Con la sentenza in commento, la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione è stata chiamata a rispondere ai quesiti originati dalla modifica della disciplina della prescrizione dei diritti nascenti dai contratti di autotrasporto, che, dall’originario termine quinquennale, era passata a quello annuale. Si trattava, nel caso di specie, di capire come tale modifica avrebbe potuto incidere sulle fattispecie per le quali l’originario termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
L'art 252 disp. att. c.c. fissa un principio secondo cui, dall'entrata in vigore di una legge che abbrevia un termine di prescrizione o decadenza già in corso, si applicherà il minor termine fra quello nuovo e ciò che residua di quello originario. Il bilanciamento fra l'esigenza di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio, che sottostà al termine prescrizionale o decadenziale e quella di tutelare l'interesse del privato si realizza attraverso la previsione di due regole la prima stabilisce che, in caso di introduzione di un nuovo termine più breve, questo si applicherà anche ai diritti sorti anteriormente, con decorrenza dalla sua data di entrata in vigore. La seconda, invece, costituisce un'eccezione alla prima e prevede che il termine nuovo non si applica se ciò determina il prolungamento della scadenza del termine previgente già in corso. Il fatto La vicenda processuale nasce nel 2010, con l'instaurazione di un giudizio per il risarcimento del danno, da parte di una società, nei confronti dello spedizioniere, cui la stessa aveva affidato, in più occasioni, il trasporto della propria merce. Tuttavia, fra il dicembre del 2004 e il settembre del 2005, la società di spedizioni aveva subito ben tre furti di autotreni, tutti carichi di merce della società attrice, la quale, pertanto, facendo leva sull'obbligazione scaturente dall'autonoma assunzione di responsabilità, da parte dello spedizioniere, l'aveva convenuto in giudizio, per farne valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti In primo grado la domanda era stata accolta ed erano stati liquidati i relativi danni. La sentenza, però, era stata appellata dalla convenuta, ma era stata confermata dai giudici di secondo grado. Avverso quest'ultima decisione, la società di spedizioni proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. La coesistenza delle due discipline sulla prescrizione La Terza Sezione della Suprema Corte ha rilevato innanzitutto che l'abrogazione delle norme sulla prescrizione quinquennale, per i diritti scaturenti dai contratti di autotrasporto, non fosse stata accompagnata dalla previsione di una disciplina transitoria e pertanto, tale mancanza abbia determinato l'immediato ripristino di quella annuale, prevista dall'articolo 2951 c.c. Tale situazione, naturalmente, aveva delle significative implicazioni in tutti quei casi in cui il termine di prescrizione quinquennale non era ancora completamente decorso. Relativamente a tali ipotesi, secondo la Corte, l'unica situazione correttamente prospettabile era quella di applicare il nuovo termine annuale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge abrogativa del precedente termine di cinque anni, fermo restando, però, il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 252 Disp. Att. c.c., il quale dispone che, se il residuo termine prescrizionale o decadenziale previgente è inferiore a quello sopravvenuto, continua ad applicarsi quello originario. In sostanza, la parte nei cui confronti matura la prescrizione o la decadenza ha diritto a vedere applicato il termine più elevato tra la frazione residua del termine originario e quello intero di nuova introduzione. Il bilanciamento fra le opposte esigenze I giudici della Suprema Corte, riprendendo una precedente pronuncia sent. numero 15315/2019 ribadiscono che l'articolo 252 Disp. Att. c.c. stabilisce una regola generale, fissando un criterio di bilanciamento tra le opposte esigenze, che ricorono quando il legislatore introduce un nuovo termine di decadenza o prescrizione da un lato quello di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio che sottostà al termine prescrizionale e dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, nei cui confronti opera la prescrizione o la decadenza, cui non devono essere attribuiti gli effetti negativi di un comportamento inerte, di cui in realtà non è responsabile. Il bilanciamento tra le due esigenze si realizza attraverso la