Condanna al pagamento di una “eventuale maggiore o minore somma ritenuta dovuta”: come si calcola il contributo unificato?

Con provvedimento dell’11 marzo 2024, reso noto attraverso il canale Filodiretto, la Direzione degli affari interni del Ministero ha fornito chiarimenti sulla determinazione del contributo unificato in presenza di richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, ovvero della “eventuale maggiore o minore somma ritenuta dovuta”.

Il provvedimento chiarisce subito che «l'espressione “o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia” che spesso si aggiunge alla richiesta di condanna al pagamento di una somma di ammontare determinato, non incide sul valore del processo ai fini fiscali». Tale valore deve essere indicato dalla parte nella dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 2, d.P.R. n.115/2002. Pertanto «ove nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della “eventuale maggiore somma ritenuta dovuta”, è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 del d.P.R. 115/2002».