Le Sezioni Unite erano state chiamate a risolvere il contrasto tra le sezioni singole relativamente alla sussistenza della continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’articolo 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’articolo 1, comma 1, lett. s della legge 9 gennaio 2019, numero 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis c.p., come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. t della citata legge numero 3 del 2019.
La questione si era prospettata in relazione alla abrogazione dal 31.01.2019 per effetto dell'articolo 1, comma 1, lett. s , l. numero 3 del 2019, dell'articolo 346 c.p. e della introduzione dell'articolo 346-bis c.p. Com'è noto, sulla base delle indicazioni conseguenti gli obblighi convenzionali in tema di istruzione con la quale si intendeva assorbire nella riscrittura del delitto di traffico di influenze illecite articolo 346-bis c.p. la condotta di cui all'articolo 346 c.p. che disciplinava il millantato credito. Invero, con l'articolo 346 c.p. si ritornava a colui che, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare a fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. Con l'articolo 346-bis c.p. è invece punito chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. Al riguardo, tuttavia, si sono prospettate due contrapposte “chiavi di lettura” secondo la prima ricostruivano la riscrittura del traffico di influenza illecita l'articolo 346-bis c.p. congloberebbe la condotta in precedenza sanzionata con l'articolo 346 c.p. millantato credito contestualmente abrogata come emergerebbe anche dalla clausola di riserva delle situazioni che per effetto di questa “operazione” risulterebbero altrimenti escluse articolo 318,319,319 ter e 322-bis c.p. In tal senso, ex plurimis, Cass. 14 marzo 2019, numero 17980, Nigro, RV 275730 Cass. 19 giugno 2019, numero 51124, Zuccoli, RV 277569. Sotto una diversa prospettiva, si è ritenuto, invero, una discontinuità normativa tra l'abrogato articolo 346, comma 2, c.p. e il novellato articolo 346-bis c.p., perché quest'ultima fattispecie non ricomprenderebbe la condotta di colui che mediante raggiro o artifici, riceve e si fa dire o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare ovvero remunerare il soggetto qualificato, in quanto quest'ultima condotta sarebbe riconducibile all'articolo 640, comma 1, c.p. in tal senso, fra le altre, Cass. 19 settembre 2019, numero 5221, in Dir. penumero procomma 2020, p, 1237 con nota Prondi . Quest'ultimo orientamento, come emerge dalla massima provvisoria ha trovato accoglimento da parte delle Sezioni Unite.