Ricorso straordinario: sì al rimborso del contributo unificato, no al rimborso delle spese legali

Con il parere numero 135 del 12 febbraio 2024, i Giudici di Palazzo Spada sono intervenuti sul tema della regolazione delle spese di lite in sede di ricorso straordinario e sull’obbligo di rimborso del contributo unificato.

Il parere sottolinea in primo luogo l'impossibilità di accogliere il reclamo per il rimborso delle spese sostenute per l'onorario dell'avvocato che, a suo tempo, aveva assunto il patrocinio dell'interessato nell'ambito del ricorso straordinario favorevolmente definito. Infatti «in base alla disciplina dettata dagli articolo 8 e ss. del d.P.R. 1199 del 1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero nella misura in cui nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata». La domanda di rimborso delle spese legali quindi «si traduce nella richiesta di tutela di un interesse contra ius, come tale inammissibile». Sul contributo unificato invece «il soggetto passivo del contributo unificato, anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è la parte soccombente e non la parte che lo ha anticipato. Invero, il contributo unificato dà luogo ad una obbligazione ex lege - di importo predeterminato - la cui prestazione pecuniaria è dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto, tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l'abbia dovuta anticipare».

Presidente Poli – Estensore Menichelli Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue. 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Ministero della difesa del 12 dicembre 2022, notificato in pari data, recante il diniego all'accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali e di restituzione del contributo unificato formulata dal capitano di Fregata -OMISSIS-. 2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che a in data 24 dicembre 2020 l'interessato ha chiesto, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'annullamento del provvedimento di rideterminazione del canone per l'unità alloggiativa ASI MRM, sita in -OMISSIS-, Pal “A”, int. 5 b con decreto del Presidente della Repubblica numero 1183/A del 2 novembre 2021 il citato ricorso straordinario è stato accolto. Tale decreto è stato eseguito dal menzionato Comando interregionale con il provvedimento prot. numero M_D MCAPTLRG210026584 del 17 dicembre 2021 c il 10 ottobre 2022 l'interessato ha presentato al medesimo Comando istanza di rimborso del contributo unificato e delle spese legali sostenute nell'ambito dell'accolto ricorso straordinario d detta istanza è stata integrata in data 8 novembre 2022 con il rilievo che il rimborso delle citate spese legali dovesse essere corrisposto a titolo di risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c. e i motivi ostativi all'accoglimento delle citate istanze sono stati comunicati in data 18 novembre 2022. In risposta a questa comunicazione il -OMISSIS il 25 novembre 2022, ha inviato le proprie controdeduzioni compendiate in una memoria f con il provvedimento impugnato è stato formalizzato il diniego all'accoglimento delle più volte menzionate istanze di rimborso delle spese legali e del contributo unificato. 3. L'interessato ha proposto ricorso straordinario, articolando due motivi estesi da pagina 3 a pagina 8 del gravame . 3.1. Con il primo motivo esteso da pag.3 a pag.5 lamenta “Falsa applicazione dell'articolo 3 della legge numero 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione”. 3.2. Con il secondo motivo esteso da pag. 5 a pag. 8 lamenta “Violazione dell'articolo 2043 c.c. – Falsa applicazione dell'articolo 1227 c.c. – Eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifeste”. 4.  Nel corso del procedimento a il Ministero della difesa, con nota prot. numero 22023 del 25 maggio 2023, ha presentato la relazione eccependo a1 in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sulla scorta della considerazione che “la domanda di risarcimento dell'asserito danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria deve essere proposta esclusivamente innanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 120 giorni, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo e altresì nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”. Di conseguenza, sempre secondo il Ministero della difesa, il fatto che la pretesa risarcitoria del -OMISSIS esplicitata per la prima volta in data 8 aprile 2022 e quindi “oltre 10 mesi dalla notifica del citato Decreto Presidenziale si appalesa chiarimenti tardiva e, parimenti, incorre in decadenza e inammissibilità il susseguente ricorso al Presidente della Repubblica prodotto dall'interessato l'08.04.2023, oltre 15 mesi dalla notifica del suddetto provvedimento” a2 l'inammissibilità della proposizione, nel corpo del ricorso straordinario. della domanda risarcitoria < < … trattandosi di un rimedio giustiziale di carattere essenzialmente impugnatori> > . a3 l'infondatezza del ricorso nel merito, sia in ordine al rimborso delle spese legali, sia in merito alla restituzione del contributo unificato. In ordine al primo aspetto, si osserva che tale rimedio “è esperibile senza la necessità di ricorrere a specifica assistenza tecnico-legale, con la conseguenza che ove il ricorrente abbia liberamente scelto di avvalersi – come nel caso in esame – dell'ausilio di un legale, ne dovrà