Clausole claims made e legge Gelli-Bianco: quali modelli normativi?

La Cassazione si pronuncia sul rapporto tra clausola claims made e legge c.d. Bianco Gelli sulla responsabilità sanitaria, ovvero se la ultrattività della copertura assicurativa rappresenta il modello base di assicurazione obbligatoria pensato dalla l. numero 24/2017, oppure un’eccezione e una deroga del meccanismo generale, quando si realizzi una causa di cessazione dell’attività medica.

Il caso In un caso di responsabilità medica, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria e di manleva, rigettando l'eccezione di inoperatività della polizza in forza della clausola claims made che limitava la garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto. La Corte di Appello, al contrario, ritenne nulla la clausola claims made, perché aveva reso il contratto di assicurazione privo di causa concreta in ragione dell'eccesiva limitazione temporale della copertura e della mancata previsione di alcuna sunset clause e l'ha sostituita con una clausola di ultrattività reperita dal modello legale di claims made tipizzato dal legislatore. La questione La prima questione è se la ultrattività della copertura assicurativa rappresenta non il modello base di assicurazione obbligatoria pensato dalla l. numero 24/2017, ma un'eccezione e una deroga del meccanismo generale, quando si realizzi una causa di cessazione dell'attività medica. Il problema era la mancata previsione di una clausola di copertura per il periodo di almeno dieci anni dopo la cessazione del contratto. Correlata è la questione della sostituzione della clausola claims made ritenuta eventualmente nulla con la clausola di ultrattività decennale di cui all'articolo 11 della l. numero 24/2017. La soluzione Le assicurazioni prestate on claims made basis legano l'alea assicurativa alla presentazione da parte del terzo danneggiato della richiesta di risarcimento all' assicurato. Questo schema negoziale è recepito dallo stesso legislatore nella regolamentazione dell'assicurazione obbligatoria dell'attività sanitaria articolo 11, L. 8.3.2017, numero 24 c.d. legge Bianco – Gelli . In primo luogo, la Suprema Corte osserva che l'errore iniziale della Corte d'appello è quello di avere ravvisato un buco di copertura, attribuendolo alla mancata previsione di una sunset rule che assicurasse l'ultrattività della copertura assicurativa per almeno un decennio dopo la cessazione del contratto. Nel caso di specie, la clausola assicurativa non escludeva tout court la ultrattività della copertura assicurativa, prevedendo che la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza”. In secondo luogo, è errato il buco di copertura ravvisato dalla Corte d'appello legato alla mancata previsione di una clausola di copertura per il periodo di almeno dieci anni dopo la cessazione del contratto. La Cassazione richiama i propri precedenti Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, numero 10506 Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, numero 10509 è immeritevole la clausola claims made che copre solo i danni ed il risarcimento richiesti nel periodo di durata dell'assicurazione, per cui l'assenza di una clausola di ultrattività ridurrebbe «il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. Questo iato temporale, è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno» porrebbe «l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra fa dipendere la prestazione dell'assicuratore da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato la richiesta di risarcimento costringerebbe l'assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti, legittimando l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata».   Da qui la necessità di un accertamento caso per caso escludendosi una declaratoria di indifferenziata immeritevolezza per la clausola claims made che non contempli anche una garanzia postuma. La giurisprudenza Cass., Sez. Unumero , 24/09/2018, numero 22437 ha escluso che la mera mancata previsione di una sunset clause porti alla nullità per difetto di causa concreta. Spettava al giudice verificare se la specifica conformazione della clausola, cioè la combinazione tra copertura pregressa ed ultrattività annuale, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, svuotasse di ogni ragion pratica il contratto. In altre occasioni Cass. 9/07/2019, numero 18413 Cass. 21/04/2021, numero 10482 la clausola claims made con la previsione di una ultrattività annuale è stata ritenuta valida. Infine, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la c.d. legge Gelli Bianco abbia tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale. L'ultrattività decennale, contenuta nel secondo periodo dell'articolo 11, è prevista per la sola ipotesi della cessazione definitiva dell'attività professionale, offrendo una garanzia anche rispetto a fatti generatori della polizza che si siano verificati nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura anch'esso a sua volta decennale, come appunto previsto dal primo periodo dell'articolo 11 . La scelta del legislatore è stata quella di imporre l'utilizzo del meccanismo claims made con il solo vincolo della retroattività decennale, lasciando impregiudicata l'apponibilità di una clausola di garanzia postuma se non nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale aggiuntiva. Conclusioni Secondo la Suprema Corte, la legge Gelli-Bianco ha introdotto un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma, salvo che in caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario. Dunque è errato applicare la sunset clause decennale alla polizza per cui era causa. La sostituzione tratteggiata dalle Sezioni Unite del 2018 presuppone un corretto accertamento della nullità della clausola contrattuale e, poi, una altrettanto corretta individuazione del sostrato sostitutivo che “realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti”, da valutare attraverso criteri di calcolo attuariale se tutto si riducesse ad una categorizzazione quale quella prospettata dalla Corte d'appello, si smarrirebbero i caratteri di complessità del modello assicurativo che può ben combinare – come ha chiarito la decisione del 2018 - previsioni pattizie che portano a regimi di necessaria retroattività, con copertura del rischio pregresso, con altre associate all'ultrattività.