previsione di due regole la prima stabilisce che, in caso di introduzione di un nuovo termine più breve, questo si applicherà anche ai diritti sorti anteriormente, con decorrenza dalla sua data di entrata in vigore. La seconda, invece, costituisce un'eccezione alla prima e prevede che il termine nuovo non si applica se ciò determina il prolungamento della scadenza del termine previgente già in corso. In definitiva, concludono i giudici di legittimità, l'articolo 252 Disp. Att. c.c. fissa un principio secondo cui, dall'entrata in vigore di una legge che abbrevia un termine di prescrizione già in corso, si applicherà il minor termine fra quello nuovo e ciò che residua di quello originario.
Presidente De Stefano – Relatore Gianniti Fatti di causa 1. Nel 2010 la società Pozzi Ginori Spa conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina la società Annasped Srl e - dopo aver premesso a di aver affidato per molti anni alla società convenuta, il servizio di trasporto della propria merce b che la Annasped Srl aveva subito in data 16.12.2004, 21.12.2004 e 29.09.2005, il furto dei propri autotreni, su cui si trovava la merce da essa affidata c che parte della merce rubata il 29.09.2005 era stata ritrovata e ad essa restituita - chiedeva la condanna della convenuta - al risarcimento del danno subito in occasione dei furti in ragione di Euro 41.528,00, computando tale somma nella misura di Euro 6,2 al kg di merce in ragione di quanto stabilito dalla legge numero 450/1985 vigente al tempo dei fatti, detratto il valore della merce rinvenuta, oltre Euro 1.200,00 per le spese sostenute per il recupero, il trasporto ed il deposito della merce ritrovata - al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 8.481,85 per la perdita del materiale consegnato e danneggiato durante il trasporto per l'importo complessivo di Euro 50.009,85. Quanto precede precisando di agire per far valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e, comunque, l'inadempimento da parte di quest'ultima all'autonoma obbligazione assunta con le dichiarazioni con cui si era riconosciuta responsabile dell'accaduto e disponibile al risarcimento del danno sia pure offrendo la minor somma di Euro 7.888,77. Si costituiva la società convenuta, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, sul rilievo che il breve termine annuale previsto dall'articolo 2951 c.c. trovava applicazione anche in relazione all'azione risarcitoria esercitata a seguito del furto della merce. Rilevava, quindi, che nessun addebito poteva esserle mosso, atteso che, al fine di eseguire i trasporti in cui erano avvenuti i furti oggetto di causa, si era avvalsa della collaborazione di un subvettore che, in base ai controlli eseguiti, risultava affidabile. Contestava, quindi, sia la corrispondenza del peso della merce affidata a quello indicato nei documenti di trasporto che non risultava fossero stati ad essa consegnati e da essa accettati , sia i criteri seguiti per la determinazione del relativo valore, dovendo essere considerato l'importo di Euro 0,26 per ogni kg di merce. Evidenziava, quindi, che le note ex adverso prodotte non potevano essere intese né come atti di riconoscimento di responsabilità, né come impegno a pagare. Il Tribunale di Latina, espletata l'istruttoria necessaria, con sentenza numero 1196/2017, accoglieva parzialmente la domanda attrice, condannando la società convenuta al pagamento della somma di Euro 55.883,24, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la società Annasped, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado e previa sospensione della sua esecutività, a fosse dichiarata la prescrizione annuale ed in ogni caso anche la maturazione della prescrizione quinquennale del diritto ex adverso azionato b in subordine, fosse dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia forma di responsabilità a suo carico per caso fortuito ai sensi dell'articolo 1693 c.c. c in ulteriore subordine, fosse dichiarato non provato il danno e respinta ogni domanda d in estremo subordine e per mero tuziorismo, fosse ridotta la condanna nei limiti di 0,26 Euro per ogni kg. di merce. Il tutto con vittoria delle spese. Si costituiva in giudizio la società Pozzi, contestando l'impugnazione avversaria della quale chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di Roma con sentenza numero 968/2020, in rigetto dell'appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, pur procedendo ad alcune integrazioni. 