sopportare i relativi oneri”. Per quanto invece concerne la richiesta di restituzione del contributo unificato la parte resistente ne motiva l'inaccoglibilità osservando che le “disposizioni che disciplinano il tributo in parola…trovano applicazione solo nei procedimenti giurisdizionali e non anche nel procedimento che si instaura con il ricorso straordinario, che resta pertanto escluso dall'applicazione della suddetta regola dell'onere a definitivo carico della parte soccombente” b in risposta alla nota presidenziale del 26 settembre 2023, la parte ricorrente in data 13 novembre 2023 ha presentato una memoria di replica, trasmessa con nota dello Stato maggiore Marina prot. numero 0101899 del 24 novembre 2023, in cui, oltre a confermare le doglianze di cui al ricorso straordinario in esame, introduce censure nuove rispetto a quelle articolate nel ricorso c con la citata nota del 24 novembre 2023 anche lo Stato maggiore Marina ha confermato le proprie eccezioni di inammissibilità del ricorso straordinario. 5. Alla adunanza del 24 gennaio 2024 l'affare è stato deciso. 6. Il ricorso è parzialmente fondato. 7. In via preliminare il ricorso si palesa inammissibile ove si ritenga, sulla base della analisi della causa petendi, che la parte abbia voluto introdurre, surrettiziamente, una domanda di risarcimento del danno per due convergenti ragioni a in considerazione della natura ontologicamente impugnatoria a carattere demolitorio del rimedio costituito dal ricorso straordinario che rende impossibile la proposizione di domande di condanna o di accertamento, fra cui quella al risarcimento del danno cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. I, numero 1514 del 2023, numero 1050 del 2023 b tenuto conto della decadenza maturata ai sensi dell'articolo 30 c.p.a., come correttamente messo in luce della relazione della parte resistente, non seriamente smentita dal ricorrente nella sua memoria di replica del 13 novembre 2023. 8. Il ricorso in ogni caso, non è accoglibile nella parte in cui reclama il rimborso delle spese sostenute per l'onorario dell'avvocato che, a suo tempo, aveva assunto il patrocinio dell'interessato nell'ambito del ricorso straordinario favorevolmente definito con il decreto del Presidente della Repubblica numero 1183/A del 2 novembre 2021. Infatti a in base alla disciplina dettata dagli articolo 8 e ss. del d.P.R. 1199 del 1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero nella misura in cui nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata arg. Cons. Stato, sez. I, numero 118 del 2021 b invero la domanda proposta dal ricorrente è elusiva di tale caratteristica e si traduce nella richiesta di tutela di un interesse contra ius, come tale inammissibile sulla impossibilità di azionare in giudizio una posizione soggettiva contra ius, cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. IV, numero 3533 del 2023, numero 4312 del 2022, numero 3866 del 2021, numero 1841 del 2021, numero 1629 del 1998 c infine, nella memoria del 13 novembre 2023, la parte ricorrente, oltre a confermare le doglianze di cui al ricorso straordinario in esame, introduce, inammissibilmente, censure nuove rispetto a quelle articolate nel ricorso, in spregio alla natura puramente illustrativa delle medesime. In ogni caso poiché la tesi della natura stragiudiziale dell'attività prestata dal difensore che patrocina la parte in sede di ricorso straordinario è smentita dagli approdi ormai risalenti della giurisprudenza della Corte costituzionale, delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte di giustizia univoci nel considerare il ricorso straordinario quale rimedio giudiziale ne discende la totale inconferenza del richiamo ai principi di cui a Cass. civ., sez. unumero , numero 16990 del 2017, sez. III, numero 3266 del 2016, sez. III, numero 3565 del 1996. 9. Il ricorso appare invece fondato nella parte in cui contesta il diniego di rimborso del contributo unificato in quanto ai sensi del combinato disposto degli articolo 13, comma 6-bis.1, lett. e e 14, t.u. numero 115 del 2002, nonché dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza arg. da Cons. Stato, sez. IV, numero 5596 del 2017 Cass. civ., sez. VI, numero 18828 del 2015 Cons. Stato, sez. III, numero 453 del 2015 sez. V, numero 3153 del 2014 sez. IV, numero 625 del 2014 - a il presupposto per l'applicazione del tributo tale essendo la natura del contributo in esame è la soccombenza in giudizio anche in sede di ricorso straordinario ed il soggetto passivo del medesimo tributo è la parte soccombente e non la parte che lo ha meramente anticipato b il contributo unificato dà luogo ad una obbligazione ex lege di importo predeterminato la cui prestazione pecuniaria è dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto, tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l'abbia dovuta anticipare c sussiste la giurisdizione del giudice tributario su tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di una obbligazione ex lege di natura tributaria, salva la individuazione della parte soccombente soggetto passivo del tributo tenuta al rimborso. 10. In conclusione il ricorso deve essere accolto solo in parte dovendo per il resto essere respinto. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso sia accolto parzialmente, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.