittorio endoprocedimentale rappresenta una importante conquista , da anni oggetto di aspirazione da parte degli operatori del settore. Precedentemente alla riforma, invero, il contraddittorio era limitato ai soli accertamenti aventi ad oggetto i tributi armonizzati ovvero a quelli per i quali risultava espressamente previsto dalla legge, mancando quindi una previsione generale. Eppure, la partecipazione produce molteplici vantaggi atteso che un atto partecipato è presumibilmente più vicino al “giusto recupero erariale”, obiettivo precipuo dell'azione impositiva. Ancora, tra le innovazioni della riforma, si evidenzia la normativizzazione all'articolo 10- ter dello Statuto del principio di proporzionalità che impone un bilanciamento tra attività impositiva e diritti fondamentali. Segnatamente, se l'amministrazione ha a disposizione più strumenti per conseguire il risultato deve scegliere quello meno lesivo per l'interessato. Ad esempio, se l'Ufficio ha necessità di effettuare un controllo sulla documentazione, prima di accedere ai locali commerciali per l'attività ispettiva, deve invitare il contribuente alla trasmissione della relativa documentazione via mail. Solo nel caso in cui risulti infruttuoso il suddetto tentativo deve procedere all'ingerenza nei locali commerciali. Tra le altre, interessanti novità, introdotte dalla riforma vi è la previsione all'articolo 10- nonies , l.numero 212/2000, di una fase preliminare all'attivazione del procedimento di interpello cd. di consultazione semplificata . In altri termini, il contribuente prima di attivare il procedimento di interpello funzionale, ad esempio, a chiedere all'ufficio di fornire l'interpretazione di una norma giuridica è tenuto a consultare una banca dati che raccoglie tutte le risposte già fornite dall'Amministrazione Finanziaria ad una serie di quesiti. Se il contribuente non individua una risposta in linea con la propria situazione potrà attivare il procedimento di interpello, ma solo previa corresponsione di un “contributo di accesso” articolo 11, comma 3, l. numero 212/2000 . L'articolo 10- nonies specifica la destinazione del suddetto contributo volto a «finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie Fiscali», ma non è altrettanto dettagliato nel prevedere i soggetti tenuti al suddetto versamento. A tal proposito, invero, la norma prevede che «le modalità di corresponsione sono individuate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d'affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto dell'istanza». Quanto detto sta a significare che occorre attendere le prescrizioni ministeriali per capire quali contribuenti siano assoggettati a tale contributo. Non è da sottacere, tra le novità, l' istituzionalizzazione del Garante Nazionale dei diritti del contribuente avente il compito di assicurare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Tra i tanti poteri, il Garante, qualora riceva delle segnalazioni provenienti dal contribuente che lamenta una irregolarità nell'esercizio della funzione amministrativa, può rivolgere raccomandazioni ai Direttori dell'Agenzia delle entrate ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.