Anche se il software di cancelleria non riconosce la firma digitale, il ricorso presentato è ammissibile

La Corte di Cassazione ribadisce che la sottoscrizione digitale del ricorso è valida anche se non viene riconosciuta dal sistema software adottato dall’ufficio di cancelleria.

La decisione della Corte prende le mosse dal ricorso presentato dal legale avverso la decisione della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presento avverso una sentenza penale di condanna perché «privo di sottoscrizione digitale del difensore, in ragione di quanto accertato a mezzo di verifica eseguita mediante il software “Aruba sign” in dotazione alla cancelleria». Il legale affida il ricorso a due motivi Violazione di legge in relazione all'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a . d. l. numero 137 del 2020 conv. mod. l. numero 176 del 2020 a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. c , c.p.p. con riguardo al difetto di sottoscrizione dell'atto Violazione di lege in riferimento agli articolo 177 e 591 c.p.p. e all'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a . d. l. numero 137 del 2020 conv. mod. l. numero 176 del 2020 , con riguardo alla declaratoria di inammissibilità fuori dai casi tipicamente previsti. Infatti, tale violazione si pone in contrasto con il principio di tipicità delle cause di invalidità perché l'articolo 24 citato prevede l'inammissibilità solo nel caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione e non anche nel caso in cui la sottoscrizione si irregolare o invalida.   I Giudici di legittimità ritengono il ricorso fondato. I Giudici partono dall'analisi della disposizione richiamata, ovvero l'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a . d. l. numero 137 del 2020 conv. mod. l. numero 176 del 2020 che commina la sanzione dell'inammissibilità allorquando «l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore», però non tipizza le modalità di sottoscrizione consentite. Anche in virtù del c.d. favor impugnationis, la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 24 citato «ricorre solo quando deve escludersi che l'atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale». La giurisprudenza di legittimità, inoltre, è orientata in tal senso affermando che «non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico software […] posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del software impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica» cfr. Cass. penumero , sez. II, numero 32627 del 2022 . Nel caso in esame, la sottoscrizione digitale da parte dell'avvocato era presente, ma il sistema adottato dalla cancelleria non l'aveva riconosciuta e, in virtù della giurisprudenza soprarichiamata, il ricorso deve essere accolto.

