Con la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 24 gennaio 2024, i giudici hanno ritenuto illegittimo escludere la possibilità di indicare, nella carta di identità elettronica del minore valida per l’espatrio, la dicitura genitore 1 e genitore 2 dovendo, invece, riportare le parole “madre” e “padre” come da Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2019.
La carta d'identità, infatti, deve rispecchiare i dati personali che risultano nei registri dello stato civile, non potendosi imporre una dicitura che non corrisponde alla reale composizione della famiglia. Come è noto, esistono diverse forme di famiglia e di filiazione, riconosciute nel nostro ordinamento, ed imporre la dicitura padre/madre anche a genitori dello stesso sesso è illegittimo, contrario alle norme costituzionali e alla normativa internazionale. I fatti di causa Il procedimento riguarda un minore che era stato adottato dalla madre intenzionale, partner della madre biologica e, pertanto, risultava figlio di due madri. Ciò risultava anche dai registri dello stato civile. Tuttavia, sulla carta di identità del minore, per effetto del decreto del 31/01/2019, non era indicata la dicitura “madre” accanto ai nomi delle due donne. In particolare, tale decreto, recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica, modificava il decreto precedente sostituendo la parola “genitori” con padre e madre. Il giudizio di primo grado Il Tribunale di Roma, con sentenza, disapplicava il decreto ministeriale del 31/01/2019 perché illegittimo e ordinava al Ministero dell'Interno di indicare sulla carta di identità elettronica del minore la dicitura “genitore” o, in alternativa, “padre/genitore madre/genitore”. Il Ministero dell'Interno appellava la suddetta decisione e si costituivano in giudizio i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio. In particolare, il Ministero rilevava che la sentenza del Tribunale di Roma si fondava su valutazioni della normativa in materia che non potevano condividersi poiché «la normativa dello stato civile si fonda ancora sul concetto di bigenitorialità di sesso diverso e non consente l'apposizione di indicazioni differenti sugli atti di stato civile». Secondo la Corte d'Appello, però, la fattispecie non riguarda una questione di stato civile ma il mancato rilascio della carta di identità elettronica valida per l'espatrio del minore per l'ostacolo tecnico della dicitura padre/madre essendo il minore figlio naturale di una donna e figlio adottivo dell'altra donna. Padre e madre e non genitore 1 e genitore 2, a detta del Ministero Secondo il Ministero, l'indicazione nella carta di identità del nome di padre e madre invece che dei genitori non pregiudicherebbe la corretta identificazione del minore inoltre la disapplicazione del Decreto Ministeriale comporterebbe una violazione del margine di apprezzamento di cui gode il legislatore il Ministero avrebbe così rispettato i principi di esattezza posto che il DM persegue unicamente l'esigenza di garantire l'allineamento tra le risultanze dei registri di stato civile e il contenuto della carta di identità elettronica. Esistono i genitori dello stesso sesso e così devono risultare anche nella carta di identità Il ragionamento del Ministero, secondo la Corte d'Appello, porterebbe al paradosso che il minore non avrebbe il diritto di ottenere una carta di identità valida per l'espatrio per le deficitarie caratteristiche della stessa solo perché figlio naturale di un genitore naturale e di uno adottivo dello stesso sesso. Ragionamento chiaramente contrario agli articoli 3 e 30, comma secondo, della Costituzione. È noto che l'adozione in casi particolari articolo 44 Legge sull'adozione consente di avere due genitori, uno biologico e uno adottivo, dello stesso sesso. La dicitura padre/madre è illegittima Pertanto, la dicitura padre/madre non è rappresentativa di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari. Viene accolto, dunque, l'appello incidentale della madre del minore nella parte in cui impone le modalità con le quali debba essere assicurato il diritto del minore ad ottenere la carta di identità ed in particolare a dicitura padre/genitore madre/genitore. La Corte ordina al Ministero di indicare sul documento “genitore” in corrispondenza dei nomi delle parti.