3. La Annasped Srl ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale. Ha resistito con controricorso la società Geberit Ceramica Spa già Pozzi Ginori Spa . Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'adunanza camerale del 28 settembre 2023, per la quale Annasped ha presentato memoria a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Il Collegio, ad esito della camera di consiglio, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione dell'inquadramento sistematico dell'articolo 252 disp. Att. c.p.c. e della relativa interpretazione. Per l'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte resistente Geberit ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. La società Annasped articola in ricorso sette motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, articolo 2 comma l, del d.l. 82/1993 convert. in legge numero 162/1993 articolo 3 D.Lgs. 286/2005, articolo 2951 c.c., articolo 252 disp. att. c.c. articolo 11 preleggi l'articolo 2943 e 1219 c.c. in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. . Sottolinea che i contratti ed i fatti generatori del diritto risarcitorio si sono verificati in regime di prescrizione quinquennale nel 2005 osserva che, mentre era in corso la prescrizione quinquennale, è entrata in vigore la prescrizione annuale dal 28.2.2006 si duole che la corte territoriale ha errato nell'applicare la prescrizione quinquennale, in violazione dell'articolo 252 disp. att. c.c 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge articolo 2943 c.c., 1219 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e si duole che la corte territoriale ha errato nell'attribuire a semplici fatture l'efficacia interruttiva della prescrizione. 1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge articolo 132 c.p.c. insanabile ed intrinseca contraddittorietà della motivazione. nullità della sentenza in relazione all'articolo 360 numero 5 cpc e si duole che la corte territoriale ha pronunciato una sentenza nulla, in quanto, argomentando in maniera intrinsecamente ed insanabilmente contraddittoria, nel giudicare sulla sua responsabilità, quale vettore della merce, in un capo della sentenza ha qualificato detta responsabilità semplice e presunta ex articolo 1693,1176 c.c., mentre in altro capo della sentenza ha qualificato detto capo come colpa grave ed inescusabile tale da impedire la limitazione di responsabilità disciplinata dall'articolo 1 comma 3 della L 450/1985. 1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge articolo 1, comma 1 l. 450/1985, articolo 2697 c.c. articolo 2909 c.c., articolo 112 cpc, articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c. - nullità della sentenza per violazione articolo 132 c.p.c in relazione all'articolo 360 numero 5 cpc . Si duole che la corte territoriale a ha applicato illegittimamente l'inversione dell'onere della prova b ha posto a carico del vettore la prova sulla portata utile del mezzo al fine di quantificare il danno, ex articolo 1 della legge numero 450/1985, applicabile al trasporto in questione, regolato dalle tariffe a forcella, circostanza coperta dal giudicato c ha modificato d'ufficio in pejus la qualificazione giuridica della responsabilità del vettore, giudicandola grave e tale da escludere la limitazione di responsabilità ex articolo 1 della legge numero 450/1985 d in insanabile contrasto con la precedente affermazione di responsabilità presunta ex articolo 1693 c.c. a carico del vettore, con motivazione nulla ha riqualificato detta responsabilità come responsabilità grave e tale da escludere la limitazione di responsabilità ex articolo 1 della legge numero 450/1985. 1.5. Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge articolo 2697 c.c., articolo 2909 c.c., articolo 1 l. numero 450/1985 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Si duole che la corte territoriale, nel quantificare il danno a ha applicato il criterio di valore della merce illegittimamente ritenendo provato tale valore b ha violato l'articolo 2697 c.c. e l'articolo 1, comma 1, della L. 450/1985 che prevede un sistema automatico e di limitazione del risarcimento basato sul criterio quantitativo portata utile del veicolo e non valoristico. Osserva che detto sistema si applicava ai trasporti con il sistema delle tariffe a forcella, di cui si duole che la corte non ha tenuto conto, benché fosse pacifico in causa e coperto dal giudicato che il contratto fosse regolato da tale normativa e da tale limitazione di responsabilità. 