Presidente Travaglino – Relatore Gorgoni Rilevato in fatto che con la sentenza numero 208/2013 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda risarcitoria di M.F. nei confronti di W.T. e di E. S.p.A. per i danni derivanti dall'erronea esecuzione di un intervento di impianto di ortroprotesi dell'anca eseguito da W.T. presso la Casa di cura OMISSIS , divenuta di proprietà della società E. condannava i convenuti in solido al pagamento a titolo risarcitorio di euro 82.131,29 e, in accoglimento della domanda di manleva di W.T., condannava le società A., la L. e M., a manlevarlo pro quota di quanto avrebbe pagato per effetto della sentenza di condanna accoglieva anche la domanda di manleva di E. S.p.A. e per l'effetto condannava la I. a manlevarla della quota di danno ascrivile alla sua assicurata, nei limiti della quota di coassicurazione 60% la Corte d'appello di Roma, investita del gravame da G. S.p.A., già I. S.p.A., per avere rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza in forza della clausola claims made che limitava la garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto, ritenendo nulla la clausola claims made regolata dall'articolo 8 della polizza, perché essa aveva reso il contratto di assicurazione privo di causa concreta in ragione dell'eccesiva limitazione temporale della copertura e della mancata previsione di alcuna sunset clause, con la sentenza numero numero 2795/2020 depositata il 10/06/2020, l'ha sostituita con una clausola di ultrattività reperita dal modello legale di claims made tipizzato dal legislatore l'iter logico giuridico della Corte d'appello è stato il seguente sebbene la clausola claims made sia da ritenere astrattamente valida, non vessatoria né immeritevole di tutela – secondo quanto enunciato da Cass., Sez. Unumero , numero 22437/2018 – il giudice è tenuto a verificare in relazione alla fattispecie concreta se l'assicuratore abbia osservato gli obblighi di informazione previsti a tutela dell'assicurato e a fare applicazione, nel caso di esito negativo di detto accertamento, dell'articolo 1440 cod.civ. nonché – e soprattutto – a vagliare la causa concreta della polizza, onde garantire che essa realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti, avuto riguardo per l'equilibrio tra rischio e premio, da accertare attraverso criteri di calcolo attuariale, e a dichiararla nulla e a sostituirla di diritto con una clausola valida nel caso concreto, la clausola numero 8, che escludeva l'ultrattività per il caso di richieste formulate dopo la scadenza della polizza, non soddisfaceva – secondo la Corte d'appello - l'equo contemperamento degli interessi che le parti avevano inteso realizzare, il quale avrebbe richiesto la previsione della ultrattività della copertura assicurativa con riferimento a richieste postume del terzo danneggiato formulate entro il limite temporale che il legislatore ha previsto con riferimento alla responsabilità medica e alla responsabilità degli avvocati, tipizzando un modello utilizzabile come indice ermeneutico di indirizzo Cass. 11/11/2019, numero 28987 , del quale può avvalersi il giudice che, rilevata la nullità della clausola, debba individuarne una sostitutiva di qui la declaratoria di nullità dell'articolo 8 delle condizioni di polizza e la sostituzione con una clausola recante la previsione della ultrattività della polizza nei termini già indicati G. S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando due motivi resiste con controricorso E. S.p.A. la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380-bis 1 cod.proc.civ. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto che 1 con il primo motivo l'impresa di assicurazioni deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1322 cod.civ. e della l. numero 24/2017, in relazione all'articolo 360, 1° comma, numero 3, cod.proc.civ. ciò che viene rimproverato alla Corte d'appello è di non aver tenuto conto che la ultrattività della copertura assicurativa rappresenta non il modello base di assicurazione obbligatoria pensato dalla l. numero 24/2017, ma una eccezione e una deroga del meccanismo generale, allorché si realizzi una causa di cessazione dell'attività medica, perché fin quando l'operatore sanitario continua a svolgere la sua attività egli dovrà rinnovare la polizza in scadenza o stipularne di nuove, continuando a usufruire di successivi periodi di retroattività decennale il sanitario, andando in pensione o comunque cessando la sua attività, ha bisogno di una copertura assicurativa per le richieste risarcitorie relative a sinistri verificatisi nei dieci anni precedenti individuando, dunque, in quello tipizzato dalla l. numero 24/2017, per la responsabilità sanitaria, e in quello di cui all'articolo 2 del dm Giustizia 22/09/2016, per la responsabilità