Presidente/Relatore Pinto Motivi della decisione Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito -accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, previa disapplicazione per illegittimità del decreto ministeriale del 31/01/2019, ordina al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., di indicare sulla carta d'identità elettronica del minore omissis , genitore , o in alternativa ''padre/genitore madre/genitore in corrispondenza dei nomi omissis - rigetta la domanda risarcitoria - compensa le spese - ordina l'oscuramento delle generalità, dei dati personali e degli altri dati identificativi della parte attrice in caso di diffusione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs numero 196/2003. A tal fine la Cancelleria applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 52 del D.lgs numero 196/2003. Manda alla cancellaria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito conseguenti. Si è costituita in giudizio ROMA CAPITALE deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Si sono costituiti in giudizio omissis in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio omissis instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza. L'appello principale è infondato. I primi tre motivi di appello, concernenti questioni processuali ed il quarto motivo, possono essere congiuntamente esaminati. Il Ministero lamenta I. il giudizio di primo grado, erroneamente instaurato con atto di citazione e non con ricorso ex articolo 95 e 96 D.P.R. 396/2000, ha seguito - sempre erroneamente - la disciplina del rito ordinario e non quella del rito speciale articolo 737 e segg , previsto dalle disposizioni de quibus, concludendosi con sentenza in luogo del richiesto decreto ex articolo 96 cit. II. il Tribunale ha pretermesso illegittimamente il Pubblico Ministero, litisconsorte necessario ai sensi della precitata disciplina nonché dell'articolo 70 c.p.c. III. in ragione della necessaria presenza del P.M, il Tribunale avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50 bis c.p.c. IV – ERROR IN IUDICANDO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 95 E 96 DPR 396/2000. La pronuncia impugnata si fonda su una serie di valutazioni della normativa in materia, che non possono essere condivise in quanto la normativa dello stato civile si fonda ancora sul concetto di bigenitorialità di sesso diverso e non consente l'apposizione di indicazioni differenti sugli atti di stato civile. Le doglianze sono infondate in quanto esse sono incentrate sulla sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art 95 D.P.R 396/2000 Chi intende promuovere la formazione di un atto omesso o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 3. . In realtà la fattispecie in esame non concerne una questione di stato civile, bensì il mancato rilascio della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio del minore per l'ostacolo tecnico della dicitura padre/madre essendo omissis figlio naturale di una donna e figlio adottivo di un'altra donna. Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto A conclusione del ragionamento, infine non possiamo che ricordare la formula più e più volte ripetuta sia dalla Cassazione che dalla Corte Costituzionale secondo cui Il procedimento disciplinato dall'articolo 96 del D.P.R. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel suo procedimento di formazione . Orbene appare evidente che il presente giudizio non sia in alcun modo destinato a eliminare una qualche difformità tra la situazione di fatto e ciò che risulta dall'atto dello stato civile. Nei registri dello Stato civile del Comune di Roma omissis risulta adottato dalla madre intenzionale e pertanto figlio di due madri. Le due situazioni, di fatto e di diritto risultano perfettamente allineate e conformi a legge. È la carta d'identità a essere disallineata rispetto allo stato civile di omissis e delle sue madri. Per quanto attiene agli altri motivi di merito si osserva quanto segue Condivisibilmente parte appellata ha contro dedotto Va ricordato con la Corte Costituzionale sent. numero 79/2022 e con la Corte di Cassazione sent. numero 38162/2022 che anche l'adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. Al pari dell'adozione ordinaria del minore di cui alla L. numero 184 del 1983, articolo 6 e ss. l'adozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante, ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante. L'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante. // La sentenza riconosce i legami familiari anche per l'adottato in casi particolari e così realizza il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione Cass. Civ. Ss. Uu. sent. numero 38162/2022 § 10 . Erra controparte anche dove sostiene che avrebbe In