Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ritiene corretta la valutazione effettuata dai giudici del merito circa l’inidoneità della condotta tenuta dal conducente il ciclomotore nell’interrompere il nesso causale del reato ex articolo 589-bis c.p.
La causa trae origini dal ricorso presentato dall'imputato per il reato di omicidio stradale per non aver osservato la precedenza, mentre era alla guida del furgone nell'effettuare la svolta a sinistra in un incrocio, del motociclo proveniente dall'opposto senso di marcia. A seguito dell'impatto con il motociclo, il conducente di quest'ultimo moriva per le gravi lesioni riportate. L'imputato ha affidato il ricorso per cassazione a quattro motivi. Con i primi due si lamenta la violazione di legge circa l'accertamento della condotta alternativa lecita. Il vizio di motivazione si sarebbe tradotto nella c.d. causalità della colpa. Quanto al terzo motivo di ricorso, si sarebbe illogicamente attribuita alla condotta imprudente dell'imputato il procedere ad alta velocità valenza affinché operasse il comma 7 dell'articolo 589-bis c.p. e non per l'interruzione del nesso eziologico. Infine, con il quarto motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 133 c.p. quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione al grado di responsabilità dell'imputato perché non considerato il grado di corresponsabilità della condotta tenuta dalla persona offesa. Secondo i Giudici di legittimità il ricorso è inammissibile. Richiamando quanto già affermato dai giudici del merito, è stato sufficientemente motivato i profili della c.d. causalità della colpa nonché nell'individuazione della condotta alternativa lecita e dell'interruzione del nesso causale. Hanno infatti accertato i giudici di merito che l'imputato, alla guida di un furgone su una strada a unica carreggiata e a doppio senso di marcia, impegnava l'incrocio ed effettuata una svolta a sinistra con una visuale innanzi a sé di circa 115 m di strada. Il conducente del motociclo, provenendo dal senso opposto di marcia, trovandosi innanzi il furgone, ha frenato bruscamente e, per l'effetto, è stato sbalzato dalla sella andando a urtare il furgone. In seguito all'impatto, ha riportato lesioni toracico-viscerali che ne hanno determinato la morte. La corte territoriale ha correttamente valutato, sotto i profili di causalità della colpa, in considerazione della velocità del motociclo e della visibilità del conducente il furgone, che questi ha cominciato la manovra di svolta a sinistra quando era già nel suo campo visivo il motociclo, soprattutto quando si trovava a una distanza non inferiore a 54, 4 m, tale per cui avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare la manovra. Quindi, l'osservanza delle regole cautelari violate che impongono di tenere una condotta tale da non comportare intralcio alla circolazione stradale e rispettosa delle regole di precedenza nell'impegnare un incrocio, avrebbe evitato l'evento verificatosi indipendentemente il comportamento tenuto dalla persona offesa. Queste stesse considerazioni sono alla base del convincimento del giudice per cui il nesso causale non è stato interrotto dalla condotta di guida tenuta dalla persona offesa che viaggiava nel tratto di strada a una velocità nettamente superiore a quella consentita. La condotta tenuta dalla persona offesa si inserisce in quella del normale rischio per la circolazione stradale cfr. sez. Unite, numero 38343 del 2014 .
