Il custode del condominio può manifestare il proprio dissenso al trasferimento del rapporto di lavoro

La tutela occupazionale posta a base dell’articolo 1129 CCNL va valutata in considerazione del generale principio di gerarchia delle fonti, purchè non si ravvisi la deroga peggiorativa alle prerogative garantite al lavoratore dal codice civile.

Il Tribunale competente aveva dichiarato illegittimità del trasferimento del rapporto di lavori della custode da un condominio ad un altro, costituitosi a seguito di frazionamento. Il giudice di prime cure riteneva che fosse ostativa alla cessione del rapporto la tempestiva opposizione manifestata dal detto custode, in quanto si riteneva rilevante il dissenso manifestato dalla lavoratrice, applicando la norma generale contenuta nell'articolo 1406 c.c., rispetto alla disposizione stabilita dall'articolo 129 CCNL di settore, la quale prevedeva la tutela del rapporto lavorativo, con la finalità di salvaguardia occupazionale. Sempre il giudice di merito, sottolineava che la disciplina di settore, in questa fattispecie, si sarebbe ripercossa a danno della custode, vincolandola alla parte datoriale anche in difetto di parti garanzie di stabilità. Per effetto di tale pronuncia, era stata ordinata al datore di lavoro la riammissione al servizio della ricorrente, con condanna alle spese di lite dei resistenti. Avverso tale sentenza veniva proposto gravame innanzi alla Corte di appello competente territorialmente dai resistenti il giudice dell'impugnazione, pur dichiarando ammissibile il gravame, lo riteneva infondato nel merito. Veniva dedotto che i motivi di impugnazione vertevano tutti sull'interpretazione della norma contrattuale collettiva si evidenziava che parte appellante aveva ritenuto che il giudice di prime cure avesse reso irrilevante il consenso del dipendente alla cessione del rapporto di lavoro. Tale tesi non veniva condivisa dalla Corte di appello, la quale precisava che l'articolo 129 CCNL nella parte rilevante ai fini della decisione, sottolineava che il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere. Ed ancora, il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti i diritti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario. Inoltre, il trasferimento di proprietà di un intero edificio appartenente ad un unico proprietario o ad una comunione indivisa, dovrà essere oggetto di tempestiva comunicazione al lavoratore da parte del nuovo datore di lavoro. E' evidente la finalità di tutela occupazionale volta a garantire il lavoratore. Il custode non può tuttavia ritenersi privato della facoltà di esprimere il proprio dissenso al trasferimento del proprio rapporto di lavoro, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'articolo 1406 c.c. Correttamente il giudice di primo grado aveva sottolineato che il difetto del consenso, ne precludesse il passaggio alle dipendenze del nuovo datore. Analoga valutazione viene fatta dal giudice di appello con riguardo alla ratio sottesa al raddoppio del preavviso stabilito dal quarto comma dell'articolo 129 CCNL, in caso di licenziamento intimato nell'anno successivo alla cessione trattasi infatti di disposizione volta alla tutela del lavoratore così come irrilevante deve ritenersi l'analogia della stabilità garantita dalle due parti datoriali al dipendente, che conserva il libero esercizio dell'autonomia negoziale in base a proprie insindacabili valutazioni. In conclusione, il gravame veniva integralmente rigettato, con condanna degli appellanti alle spese di lite.