1.6. Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge articolo 11 delle preleggi, d.l. 29.3.1993 numero 82 conv. in l 27.5.1993 numero 162, articolo 3 , D.Lgs. 21.11.2005 numero 286 articolo 2951 c.c., articolo 252 disp. att. c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Si duole che la corte territoriale, in relazione ad un'altra voce di danno sempre inerente al trasporto, ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale in luogo di quella annuale, introdotta dal 28.2.2006 mentre era ancora in corso quella di cinque anni, in relazione a fatti del 2005. Con violazione articolo 11 preleggi e 252 disp. att. c.c. 1.7. Con il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 112 c.p.c. D.M. 55/2014 articolo 5 articolo 14 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Sottolinea che la parte aveva chiesto la liquidazione delle spese in Euro 6.600,00 oltre oneri, mentre la Corte ne ha liquidati 13.635,00 oltre oneri. Nel liquidare tanto, ha applicato la fascia di valore della causa da Euro 52.001,00 a 260.000,00 in luogo di quella da 26.001,00 a 52.000,00 da applicarsi in quanto con la domanda si chiedeva il risarcimento nella misura di Euro 50.009,85. 2. Il motivo primo ed il motivo sesto - che in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente - sono fondati. 2.1. Al fine della individuazione della questione di diritto, sottesa ai motivi, occorre tener presente che, nel caso di specie a in data anteriore al 28 febbraio 2006 sono intervenuti tra le parti i contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, oggetto di ricorso, per i quali era previsto il sistema di tariffe a forcella e sono avvenuti anche i furti degli autotreni su cui era trasportata la merce della società attrice b all'epoca dei contratti e dei furti era in vigore l'articolo 2 primo comma del d.l. numero 82/1993, che prevedeva la prescrizione quinquennale di ogni diritto conseguente ai suddetti contratti c detta norma è stata abrogata dall'articolo 3 secondo comma lett. d del D.Lgs numero 285/2005 con effetto dal 28 febbraio 2006 , che, senza contenere alcuna disciplina transitoria, ha ripristinato la prescrizione annuale prevista dall'articolo 2951 c.c., che vigeva prima dell'entrata in vigore del d.l. numero 82/1993. 2.2. La questione di diritto, posta dai motivi in esame, è se, in difetto di una disciplina transitoria, a seguito della sopravvenienza di un termine di prescrizione annuale per effetto di una disciplina normativa entrata in vigore quando non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla precedente normativa a continui ad applicarsi il termine prescrizionale quinquennale, previsto dalla norma vigente all'epoca in cui il diritto è sorto, con decorrenza dalle date dalle quali origina il preteso diritto al risarcimento oppure se b si applichi il nuovo termine prescrizionale annuale, previsto dalla norma sopravvenuta, con decorrenza dalle date dalle quali origina il preteso diritto al risarcimento oppure, ancora, se c si applichi il nuovo termine prescrizionale annuale, previsto dalla norma sopravvenuta, con decorrenza dalla data del 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'articolo 3 del D.Lgs numero 286/2005. 2.3. Entrambi i giudici di merito hanno accolto la prima opzione interpretativa, in quanto hanno ritenuto che nel caso di specie il danno di cui è stato chiesto il ristoro, si è realizzato prima del 28 febbraio 2006 data di entrata in vigore del D.Lgs numero 286/2005, in quanto antecedenti a detta data sono sia i contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali era previsto il sistema di tariffe a forcella, che il furto degli autotreni su cui era trasportata la merce della società attrice . E la corte territoriale ha anche aggiunto che .dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione emerge che i contratti venivano conclusi di volta in volta al momento della consegna della merce, sicché alla data del 23.2.06 non vi era un rapporto contrattuale pendente tra le parti. Con la conseguenza che, essendo già sorto il diritto al risarcimento del danno al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs numero 286/2005 - hanno ritenuto suscettibile di applicazione la normativa vigente al momento in cui detto diritto era sorto cioè l'articolo 2 della legge numero 82/1993, che per l'appunto prevedeva per i contratti in esame il termine di prescrizione quinquennale . 