Presidente Dovere – Relatore Antezza Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di T.L. per aver cagionato, per colpa generica oltre che con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale segnatamente gli articolo 140 e 145 cod. strada , l'omicidio stradale di G.P Ne è conseguita anche la conferma delle statuizioni civili e, in particolare, della condanna generica, in solido, dell'imputato e della responsabile civile omissis al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili. La responsabilità per la fattispecie di cui all'articolo 589-bis cod. penumero è stata ritenuta per aver l'imputato, alla guida di un furgone su strada con unica carreggiata e una corsia per senso di marcia, impegnato un incrocio effettuando la manovra di svolta a sinistra senza rispettare la precedenza del motociclo proveniente dal senso opposto di marcia, il cui conducente, sbalzato nel tentativo di evitare la collisione, è deceduto a seguito delle lesioni personali conseguenti all'urto del corpo contro il furgone antagonista. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione ex articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero . 2.1. Con i primi due motivi si deducono la violazione di legge articolo 145 cod. strada , la mancanza della motivazione circa l'accertamento della condotta alternativa lecita e l'illogicità manifesta dell'apparato motivazionale nella parte in cui si sostiene che l'imputato, effettuati i controlli in prossimità dell'incrocio, avrebbe dovuto arrestare la marcia una volta impegnata l'intersezione al fine di verificare il sopraggiungere del motociclo. Il vizio motivazionale si sarebbe tradotto sostanzialmente nell'accertamento ex post della c.d. «causalità della colpa». Per il ricorrente, gli elementi concordemente emergenti dalle consulenze tecniche rese dal consulente dell'accusa e da quello della difesa avrebbero dovuto condurre a un diverso giudizio, avendo avuto l'imputato un margine più che ampio per compiere la manovra in sicurezza. 2.2. La Corte territoriale, per il terzo motivo di ricorso, avrebbe altresì illogicamente attribuito alla condotta imprudente della persona offesa, caratterizzata dall'elevata velocità, valenza ai fini dell'operatività del comma settimo dell'articolo 589-bis cod. penumero e non anche ai fini dell'interruzione del nesso eziologico, nonostante l'imprevedibilità della descritta condotta abnorme consistente nel percorrere un tratto di strada, con limite di 50 km/h, a velocità, ritenuta dal ricorrente, «impensabile». 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 133 cod. proc. penumero , in ragione dell'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione al grado di responsabilità dell'imputato in ragione dell'omessa quantificazione del grado di corresponsabilità della persona offesa. 3. Hanno depositato conclusioni scritte, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale, le parti civili a eccezione di S.P., in proprio e, unitamente a L.Z., in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , e la difesa dell'imputato. Le citate parti civili, sempre a eccezione di quelle innanzi indicate, hanno successivamente validamente manifestato la volontà di revocare la costituzione di parte civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi tre motivi sono suscettibili dì trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni e della comunanza dei relativi profili d'inammissibilità. 2.1. In primo luogo, l'inammissibilità delle critiche deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello esplicitati a pag. 1 della sentenza impugnata , le censure in esame si fondano esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale pag. 2-4 , dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ex plurimis, Sez. 2, numero 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 . 2.2. Nei limiti in cui lambiscono l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, al netto dell'inammissibile ricorrente tentativo di sostituire le proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito, le censure non si confrontano con ratio deciderteli sottesa alla sentenza impugnata per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis Sez. 4, numero 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione Sez. 4, numero 49411 del 26/10/2022, Tropiini, in motivazione Sez. 6, numero 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 . 2.3. La Corte territoriale, in ragione anche delle deduzioni difensive d'appello, ha difatti specificatamente motivato, in termini non censurati in quanto non adeguatamente colti, in merito tanto alla situazione di contesto del sinistro quanto all'accertamento della colpa dell'imputato, previa individuazione delle norme del codice della strada violate, con specifica considerazione della c.d. causalità della colpa, individuazione della condotta alternativa lecita ed esclusione dell'interruzione del nesso causale, invece dedotta dalla difesa in considerazione della condotta della vittima viaggiante, su in tratto di strada con limite di 50 km/h, a una velocità di circa 100 km/h, in particolare sostanzialmente ritenute ricompresa tra i 98 e i 104 km/h . 