Presidente Andreazza – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa e depositata il 19 settembre 2023, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da S.V.S., e sottoscritto dall'avvocato Ettore Trezzi, con il quale era stata impugnata la sentenza dell'11 maggio 2023 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità del medesimo S.V.S., per vari reati di violenza sessuale, e di tentati atti sessuali con minorenni, commessi tra la primavera 2017 e dicembre 2021, nonché per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso fino a fine dicembre 2021, e per reati di lesione personale commessi il 29 dicembre 2021 e il 19 gennaio 2022. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di sottoscrizione digitale del difensore, in ragione di quanto accertato a mezzo verifica eseguita mediante il software omissis in dotazione alla cancelleria. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe S.V.S., con atto sottoscritto dall'avvocato Ettore Trezzi, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , d.l. 28 ottobre 2020, numero 127, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, numero 176, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , avendo riguardo al ritenuto difetto di sottoscrizione digitale dell'atto. Si deduce che l'atto è stato digitalmente sottoscritto su pdf nativo, come risulta dalla verifica effettuata attraverso l'applicazione omissis , riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale AGID quale software in grado di elaborare files firmati in modo conforme alla deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica della Pubblica Amministrazione CNIPA del 21 maggio 2009, numero 45. Si osserva che la disciplina normativa non sanziona la prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, secondo cui il documento deve essere nativo digitale, ma solo l'assenza della firma. Si sottolinea che, nella specie, l'apposizione della firma identifica l'autore dell'atto e garantisce integrità e immodificabilità del documento, e che, inoltre, la p.e.c. assicura la connessione univoca dell'atto allegato al mittente. Si aggiunge che, nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa sottoscrizione dell'impugnazione da parte del difensore è vizio superabile quando è certa la provenienza dell'atto, e che, inoltre, l'inammissibilità per mere ragioni formalistiche si pone anche in contrasto con l'articolo 13 CEDU. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articolo 177 e 591 cod. proc. pen, e 24, comma 6-sexies, lett. a , d.l. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, numero 176, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , avendo riguardo alla declaratoria dell'inammissibilità fuori dei casi tipicamente previsti. Si deduce che la dichiarazione di inammissibilità si pone in violazione del principio di tipicità delle cause di invalidità, desumibile dagli articolo 177 e 591 cod. proc. penumero , in quanto l'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , d.l. 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, numero 176, prevede l'inammissibilità esclusivamente in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione, e non anche in caso di sottoscrizione invalida o irregolare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Fondate sono le censure che contestano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ritenuto privo di valida sottoscrizione digitale del difensore, deducendo che vi è sottoscrizione digitale, che è irrilevante il mancato riconoscimento di questa da parte del sistema omissis , e che la causa di inammissibilità prevista dall'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , d.l. numero 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 176 del 2020, si riferisce esclusivamente alla mancanza, e non anche alla irregolarità, della sottoscrizione digitale. 2.1. La disposizione addotta a fondamento dell'ordinanza impugnata, l'articolo 24, comma 6-sexies, lett. a , d.l. numero 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 176 del 2020, prevede la sanzione dell'inammissibilità «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore», ma non tipizza le modalità di sottoscrizione digitale consentite. Di conseguenza, anche in ragione del principio del favor impugnationis, la causa di inammissibilità dell'impugnazione di cui alla lett. a dell'articolo 24, comma 6-sexies, d.l. numero 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 176 del 2020, ricorre solo quando deve escludersi che l'atto di impugnazione sia stato sottoscritto digitalmente, mentre è indifferente il sistema prescelto per effettuare la sottoscrizione digitale, se la stessa sia stata apposta. E in questo senso è ormai univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità. Si è affermato, infatti, che in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'impugnazione la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico software nella specie omissis , essendo stato l'atto sottoscritto col sistema omissis , posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del software impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica così Sez. 2, numero 32627 del 15/06/2022, Moliterni, Rv. 283844-01 cfr., inoltre, in termini sostanzialmente conformi, Sez. 5, numero 22992 del 28/04/2022, Truzzi, Rv. 283399-01, nonché Sez. 1, numero 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou Ahmed, Rv. 282490-01, specificamente relativa a firma digitale apposta su atto in formato pdf . 2.2. Nella specie, la sottoscrizione del ricorse dichiarato inammissibile, così come documentato nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità, è di tipo omissis , ed è stata effettuata mediante l'applicazione omissis , riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale AGID . Né l'ordinanza impugnata offre una motivazione utile ad escludere la sottoscrizione digitale del ricorso dichiarato inammissibile, perché valorizza esclusivamente, a tal fine, il mancato riconoscimento da parte del sistema, a seguito di verifica eseguita mediante il software omissis in dotazione alla cancelleria, della sottoscrizione apposta al ricorso dichiarato inammissibile. In effetti, detta ordinanza osserva «Ritenuto che l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore, in quanto sebbene il file PDF depositato riporti in calce la dicitura Firmato digitalmente da Trezzi Salvatore Data 07/09/2023 17 34 09 , a seguito di verifica, eseguita mediante il software omissis in dotazione alla Cancelleria, la stessa non risulta validamente apposta poiché non riconosciuta dal sistema». 2.3. In applicazione del principio di diritto richiamato e dei fatti processuali cui ha accesso la Corte, deve ritenersi che il ricorso dichiarato inammissibile nell'ordinanza impugnata perché privo di sottoscrizione sia, invece, in relazione a questo profilo, ammissibile. Il ricorso in questione, infatti, risulta sottoscritto digitalmente e tale circostanza è sufficiente per escludere la sussistenza della causa di inammissibilità prevista dalla lett. a dell'articolo 24, comma 6-sexies, d.l. numero 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 176 del 2020. 3. La fondatezza del ricorso impone di annullare senza rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di condanna a carico del ricorrente, siccome fondata esclusivamente su questo profilo, e, quindi, di disporre la trattazione del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile. A tal fine, per evidenti ragioni di economicità, sottese al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, si dispone l'iscrizione nel Registro generale del ricorso per cassazione erroneamente dichiarato inammissibile, già presente in atti, al fine di consentirne una sollecita fissazione e trattazione nel rispetto delle regole processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone lo stralcio degli atti e l'iscrizione a nuovo N.R.G. del ricorso per cassazione relativo.