Dopo la definitiva approvazione, il ddl Capitali diventa legge 5 marzo 2024, n. 21, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo.
Approda in Gazzetta Ufficiale la c.d. Legge Capitali, legge 5 marzo 2024, n. 21 , recante “ Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”. Obiettivo della legge è quello di sostenere la crescita e la competitività delle imprese , mediante il ricorso al mercato dei capitali; le modalità per raggiungerlo passano per la semplificazione delle procedure di ammissione alla negoziazione, per la riduzione degli oneri a carico delle società (e delle PMI) che intendono quotarsi e, appunto, per l'ampliamento della classificazione di PMI emittenti azioni quotate. Quanto a quest'ultimo aspetto, infatti, l'articolo 2 innalza il tetto della capitalizzazione massima, da 500 milioni a un miliardo di euro, modificando la definizione di PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera wquater .1) TUF. Altre novità riguardano: la dematerializzazione delle quote delle PMI (articolo 3); la riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 4), con l'introduzione del nuovo articolo 2325ter c.c., rubricato appunto “Società emittenti strumenti finanziari diffusi”; lo svolgimento delle assemblee di s.p.a. quotate : l'articolo 11 introduce la facoltà statutaria in base alla quale l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato; la presentazione della lista del c.d.a. di società quotate da parte del board uscente (si tratta dell'articolo 12, la norma – controversa introdotta durante l'iter di conversione del ddl Capitali); il voto plurimo e maggiorato (articolo 13 e 14); in tema di semplificazione, l'articolo 8 interviene sulle procedure di ammissione alla negoziazione e l'articolo 9 sulla disciplina dell'approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore. L'articolo 19, infine, delega il Governo ad adottare, nei prossimi 12 mesi, uno o più decreti per la riforma organica del TUF , o meglio “delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”. Fonte: ius.giuffrefl.it/SOCIETARIO