Avvocato sorpreso a sedere sulla scalinata di Trinità dei Monti: il TAR ritiene legittimo il mini-Daspo impartito dalla Polizia Urbana

Respinte dal TAR Lazio le obiezioni sollevate da un avvocato sanzionato dalla Polizia Urbana di Roma Capitale. Per i giudici il sostare seduti sulla scalinata di Trinità dei Monti già di per sé è di intralcio non solo all’accesso e al passaggio pedonale, ma anche e soprattutto a una fruizione visiva del monumento dalla prospettiva privilegiata della sottostante piazza di Spagna.

Possibile l’applicazione di una sorta di mini-Daspo per i cittadini che tengono un comportamento inurbano e ignorano completamente il rispetto dovuto per monumenti di pregio e rilevanza storica. Esemplare il provvedimento con cui i giudici del TAR Lazio hanno confermato la sanzione applicata dalla Polizia Urbana di Roma Capitale nei confronti di un avvocato sorpreso tranquillamente seduto sulla famosissima scalinata di Trinità dei Monti. Il fatto risale all’agosto del 2019, quando, nel contesto di una Capitale soffocata dal caldo, un avvocato viene fermato dalla Polizia Urbana di Roma e invitato ad alzarsi in quanto sta compiendo una violazione di un regolamento ad hoc sedendo sul monumento denominato “scalinata di Trinità dei Monti”. A tale precisa richiesta, però, l’uomo oppone un netto rifiuto che, quindi, comporta l’irrogazione di una sanzione , e l’ ordine , emesso dalla Polizia Urbana capitolina, di «allontanarsi per quarantotto ore da piazza di Spagna». A fronte di questo mini-Daspo, l’uomo decide di sottoporre la questione ai magistrati del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo, in sostanza, di essere stato vittima di un abuso. Nello specifico, il legale considera «infamante per il proprio decoro, anche professionale» l’ordine, a lui impartito, di allontanamento da piazza di Spagna e, soprattutto, ritiene illegittimo il provvedimento , poiché la condotta da lui tenuta e consistente «nell’essersi seduto sulla scalinata di Trinità dei Monti, e più precisamente nella prima rampa lato sinistro, rifiutandosi di alzarsi dopo una richiesta» degli agenti, i quali gli avevano anche «intimato di cessare tale comportamento vietato dal regolamento di polizia urbana», non ha «limitato», a suo dire, «la libera accessibilità e fruizione della scalinata di Trinità dei Monti». Per i giudici del TAR Lazio, però, le obiezioni sollevate dal legale sono inutili, poiché è certa la violazione da lui compiuta a Roma sedendosi sulla scalinata di Trinità dei Monti. Per meglio inquadrare l’episodio, comunque, i magistrati richiamano le previsioni del nuovo “ Regolamento di Polizia Urbana ” di Roma Capitale che, approvato appena due mesi prima l’episodio, è stato applicato a fronte della condotta tenuta dall’avvocato. In sostanza, nel regolamento si legge che «nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell’illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi, nonché legarsi o incatenarsi ad essi bivaccare, intendendosi per “bivacco” lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto o contrario al decoro, nonché sedersi , anche consumando cibi o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale fontane e scalinate di pertinenza, reperti archeologici e sul suolo pubblico vie, vicoli, piazze o privato soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio e, comunque, al di fuori degli spazi all’uopo attrezzati e consentiti per la somministrazione». A fronte di tale quadro, è impossibile mettere in dubbio l’ordine di allontanamento imposto all’avvocato. Ciò soprattutto perché, spiegano i giudici, «il sostare seduti sulla scalinata di Trinità dei Monti già di per sé è di intralcio non solo all’accesso e al passaggio – indubbiamente reso più difficoltoso, tanto più trattandosi di scalini antichi, in alcuni tratti consumati e scoscesi – ma anche e soprattutto ad una fruizione visiva del monumento dalla prospettiva privilegiata della sottostante piazza di Spagna invero “incoronata”, per così dire, da quel gioco di rampe che la sormontano in ragione della vocazione altamente scenografica della scalinata medesima, senza che possa rilevare in senso contrario la veduta di cui si gode sostando sugli scalini, invero pienamente godibile dalla sommità della terrazza della scalinata medesima e non anche dalla rampa inferiore» risultata “luogo del delitto” in questa vicenda.