Presidente Ravazzoni – Relatore Pattumelli Motivi della decisione Con atto depositato il 19.7.2023, il FONDO OMISSIS di seguito, il FONDO proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato l'illegittimità del trasferimento del rapporto di lavoro della custode Cr.Be. dallo stesso al CONDOMINIO OMISSIS , costituito a seguito del frazionamento dell'immobile. In particolare, il TRIBUNALE aveva ritenuto ostativa alla cessione del rapporto la tempestiva opposizione, manifestata dalla custode. A sostegno di tale valutazione, era stata affermata in sentenza la prevalenza della norma generale, dettata dall'articolo 1406, c.c., rispetto alla disposizione stabilita dall'articolo 130 del CCNL di settore, la quale prevedeva la prosecuzione del rapporto in capo al cessionario dell'immobile, con finalità di salvaguardia occupazionale. Tale disposizione, secondo il TRIBUNALE, non poteva - tuttavia - rendere irrilevante il dissenso del dipendente al trasferimento del proprio rapporto di lavoro. Ad avviso del primo Giudice, diversamente opinando, la disciplina posta dalla contrattazione collettiva a tutela del prestatore di lavoro si sarebbe ripercossa a suo danno, vincolandolo alla nuova parte datoriale anche in difetto di pari garanzie di stabilità. Per l'effetto, era stata ordinata al FONDO la riammissione in servizio della ricorrente, senza l'invocata estensione alla SPA Inumero , in difetto di adeguata dimostrazione degli essenziali presupposti dell'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, quali l'unicità della struttura organizzativa e produttiva l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese e correlativo interesse comune il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa dei dipendenti da parte delle società titolari delle distinte imprese. In ragione della soccombenza, il FONDO ed il CONDOMINIO erano stati condannati in via solidale alla rifusione, in favore di Be., delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 erano state, invece, poste a carico di quest'ultima le spese di lite di OMISSIS SPA, quantificate in complessivi Euro 1.500,00 entrambi gli importi erano stati maggiorati di spese generali e accessori come per legge. Con un primo, articolato motivo di gravame, il FONDO lamentava l'errata applicazione dell'articolo 129 CCNL e la violazione del generale principio di specialità, a suo avviso commesse dal TRIBUNALE nel subordinare l'effetto traslativo del rapporto al consenso del lavoratore ceduto sulla base dell'articolo 1406, c.c., nonostante la deroga introdotta dalla particolare disciplina contrattuale collettiva della fattispecie. Quest'ultima, nell'ottica del gravame, avrebbe stabilito l'automatico passaggio del rapporto di lavoro al nuovo proprietario dello stabile, sostituendo la generale disposizione codicistica nella sua totalità, e non già limitatamente alla sola prima parte, come invece affermato nella sentenza. A sostegno di tale prospettazione, veniva richiamato l'analogo contenuto testuale dell'articolo 2112, c.c., pacificamente relativo ad ipotesi traslativa indipendente dal consenso del contraente ceduto. Con il secondo motivo, si sosteneva che l'articolo 129 CCNL fosse stato interpretato dal TRIBUNALE in modo contrastante con i criteri ermeneutici legali ed, in particolare, con quello storico di cui all'articolo 1362, co. 2, nonché con quello logico-sistematico, stabilito dall'articolo 1363 c.c Sotto il primo profilo, veniva evidenziato nell'atto di appello come il passaggio del portiere alle dipendenze dell'acquirente dello stabile fosse stato previsto dalla contrattazione collettiva del settore fin dal 1974, per poi tramandarsi immutato in tutti i rinnovi successivi, con specifica esclusione - ad opera della Deli. C.P.N. del 3 aprile 1986 - di qualsiasi obbligo per il venditore, incluso quello di richiedere il consenso del lavoratore ceduto. Quanto all'aspetto sistematico, veniva richiamato dall'appellante il raddoppio del preavviso, stabilito dal 4 comma dell'articolo 129 CCNL per l'ipotesi di licenziamento intimato nei 12 mesi successivi alla cessione, a conferma della ratio di tutela occupazionale, ad essa sottesa, a rimedio dell'esubero determinato, in capo al datore originario, dalla cessione dell'immobile. In terzo luogo, la sentenza veniva censurata per avere ritenuto la valutazione individuale di convenienza del trasferimento prevalente rispetto alla valutazione di effettività della tutela, operata ex ante dalle parti Collettive tramite la disposizione in esame. Nello specifico, il FONDO ricordava come il trattamento e la garanzia di stabilità, assicurati alla lavoratrice dal CODOMINIO, fossero del tutto coincidenti con quelli tipici del rapporto originario, attesa l'analogia delle condizioni contrattuali