realtà ciò che si contesta al Ministero in questo giudizio - a giusta ragione, anche secondo il giudice di prime cure - è la possibilità di stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identità possano essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati sono estratti. Al netto del fatto che non sia vero che i genitori non possano essere del medesimo sesso e che indicare ''padre e madre indipendentemente dal genere effettivo dei genitori sia espressione del margine di apprezzamento di cui il legislatore gode nel disciplinare la materia della filiazione. Sotto altro aspetto il decreto ministeriale è un atto privo di carattere normativo così TAR Lazio, 9.1.2020, numero 215, resa fra le parti sul caso odierno e men che meno un atto del legislatore nazionale, il cui potere resta assolutamente intatto. Anzi, l'atto del legislatore nazionale è la norma primaria, l'articolo 3 comma 4 TULPS, introdotto dall'articolo 10, co. 5, D.L. 13 maggio 2011 numero 70, convertito in legge 12 luglio 2011 numero 106, secondo il quale La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci . Nel merito in sostanza il Ministero esprime tre ragioni di doglianza. La prima nega in radice che i diritti del minore possano essere lesi, sostenendo che a l'indicazione nella carta d'identità del nome di padre e madre invece che dei genitori non pregiudicherebbe la corretta identificazione del minore scopo del documento . Al contrario - a dire di controparte - essa continua a poter essere correttamente ed esattamente rappresentata nel documento d'identità p. 12 1° cpv b la richiesta della CIE ordinaria può essere fatta dai genitori disgiuntamente c l'indicazione nominativa dei genitori è meramente facoltativa nella CIE valida per l'espatrio. La seconda sostiene che la disapplicazione del DM comporterebbe una violazione del margine di apprezzamento di cui gode il legislatore nazionale, margine riconosciuto dalle convenzioni, dai trattati e dalla stessa Corte EDU. La terza sostiene che il Ministero avrebbe perfettamente rispettato i principi di esattezza e minimizzazione dei dati in quanto il DM persegue unicamente l'esigenza di garantire l'allineamento tra le risultanze dei registri di stati civile nazionali e il contenuto della CIE Tali doglianze sono manifestamente infondate. L'effetto finale dell'assunto del Ministero, se condiviso, sarebbe quello di precludere a omissis quello di ottenere una carta d'identità valida per l'espatrio, di fatto per le, deficitarie, caratteristiche della stessa, sol perché figlio naturale di un genitore naturale e di uno adottivo dello stesso sesso dinanzi a questo irragionevole e discriminatorio effetto, non possono trovare assolutamente ingresso le obiezioni formulate dal Ministero perché in contrasto persino con i principi costituzionali di cui agli articolo 3 e 30 II comma. Proprio l'esistenza di istituti come l'adozione in casi particolari, che può dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso l'uno naturale, l'altro adottivo dimostra che le diciture previste dai modelli ministeriali padre/madre non sono rappresentative di tutte le -legittime - conformazioni dei nuclei familiari e della conseguente filiazione imposte dai modelli ministeriali. Va invece accolto parzialmente accolto l'appello incidentale nella parte in cui impone le modalità con le quali debba essere assicurato il diritto del minore ad ottenere la carta di identità elettronica ed in particolare la dicitura ''padre/genitore madre/genitore Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nel rapporto processuale con ROMA CAPITALE vanno compensate in quanto l'atto di appello è stato notificato ai soli fini della denuntiatio litis. P.Q.M. Rigetta l'appello principale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale riforma dell'impugnata sentenza così provvede - ordina al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., di indicare sulla carta d'identità elettronica del minore omissis “genitore o dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile, in corrispondenza dei nomi omissis - condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del grado in favore di omissis in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio omissis , che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. - compensa le spese del grado nei confronti di ROMA CAPITALE. - ordina l'oscuramento delle generalità, dei dati personali e degli altri dati identificativi della parte attrice in caso di diffusione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs numero 196/2003. A tal fine la Cancelleria applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 52 del D.lgs numero 196/2003. Manda alla cancellaria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito conseguenti.