professionale dell'avvocato, un modello compatibile con quello cui la sentenza, a Sezioni unite, numero 22437/2018 aveva pensato, la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore, elevando l'eccezione ivi prevista a regola 2 con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli articolo 1419, 2° comma, cod.civ. e 11 della l. numero 24/2017 e dei principi di diritto espressi da questa Corte, ex articolo 360, 1° comma, numero 3, cod.proc.civ. attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha disposto la sostituzione della clausola claims made ritenuta nulla con la clausola di ultrattività decennale di cui all'articolo 11 della l. numero 24/2017 che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, è stata erroneamente ritenuta una regola, mentre, invece, è una eccezione peraltro, la Corte d'appello avrebbe disatteso anche la pronuncia di questa Corte numero 22437/2018 che, proprio prendendo atto dell'articolo 11 della l. numero 24/2017, dell'articolo 3, comma 5, del dl numero 138/2011 e dell'articolo 2 del dm Giustizia 22/09/2016, avrebbe rivisto e corretto il proprio precedente orientamento in punto di ritenuta atipicità, chiarendo che il claims made costituisce una deviazione dal modello di cui all'articolo 1917 cod.civ. che non determina la fuoriuscita dall'area della tipicità, di conseguenza la clausola non è sottoposta al giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 1322. 2° comma, cod.civ., il giudice però può verificare l'adeguatezza del contratto assicurativo, cioè se il regolamento sia adeguato a perseguire gli scopi avuti in mente dalle parti, e nel caso in cui tale accertamento si  concluda con esito negativo dovrà dichiarare la  nullità della clausola claims made per difetto di causa concreta e integrare il regolamento contrattuale, sostituendola attingendo alle regole dettate in materia di assicurazione della responsabilità civile professionale e sanitaria, come precisato da Cass. numero 5259/2021, a mente della quale il giudice di merito deve individuare il modello di claims made ritenuto maggiormente compatibile con la realizzazione di un equilibrato assetto di interessi dei contraenti, tenendo conto di tutti gli altri elementi, così da salvaguardare una causa del contratto funzionale alla volontà delle parti 3 entrambi i motivi che attengono alla stessa questione sono fondati mette conto precisare che l'individuazione del sostrato sostitutivo della clausola nulla da parte del giudice di merito postula l'accertamento della ricorrenza dei presupposti che legittimavano il giudice a sostituire la clausola claims made nel caso concreto la Corte d'appello ha ravvisato “un buco di copertura” che ha colmato con la previsione di una clausola di ultrattività decennale perché la “funzione individuale della singola specifica negoziazione al di là del modello legale utilizzato si realizza, per stare al caso di specie, solo a condizione che la polizza contempli anche la previsione della sua ultrattività con riferimento a richieste risarcitorie postume del terzo danneggiato purché formulate entro il limite temporale disegnato dal modello legale tipizzato minimo accolto dal legislatore” p. 8 della sentenza anche in considerazione del fatto che “l'assicurato, pur accettando un siffatto modello assicurativo, certo non rinuncia a chiedere che sia, comunque, approntato a sua tutela un sistema di protezione, che gli offra una copertura assicurativa, seppure a spettro variabile in relazione alle concrete pattuizioni contrattuali intercorse con l'assicuratore, con riferimento a condotte dalle quali sia derivato un danno lungo latente attuate nella vigenza della polizza, operante anche nei casi in cui, entro un predeterminato lasso di tempo rispetto alla data di scadenza della polizza dieci anni quanto alla professione medica ex lege 24/17 , giunga postuma una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato” pp.  7-8 della sentenza l'errore iniziale della Corte d'appello è quello di avere ravvisato un buco di copertura, attribuendolo alla mancata previsione di una sunset rule che assicurasse l'ultrattività della copertura assicurativa per almeno un decennio dopo la cessazione del contratto ora, il dato da cui muovere è che la clausola numero 8 non escludeva tout court la ultrattività della copertura assicurativa essa era stata stipulata a garanzia delle “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l'effetto della presente polizza. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza” il buco di copertura ravvisato dalla Corte d'appello non era neppure dovuto alla mancata previsione di una clausola di ultrattività, ma alla mancata previsione di una clausola di copertura per il periodo di almeno dieci anni dopo la cessazione del contratto questa Corte, con le pronunce Cass. 28/04/2017, numero 10506 Cass. 28/04/2017, numero 10509, ha ritenuto che l'assenza di una clausola di ultrattività i ridurrebbe “il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. È infatti praticamente impossibile che la vittima d'un danno abbia la prontezza e il cinismo di chiederne il risarcimento illico et immediate al responsabile. Ciò determina uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l'assicurazione e verosimilmente pagato il premio , e il tempo nel quale può avverarsi il rischio”, in considerazione del fatto che “nell'assicurazione della responsabilità civile sanitaria è ovviamente possibile che l'assicurato causi danni a terzi anche negli ultimi mesi, o giorni, od ore precedenti la scadenza del contratto. Questo iato temporale, è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno” ii porrebbe “l'assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra. La clausola claims made, infatti, fa dipendere la prestazione dell'assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell'assicurato, ma altresì da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato la richiesta di risarcimento. L'avveramento di tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall'organizzazione dell'assicurato, che non ha su essa ha alcun potere di controllo” iii costringerebbe l'assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti. La clausola in esame infatti, elevando la richiesta del terzo a condizione per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata con la conseguenza che se l'assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda come correttezza e buona fede gli imporrebbero , l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato, sicché è mancata la condicio iuris cui il contratto subordina la prestazione dell'assicuratore” non solo la dottrina ha duramente criticato tale presa di posizione, ritenendola contrastante con la pronuncia delle Sezioni Unite di appena un anno prima Cass., Sez. Unumero , 6/06/2016, numero 9140 che aveva ritenuto necessario un accertamento caso per caso e non già sanzionabile con una declaratoria di indifferenziata immeritevolezza la clausola claims made che non contemplasse anche una garanzia postuma, ossia una previsione che garantisse l'assicurato anche per le denunce pervenute per un più o meno ampio periodo successivo alla scadenza del contratto, e tale da rinnegare l'utilità del ricorso alla clausola claimes made, perché l'assicuratore si troverebbe esposto ad una obbligazione di garanzia ben più ampia di quella prevista dal comma 1 comma dell'articolo 1917 cod.civ., ma la giurisprudenza successiva – Cass., Sez. Unumero , 24/09/2018, numero 22437 - ha escluso che la mera mancata previsione di una sunset clause porti alla nullità per difetto di causa concreta in particolare, ha sottolineato, ai fini che qui interessano, che la stessa legislazione di settore presenta “multiformi calibrature, modellando l'assicurazione claims made secondo varianti peculiari ad es., la deeming clause e/o la sunset clause anche tra loro interagenti, così da mostrare una significativa elasticità di adattamento rispetto alla concretezza degli interessi da soddisfare. sillogismo che connette atipicità della clausola claims made pura e sua validazione ordinamentale, senza scendere nel concreto della peculiare vicenda contrattuale dedotta in giudizio” e confermato l'impianto della precedente pronuncia numero 9140/2016, recuperando le argomentazioni ivi svolte, sebbene nell'ottica superata del giudizio di meritevolezza dell'esercizio dell'autonomia privata, “le quali non evaporano per il solo fatto che quel giudizio più non si imponga come tale” § 17 spettava al giudice a quo dunque verificare se la specifica conformazione della clausola, cioè la combinazione tra copertura pregressa ed ultrattività annuale, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, svuotasse di ogni ragion pratica il contratto detta valutazione la Corte d'appello non ha correttamente condotto, perché nessuna valutazione ha riservato alla specifica determinazione temporale della ultrattività della copertura assicurativa peraltro, in altre occasioni ad esempio Cass. 9/07/2019, numero 18413 Cass. 21/04/2021, numero 10482 la clausola claims made con la previsione di una ultrattività annuale è stata ritenuta valida, “essendo ridotta la possibilità che si  crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l'assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio sia perché non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto essendo consentite quelle avanzate nell'anno successivo alla cessazione del contratto sia perché detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo” in aggiunta, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la legge