2.4. Alla terza opzione interpretativa ha invece aderito il ricorrente, secondo il quale i fatti dovrebbero essere inquadrati alla luce non dell'articolo 11 delle preleggi e del principio di irretroattività della legge, ma dell'articolo 252 disp. att. c.c., in base al quale quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, … purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore primo comma e la stessa disposizione di applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori secondo comma . In sostanza, secondo l'articolo 252 disp. att. c.c., se il termine residuo in base alla disciplina precedente è inferiore a quello stabilito dalla nuova normativa, continua ad applicarsi quello originariamente previsto. Pertanto, la parte, colpita dalla perdita di un diritto, nei cui confronti maturi la prescrizione, o contro la quale maturi l'usucapione, ha diritto al termine più elevato tra quello residuo previsto originariamente e quello, intero, derivante dalla nuova disciplina. Quindi, secondo il ricorrente, poiché alla data di entrata in vigore dell'articolo 3 del D.Lgs numero 286/2005 cioè, alla data del 28 febbraio 2006 , il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso dalle date dei furti risalenti al 16 e 21/12/2004 e al 29/9/2005, date dalle quali originava il preteso diritto al risarcimento , si dovrebbe applicare il nuovo termine prescrizionale annuale dalla data di entrata in vigore del citato articolo 3, con la conseguenza che, alla data del 28 febbraio 2007, ogni preteso diritto risarcitorio era già prescritto. 2.5. L'assunto del ricorrente è fondato, nei termini di seguito indicati. A Occorre premettere che il legislatore nazionale è libero di modulare i termini di prescrizione o di decadenza come per l'appunto è avvenuto nel caso dei contratti di autotrasporto di cose per conto di terzi, oggetto di ricorso, per i quali era previsto il sistema di tariffe a forcella, in relazione ai quali l'intento del legislatore è stato quello di definire più celermente i rapporti insorti, così eliminando in un lasso di tempo più breve la possibilità di controversie fra le parti , ma deve far salva l'esigenza di garantire l'effettività della tutela dei diritti soggetti a tali cause di estinzione. Alla luce di tale principio generale, la seconda opzione ermeneutica - quella sopra descritta alla lettera b - va esclusa. Invero, aderendo ad essa, i diritti risarcitori si sarebbero prescritti, per i primi due trasporti, rispettivamente dal 16.12.2005 e dal 21.12.2005 date nelle quali, invece, il titolare poteva ancora riporre affidamento nella loro perdurante esistenza e attendere un momento successivo per il loro esercizio purché, ovviamente, entro il termine quinquennale , non potendo prevedere l'accorciamento del termine di prescrizione. Per il terzo trasporto del 29.9.2005, invece, il diritto risarcitorio si sarebbe andato a prescrivere il 29.9.2006 e il titolare si sarebbe, improvvisamente, trovato di fronte alla necessità di azionare il diritto, o di interromperne la prescrizione, entro poco più di otto mesi dalla data di entrata in vigore della modifica legislativa cioè, entro un termine minore di quello voluto dal legislatore del D.Lgs 286/2005 In definitiva, l'accoglimento dell'opzione interpretativa in esame comporterebbe l'estinzione dei diritti in esame così improvvisa da sorprendere il loro titolare, la cui aspettativa di esercizio del diritto sarebbe in modo imprevedibile impedita o comunque gravemente menomata. Ciò in contrasto con il generale principio della effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale le modalità procedurali per tutelare i diritti riconosciuti dall'ordinamento non possono essere sottoposte a condizioni che ne rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio. B Ciò posto, nel caso di specie, pure va riconosciuto che il principio di irretroattività della legge è stato erroneamente invocato in sede di merito. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la sopravvenienza della nuova normativa sia intervenuta su rapporto giuridico già esaurito. Tanto non può dirsi avvenuto, in quanto, nel caso di specie, per come sopra rilevato, alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa non era ancora decorso il termine prescrizionale quinquennale, previsto dalla precedente normativa, con la conseguenza che il rapporto dedotto in giudizio era indubbiamente ancora pendente. Al riguardo, in via generale, va affermato che un rapporto giuridico può definirsi esaurito se a è oggetto di, ovvero discende da un giudicato formatosi nell'applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità e che, pertanto, sopravvive alla sentenza e ad alla sua eventuale efficacia retroattiva, poiché ormai fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, secondo l'articolo 2909 Cod. civ. b si connota per inoppugnabilità derivante dall'intervenuta prescrizione o decadenza della relativa situazione giuridica soggettiva. Nel caso di specie, si ribadisce, nessuna delle suddette ipotesi ricorre. Né il termine prescrizionale di un diritto può definirsi, neppure solo a tali fini, rapporto pendente, autonomo ed avulso da quello cui afferisce. Erroneo è, quindi, il riferimento al principio di irretroattività della legge, in quanto quest'ultima, per dirsi retroattiva, deve incidere su effetti già perfezionatisi, facendoli venire meno, o comunque deve incidere su situazioni già consolidate sotto la vigenza della precedente disciplina. Per contro, qualora non si siano ancora verificati effetti definitivi dovuti alla previgente disciplina e la nuova disciplina intervenga su rapporti pendenti come per l'appunto si è verificato nel caso di specie , che ancora non hanno esaurito i loro effetti, non può parlarsi di retroattività, ma, semplicemente, deve parlarsi di applicabilità, per il futuro, della nuova disciplina a tali rapporti. Ne consegue che, nel momento in cui il legislatore introduce un diverso regime di prescrizione, tale nuovo regime è applicabile ai rapporti che non hanno ancora esaurito i loro effetti sempre che, come sopra rilevato, l'applicazione del nuovo termine prescrizionale, se abbreviato, non comporti l'estinzione precoce di tale diritto, o comunque fatto salvo quanto si viene a dire di qui a tra un momento , intendendosi per tali quelli per i quali la prescrizione secondo il vecchio termine non è ancora maturata al momento della modifica legislativa. C Sotto altro profilo, è stato invece correttamente invocato l'articolo 252 disp. att. c.c Tale disposizione - introdotta per disciplinare la progressiva entrata in vigore dei diversi libri del codice civile del 1942 ed in particolare, per disciplinare tutte le fattispecie nelle quali la nuova normativa riduceva i termini previsti dalle norme preesistenti per la perdita o per l'acquisizione di un diritto - fa parte non delle disposizioni sulla legge in generale, che precedono il codice civile, ma delle disposizioni di attuazione, che seguono il codice civile. Orbene è indubbio che, a differenza delle prime, le disposizioni di attuazione non contengono, necessariamente, regole di carattere generale e, perciò, in linea di principio, non possono essere applicate quando esistono disposizioni specifiche. È pure indubbio che l'articolo 252 disp. att. cod. civ. non ha valore assoluto, ma fissa un criterio, che, essendo contenuto in una legge ordinaria, può essere derogato da una successiva legge ordinaria, nella quale il legislatore disciplini nuovamente i termini. Senonché, riprendendo concetti già trattati da questa Sezione di recente Cass. numero 15315/2019, che, oltre ad alcune precedenti sentenze della Sezione Lavoro di questa Corte, richiama Sez. Unumero numero 15352/2015 , occorre qui ribadire che l'articolo 252 disp. att. c.c. - pur essendo disposizione transitoria, volta nel passaggio dal codice del 1865 a quello tuttora vigente a regolamentare il succedersi dei diversi termini fissati dai suddetti codici in ordine alla sola decadenza o prescrizione, nonché all'usucapione e pur essendo prevista da una legge ordinaria quale per l'appunto è il codice civile , con la conseguenza che, secondo il principio per cui lex posterior derogat priori, può essere derogata da una legge successiva, con la quale il legislatore regoli diversamente i termini di prescrizione - è disposizione alla quale può attribuirsi il valore di regola generale Sez. Unumero numero 6173/2008 e Corte cost. numero 20/1994 , nel senso che fissa un criterio di bilanciamento tra due opposte esigenze che sempre ricorrono ogni qualvolta il legislatore introduce un termine di decadenza o prescrizione prima non previsto da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale/prescrizionale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza/prescrizione, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile. La giurisprudenza di legittimità a sezione semplice ha di recente precisato Cass. numero 