Presidente Riccio – Estensora Monica Fatto e diritto Con il presente gravame, il ricorrente impugna l'atto in epigrafe con cui la Polizia Urbana di Roma Capitale l'8 agosto 2019 gli ha ordinato di allontanarsi per quarantotto ore da Piazza di Spagna ai sensi dell' articolo 9, comma 1 e 3, del d.l. 20 febbraio 2017 numero 14 “perché teneva condotte … in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione … sulle aree indicate dal regolamento di polizia urbana D.A.C. numero 43 del 06.06.2019 su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico”. Parte ricorrente chiede l'annullamento di tale atto, in quanto “infamante per il proprio decoro, anche professionale, restando altrimenti il suo nominativo all'attenzione del Questore”, assumendone l'illegittimità sostanzialmente in relazione al non aver la sua condotta - consistente nell'essersi “sed uto sulla scalinata del monumento denominato “scalinata di Trinità dei Monti” e più precisamente nella prima rampa lato sinistro, rifiutandosi di alzarsi dopo una richiesta dei sottoscritti e dopo aver intimato di cessare tale comportamento vietato dal suddetto regolamento di polizia urbana” in tal senso, il verbale numero 81180045791 dell'8 agosto 2019 di accertamento e contestazione al ricorrente della violazione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a , del richiamato nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale - limitato la libera accessibilità e fruizione della scalinata di Trinità dei Monti, come invece prescritto al comma 1 dell' articolo 9 del d.l. numero 14/2017 . Roma Capitale si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame. All'udienza di smaltimento del 15 dicembre 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione. Il ricorso deve essere disatteso, osservando il Collegio come l'avversato atto di allontanamento sia stato adottato dall'amministrazione capitolina in stretto ossequio alle previsioni di cui al richiamato nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale - approvato appena due mesi prima e non impugnato da parte ricorrente – che, infatti, all'articolo 4, comma 1, stabilisce che “1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della città, è vietato a arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi, nonché legarsi o incatenarsi ad essi b bivaccare, intendendosi per 'bivacco' lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto e/o contrario al decoro, nonché sedersi, anche consumando cibi e/o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale fontane e scalinate di pertinenza, reperti archeologici e sul suolo pubblico vie, vicoli, piazze o privato soglie di entrata di civili abitazioni e di esercizi commerciali anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio e, comunque, al di fuori degli spazi all'uopo attrezzati e consentiti per la somministrazione”. Ebbene se, dunque, l'allontanamento intimato al ricorrente trova il proprio fondamento in una condotta che, come emerge dalla lettura dei presupposti verbali di contestazione numero 81180045791 e numero 81180051377, integra la fattispecie ivi tratteggiata a livello regolamentare, nemmeno ricorrono i presupposti per addivenire ad una disapplicazione della relativa previsione, come invocata da parte ricorrente, in ossequio al richiamato principio di gerarchia delle fonti. Il Collegio è, infatti, dell'avviso che il divieto anche solo di sedersi su un monumento quale quello di cui si controverte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si ponga in contrasto con il sovraordinato dettato normativo di cui all' articolo 9, comma 1, del d.l. numero 14/2017 anch'esso richiamato dall'amministrazione a fondamento delle proprie determinazioni , nella considerazione che il sostare seduti sulla scalinata di Trinità dei Monti già di per sé sia di intralcio non solo all'accesso e al passaggio - indubbiamente reso più difficoltoso, tanto più trattandosi di scalini antichi, in alcuni tratti consumati e scoscesi - ma anche e soprattutto ad una fruizione visiva dello stesso dalla prospettiva privilegiata della sottostante piazza di Spagna invero, per così dire, “incoronata” da quel gioco di rampe che la sormontano in ragione della vocazione altamente scenografica della scalinata medesima, senza che possa rilevare in senso contrario la veduta di cui si godrebbe sostando sugli scalini, invero pienamente godibile dalla sommità della terrazza della scalinata medesima e non anche dalla rampa inferiore dove risulta parte ricorrente abbia perpetuato la condotta incriminata. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, perché infondato. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Stralcio , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 duemila/00 , oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.