È possibile procedere all’iscrizione per trasferimento, a seguito del nulla osta rilasciato dall’ordine di provenienza, di un avvocato a carico del quale risulti la pendenza di procedimento disciplinare?
Questo il quesito proposto dal COA di Milano al quale il CNF ha dato risposta negativa con il parere numero 51 del 18 dicembre scorso. L'orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense, sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva, esclude infatti che «il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell'iscritto dall'ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti. Tale divieto si applica tanto all'ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta quanto all'ordine di arrivo, che non può disporre l'iscrizione la quale peraltro comporterebbe la contestuale cancellazione dall'ordine di provenienza. In questo senso, vedi da ultimo il parere numero 56/2021».