Gli ultimi interventi correttivi alla riforma Cartabia: un primo commento

Il presente contributo si occupa dei correttivi apportati alla riforma Cartabia in materia penale, modifiche necessarie al coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema e alla semplificazione delle procedure, con l’obiettivo di una maggiore efficienza della giustizia penale.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell'11 marzo 2024, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della Riforma Cartabia in materia penale d.lgs. numero 150/2022 . La prima approvazione del testo in Consiglio dei Ministri risale al 16 novembre 2023 mentre il 7 dicembre 2023 il provvedimento è stato trasmesso alle Camere. Dopo il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti alla Camera, Giustizia e Bilancio al Senato, Giustizia e Bilancio e Tesoro e della Conferenza unificata Stato-Regioni, hanno espresso pareri favorevoli anche il Garante privacy e il Consiglio Superiore della Magistratura. Il provvedimento si compone di 11 articoli ed interviene con alcune modifiche alle disposizioni del d.lgs. numero 150/2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un'opera di semplificazione di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma. Sullo sfondo rimane sempre l'obiettivo, richiesto anche dal PNRR, di una maggiore efficienza della giustizia penale. La prima modifica interviene sul “termine di riflessione”, quello entro cui il Pubblico Ministero deve decidere se esercitare o meno l'azione penale tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari e fino a nove mesi in base a gravità del reato e complessità delle indagini . Il correttivo mira a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della cosiddetta ‘stasi del procedimento', ossia l'inattività del pm dopo la fine delle indagini  viene ora eliminata una serie di passaggi di carte e di notifiche non essenziali e si è previsto un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari. Controllo esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti. L'intervento è volto a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa – in caso di stasi patologica del procedimento – di avere cognizione degli atti. Infatti, l'obiettivo è quello di evitare ritardi nel procedimento, garantendo sia all'indagato sia alla persona offesa una maggior trasparenza e tempestività nell'accesso agli atti. Si prevede inoltre una estensione – da trenta a novanta giorni – del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, in caso di avocazione. Ed ancora, all'articolo 545-bis, il comma 1, c.p.p. è sostituito dal seguente “1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente in tal caso il processo è sospeso” e, al comma 3, le parole “si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 numero 689”. Il decreto semplifica il processo decisionale per il giudice che, avendo già a disposizione tutti gli elementi necessari, può ora direttamente optare per una pena sostitutiva in luogo di quella detentiva. La formulazione originaria del d.lgs. numero 150/2022 prevedeva che, in determinati casi, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, dovesse sempre sentire l'imputato e, ove ciò non bastasse, fissare una nuova udienza per svolgere accertamenti funzionali all'individuazione dell'eventuale pena sostitutiva adeguata al caso concreto. Questo meccanismo – che richiede una ulteriore interlocuzione con l'imputato e una doppia udienza – verrà ora attivato solo quando il giudice non abbia già tutti gli elementi necessari. Inoltre, il decreto legislativo poi recepisce la seguente osservazione della Commissione Giustizia del Senato la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive nell'ipotesi in cui sia sopravvenuto uno specifico fatto nuovo, indice di una maggiore pericolosità sociale, individuato in una condanna per delitti non colposi successiva all'applicazione della pena sostituiva medesima, anche se precedente all'avvio della sua esecuzione modifica dell'articolo 72 della legge numero 689 del 1981 . Questa modifica punta a un aggiornamento dinamico del trattamento sanzionatorio in base all'evoluzione del profilo dell'individuo condannato. Infine, si prevede di intervenire anche in tema di responsabilità degli enti modificando l'articolo 61 d.lgs. numero 231/2001 Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare nel senso che il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna . Tale ultima modifica è imposta dal necessario coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, come modificato dal d.lgs. numero 150/2022 “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna” in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera m , legge 27 settembre 2021, numero 134 “[ ]modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna” .