praticate e dei requisiti dimensionali dei due datori di lavoro. Da ultimo, l'appellante sosteneva che il TRIBUNALE avesse erroneamente trascurato il consenso al trasferimento, a suo avviso espresso ex ante da Be. nell'accettare, in sede di assunzione, l'integrale applicazione del CCNL di settore, comprensivo del citato articolo 129. Ad avviso del FONDO, tale manifestazione di assenso sarebbe stata irrevocabile, a pena di inadempimento contrattuale. Su tali presupposti, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse la legittimità del trasferimento del rapporto di lavoro oggetto di causa, conseguentemente respingendo integralmente le domande avanzate da Be. in primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi processuali e con condanna della stessa alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della pronuncia impugnata. Con separato ricorso depositato il 20.7.2023, anche il CONDOMINIO impugnava la medesima sentenza, formulando - in base ad identici motivi - conclusioni analoghe a quelle svolte dal FONDO. Nel primo dei procedimenti così instaurati, rubricato al numero 778/2023 R.G., l'appellata Be. resisteva mediante memoria depositata il 23.10.2023, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis e 436 bis c.p.c. e delle domande svolte alle pagine nnumero da 52 a 55 dell'atto di appello, in quanto a suo avviso nuove, ex articolo 345 c.p.c. sempre in via preliminare, la stessa formulava, in ogni caso, istanza di riunione dei due giudizi di appello. Nel merito, detta parte appellata domandava il rigetto dell'impugnazione avversaria per infondatezza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. Nel medesimo procedimento, il CONDOMINIO si costituiva il 27.10.2023, chiedendo la riunione degli appelli e ribadendo le conclusioni svolte nel proprio atto di impugnazione, con vittoria di spese e condanna di Be. alla restituzione di quelle del primo grado di giudizio, alla stessa rifuse in esecuzione della gravata sentenza. Nel giudizio di appello promosso dal CONDOMINIO, l'appellata Be. resisteva mediante memoria depositata il 23.10.2023, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis e 436 bis c.p.c. e chiedendo che - previa riunione dei giudizi - l'impugnazione venisse respinta, col favore delle spese processuali. Analoghe conclusioni formulava il FONDO OMISSIS , costituendosi nel giudizio numero 781/2023, mediante memoria depositata il 27.10.2023. All'udienza del 6.11.2023, riuniti i procedimenti, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo in calce trascritto. Preliminarmente ritiene il Collegio che le eccezioni di inammissibilità degli appelli per violazione dell'articolo 434, c.p.c., nel testo novellato applicabile ratione temporis al presente procedimento, debbano essere disattese. Infatti, le Difese delle parti appellanti hanno adeguatamente indicato, in modo chiaro e sintetico, le parti della motivazione di primo grado che le stesse intendevano censurare, formulando specifiche critiche alla ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto sia fattuale che giuridico ed evidenziando la rilevanza delle lamentate violazioni di legge ai fini della decisione. Non appare, poi, ravvisabile la denunciata novità delle richieste formulate alle pagine nnumero da 52 a 55 dell'atto introduttivo del procedimento numero 778/23 R.G., non trattandosi di domande in senso proprio, bensì della mera riproposizione dei motivi di appello, sotto forma di invocate declaratorie, meramente prodromiche alle conclusioni di merito vere e proprie, riportate in chiusura del ricorso. Vanno, del pari, respinte le eccezioni di inammissibilità, formulate dall'appellata Be. ex articolo 348 bis c.p.c., perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare gli appelli, prima facie, manifestamente infondati. Occorre, poi, evidenziare come Be. non abbia proposto appello incidentale con riguardo al rigetto delle domande svolte in primo grado nei riguardi di OMISSIS rimasta in questa fase processuale contumace . Tanto premesso, le impugnazioni, proposte dal FONDO OMISSIS e dal CONDOMINIO OMISSIS , sia pure ammissibili, sono tuttavia nel merito infondate e, come tali, non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. I motivi di impugnazione vertono tutti sull'interpretazione della norma contrattuale collettiva, citata in premessa, e sui suoi rapporti con la disciplina codicistica di rango primario. La tesi di parte appellante, secondo cui la prima si sarebbe totalmente sostituita, nella materia oggetto di causa, al disposto dell'articolo 1406, c.c., rendendo irrilevante il consenso del dipendente alla cessione del rapporto di lavoro, non può essere condivisa. Prevede, infatti, l'articolo 129 CCNL pacificamente corrispondente all'articolo 130 citato in atti v. verb. ud. 18.4.23, I gr. , nella parte rilevante ai fini della decisione, che 1. Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere. 2. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario. 3. Il trasferimento di proprietà di un intero edificio appartenente ad un unico proprietario o ad una comunione indivisa, sarà oggetto di tempestiva comunicazione al lavoratore da parte del nuovo datore di lavoro. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso di frazionamento di un edificio con la conseguente formazione di un condominio. In tutti i casi, l'anzidetta comunicazione si considera validamente effettuata con l'annotazione sul prospetto o busta paga . L'evidente finalità di tutela occupazionale sottesa a tale disposizione, valutata alla luce del generale principio di gerarchia delle fonti, impedisce di ravvisarvi la deroga peggiorativa - prospettata dagli odierni appellanti - alle prerogative, garantite al lavoratore dal Codice civile. Il custode, posto al riparo dal rischio di perdere il lavoro a seguito della cessione dell'immobile, non può tuttavia per ciò solo ritenersi privato della facoltà di esprimere il proprio dissenso al trasferimento del proprio rapporto di lavoro, attribuitagli - secondo i basilari canoni dell'autonomia negoziale - dall'articolo 1406, c.c Del tutto correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto che il difetto del consenso di Be. ne precludesse il passaggio alle dipendenze del FONDO. Né possono ritenersi rilevanti, in senso contrario, le argomentazioni di ordine storico e logico-sistematico, svolte negli atti di appello. Sotto il primo profilo, il mantenimento nel tempo della disposizione contrattuale collettiva in esame appare del tutto neutro sul piano interpretativo, non potendo attribuirle una portata derogatoria pregiudizievole al lavoratore, ad essa estranea per le ragioni sopra esposte. Analoga valutazione può compiersi con riguardo alla ratio sottesa al raddoppio del preavviso, stabilito dal 4 comma del citato articolo 129 CCNL, in caso di licenziamento intimato nell'anno successivo alla cessione trattasi, infatti, di disposizione evidentemente volta alla tutela del lavoratore e, come tale, inidonea a supportare un'interpretazione allo stesso sfavorevole, come quella sostenuta dal FONDO e dal CONDOMINIO nel presente procedimento. Parimenti irrilevante deve ritenersi l'analogia della stabilità garantita, nel caso di specie, dalle due parti datoriali alla dipendente, che conserva il libero esercizio dell'autonomia negoziale in base a proprie insindacabili valutazioni, non necessariamente limitate a tale unico aspetto del rapporto di lavoro. Va, poi, escluso che l'accettazione del rinvio al CCNL di settore, compiuta all'atto dell'assunzione, abbia implicato alcun anticipato consenso al trasferimento del rapporto di lavoro, previsto dal cit. articolo 129, avendone all'evidenza consentito unicamente l'applicazione al rapporto, nella sua portata sopra descritta, priva della valenza derogatoria peggiorativa affermata dagli odierni appellanti. Anche sotto tale aspetto, le doglianze poste a base del gravame non possono essere condivise. In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma. In ragione della soccombenza, il FONDO ed il CONDOMINIO appellanti vanno condannati a rifondere a Be. le spese del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, numero 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio. Vanno, invece, integralmente compensate le spese sostenute dal FONDO e dal CONDOMINIO nei giudizi in cui gli stessi si sono costituiti quali parti appellate, in difetto di soccombenza nei riguardi dei rispettivi appellanti ed in considerazione della condanna già pronunciata a loro carico in favore di Be. nelle cause riunite. Nulla va disposto in punto spese nei riguardi di OMISSIS rimasta contumace nella presente fase processuale, attesa la mancata proposizione di appello incidentale, con riguardo al rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente in primo grado nei confronti della stessa. Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1.2.13, va altresì dichiarata, in capo al FONDO e al CONDOMINIO, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 1 - quater del D.P.R. numero 115 del 2002 così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, numero 228. P.Q.M. Conferma la sentenza numero 1506/2023 del Tribunale di MILANO condanna il FONDO OMISSIS e il CONDOMINIO OMISSIS a rifondere a Be.Cr. le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di legge compensa ogni altra spesa dichiara la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'articolo 13 comma 1 - quater del D.P.R. numero 115 del 2002 così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, numero 228.