35571/2023, ove ulteriori richiami alla giurisprudenza di legittimità già espressa nello stesso senso che il suddetto bilanciamento è realizzato dall'articolo 252 disp. att. c.c. attraverso la previsione di due regole. La prima regola è che quando una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello previsto dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultima. La seconda regola, che pone un'eccezione alla prima, è che il termine di prescrizione introdotto dalla legge posteriore non s'applica, se ha per effetto di prolungare la scadenza del termine previgente già in corso. L'articolo 252 disp. att. c.c., cioè, fissa il principio per cui dall'entrata in vigore d'una legge abbreviatrice d'un termine di prescrizione in corso, s'applicherà il minor termine tra quello nuovo e quel che residua del termine originario. D In definitiva, applicando al caso di specie i convergenti principi sopra indicati ai punti B e C , i giudici di merito avrebbero dovuto affermare che a che alla data del 28 febbraio 2006 il rapporto contrattuale era tra le parti ancora pendente b che era applicabile al caso di specie il nuovo termine prescrizionale annuale, di cui all'articolo 2951 c.c., ripristinato dall'articolo 3 comma 1 del citato D.Lgs numero 286/2005, con decorrenza dalla data del 28 febbraio 2006 cioè dalla di entrata in vigore D.Lgs numero 286/2005 c che, pertanto, la danneggiata avrebbe avuto tempo sino al 28.2.2007 per esercitare il suo diritto. Tale soluzione, da un lato, non contrasta con il principio di non retroattività delle leggi e, dall'altro, rispetta il principio di effettività della tutela giurisdizionale, riconoscendo al titolare del diritto, il cui termine prescrizionale è stato abbreviato dal legislatore, un congruo lasso di tempo per il suo esercizio, corrispondente - del resto - a quello riconosciuto in via generalizzata per il futuro come congruo ed idoneo. In senso contrario, non vale invocare quanto affermato da Cass. numero 27015/2022, che ha distinto, ai fini dell'applicabilità del nuovo termine prescrizionale, fra norma che allunga il termine di prescrizione e norma che abbrevia il termine di prescrizione, riconoscendone solo nella prima ipotesi l'applicabilità ai rapporti pendenti. Invero, quella sentenza è stata pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo una norma che aveva allungato il termine prescrizionale, con la conseguenza che quanto in essa affermato in relazione ad una ipotetica norma che avesse abbreviato il termine prescrizionale deve considerarsi come mero obiter dictum, non utile ai fini della formazione di un orientamento nomofilattico. D'altronde, quand'anche si volesse ravvisare in Cass. numero 27015/2022 un precedente, questo sarebbe da intendersi superato da Cass. numero 35571/2023 con ampie argomentazioni, alle quali il Collegio intende qui dare seguito. In definitiva, va qui ribadito che, qualora il legislatore intervenga su termini prescrizionali non ancora esauriti, non può parlarsi di retroattività della disciplina nuova normativa, con la conseguenza che il nuovo termine prescrizionale è applicabile non soltanto nel caso il cui incrementi il termine prescrizionale sui rapporti ancora pendenti ma anche nel caso in cui decrementi detto termine prescrizionale, fermo restando quanto sopra evidenziato per la necessità di tutelare il portatore di un diritto soggettivo dalla sua improvvisa e imprevedibile estinzione o dall'improvviso e imprevedibile accorciamento del termine per il suo esercizio . Pertanto, in caso di modifica del termine prescrizionale non assistita da una pure invece opportuna disciplina transitoria , alla prescrizione già in corso si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello già in corso in forza della normativa previgente. 3. Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso i quali, riguardando il merito della pretesa risarcitoria, avrebbero potuto essere scrutinati soltanto in caso di diverso esito dell'esame dei motivi sulla preliminare questione dell'estinzione per prescrizione ed attengono a questioni che restano, comunque impregiudicate. 4. Per le ragioni che precedono, accolti il motivo primo ed il motivo sesto, ritenuti assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell'appello alla stregua dei principi di diritto illustrati nella motivazione che precede. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi per l'effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.