Gelli Bianco abbia tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale l'ultrattività decennale, contenuta nel secondo periodo dell'articolo 11, è prevista, in verità, per la sola ipotesi della cessazione definitiva dell'attività professionale, offrendo una garanzia anche rispetto a fatti generatori della polizza che si siano verificati nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura anch'esso a sua volta decennale, come appunto previsto dal primo periodo dell'articolo 11 la scelta del legislatore è stata quella di imporre l'utilizzo del meccanismo claims made con il solo vincolo della retroattività decennale lasciando impregiudicata l'apponibilità di una clausola di garanzia postuma se non nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale aggiuntiva, avendo implicitamente ritenuto che un vuoto di copertura potrebbe verificarsi solo con l'interruzione del continuum temporale nell'astratta quanto poco verosimile ipotesi in cui, per qualche ragione, l'assicurato non dovesse più acquistare una nuova polizza, scongiurandolo con la previsione inderogabile della retroattività della copertura assicurativa mette conto sottolineare che la pronuncia numero 22437/2018 ha agevolato il compito del giudicante che risulta in un certo senso guidato nella ricerca della clausola sostitutiva e non più lasciato a cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvare il contratto nei settori in cui il legislatore è intervenuto per disciplinare le polizze claims made il giudice dispone di un serbatoio di riferimento che risponde a scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia nell'ambito della distribuzione del rischio quel serbatoio rappresenta una sorta di limite invalicabile, “fin dove reso possibile dall'operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex articolo 1419 c.c., comma 2 per le polizze stipulande e un parametro funzionale allo svolgimento dell'indagine sull'adeguatezza delle polizze già stipulate da parte del giudice che, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia, è investito del compito non solo di rilevarne la nullità, ma anche di sostituirla cfr. Cass. 11/04/2023, numero 9616 che ha cassato la sentenza della Corte d'appello, perché aveva dichiarato nulla la clausola claims made, ma non aveva individuato la previsione con cui sostituirla , non recuperandola attraverso la sua sostituzione con il modello tradizionale di assicurazione della responsabilità civile Cass., Sez. Unumero , 6/05/2016, numero 9140, § 20 il modello di riferimento avuto in mente dal legislatore con la legge Gelli Bianco – come è pacificamente ritenuto anche in dottrina – non è ispirato al modello loss occurance ma al modello claims made la copertura retroattiva non è infatti prevista dallo schema codicistico né, se la garanzia assicurativa fosse collegata al fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, vi sarebbe bisogno della clausola di ultrattività che , invece, è fondamentale quando l'obbligo di manleva non sorge con il fatto generatore di responsabilità, ma con la richiesta risarcitoria del terzo, e quindi tale obbligazione di garanzia viene meno alla scadenza della polizza il fatto che la legge Gelli-Bianco abbia introdotto un modello di assicurazione sanitaria basata su una claims made pura, con copertura retroattiva decennale, priva di postuma, salvo che in caso di cessazione dell'attività da parte del sanitario, implica, a giudizio del Collegio, che il giudice a quo abbia errato nell'applicare la sunset clause decennale alla polizza per cui è causa la sostituzione tratteggiata da Cass., Sez. Unumero , numero 22437/2018 presuppone, innanzitutto, un corretto accertamento della nullità della clausola contrattuale e, poi, una altrettanto corretta individuazione del sostrato sostitutivo che – come correttamente ha rilevato il giudice a quo - “realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti”, da valutare attraverso criteri di calcolo attuariale se tutto si riducesse ad una categorizzazione quale quella prospettata dalla Corte d'appello, si smarrirebbero i caratteri di complessità del modello assicurativo che può ben combinare – come ha chiarito la decisione numero 22437/2018 - previsioni pattizie che portano a regimi di necessaria retroattività, con copertura del rischio pregresso, con altre associate all'ultrattività 4 il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del giudizio di legittimità e valuterà se la combinazione della previsione di retroattività con quella di ultrattività annuale, commisurata alla durata del contratto, e tenuto conto del rapporto rischio assicurato premi, realizzi un equo contemperamento delle posizioni dei contraenti e soddisfi lo scopo pratico perseguito dalle parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.