2.4. I giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, in considerazione delle deduzioni degli escussi consulenti tecnici, hanno difatti accertato che l'imputato, alla guida di un furgone, su strada con unica carreggiata a doppio senso di marcia, ha impegnato un incrocio, effettuando la manovra di svolta a sinistra, avendo innanzi a sé un campo di visibilità di circa 115 m di strada. In tale situazione di contesto l'imputato ha occupando la corsia dell'opposto senso di marcia del motociclo guidato, alla detta velocità, dalla persona offesa, la quale, azionato il sistema frenante, è stata sbalzata dal motociclo e a urtato contro il furgone antagonista, così decedendo a causa delle riportate lesioni toraco-viscerali. 2.5. Orbene, quanto ai profili di colpa specifica e alla relativa causalità, la Corte territoriale, lungi dall'essere silente, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha valutato le circostanze per cui, in considerazione della velocità del motociclo e della visibilità per il conducente del furgone fino a 115 m, l'imputato ha iniziato la manovra di svolta a sinistra quando già il motociclo era nel suo raggio d'avvistamento, in particolare quando si trovava a una distanza, non inferiore a 54,4 m, tale da doversi astenere dall'intraprendere la manovra. Sicché, all'esito di una valutazione ex ante, il giudice di merito ha tratto coerentemente la conseguenza per cui l'osservanza delle regole cautelari violate, che, al fine di gestire il rischio di sinistri stradali della specie di quello verificatosi, impongono di tenere un condotta tale da non costituire intralcio per la circolazione 140 cod. strada nonché rispettosa delle regole della precedenza nell'impegnare un incrocio articolo 145 cod. strada , avrebbe evitato l'evento concretamente verificatosi, nonostante la condotta colposa della persona offesa. La condotta alternativa lecita che l'imputato avrebbe dovuto tenere, sempre in ragione del campo visivo libero fino a 115 m e dell'avvistabilità del motociclo a non meno 54,4 km di distanza, avrebbero quindi evitato l'evento, alla cui causazione, per come valutato dalla Corte d'appello, ha comunque concorso la condotta della persona offesa, in quanto percorrente il tratto di strada in oggetto a una velocità sensibilmente superiore a quella consentita pari a 50 km/h . 2.5. Quanto detto in merito al campo visivo, all'avvistabilità del motociclo, nonostante la sua velocità, e alla condotta alternativa lecita, sostanzialmente individuata nell'obbligo di arrestarsi in prossimità dell'incrocio senza impegnarlo, in ragione del sopraggiungere del motociclo, hanno infine correttamente fondato la valutazione del giudice di merito in ordine alla mancata interruzione del nesso causale da parte della condotta di guida della persona offesa. In linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, è stata difatti esclusa l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla descritta condotta di guida della persona offesa in quanto ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale nella matria in esame si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, numero 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, intervenuta in materia di infortuni sul lavoro Sez. 4, numero 23116 del 14/06/2022, Conti, non massimata Sez. 4, numero 30824 del 16/06/2022, Nicoletti, non massimata Sez. 4, numero 42017 del 29/09/2022, Malavasi, non massimata, nonché Sez. 4, numero 18278 del 18/01/2023, Morellato, non massimata, e Sez. 4, numero 21693 del 28.2.2023 . 3. Parimenti inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'articolo 133 cod. proc. penumero in ragione dell'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione al grado di responsabilità dell'imputato e in ragione dell'omessa quantificazione del grado di corresponsabilità della persona offesa. Al netto del tentativo di sostituirsi al giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata. In relazione a un motivo d'appello che si appunta sulla valutazione della condotta colposa della persona offesa, concausa dell'evento, solo ai fini del trattamento sanzionatorio inerente alla pena e alla sanzione amministrativa accessoria e non in merito alla determinazione del quantum di danno risarcibile peraltro non presente in sentenza , la Corte Territoriale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha mostrato di valutare, proprio ai fini del trattamento sanzionatorio, la condotta colposa della persona offesa, in quanto procedente a una velocità sensibilmente superiore a quella consentita. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex articolo 616 cod. proc. penumero , che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati Corte cost. numero 186 del 2000 . In forza dell'estinzione del rapporto processuale civile, quale conseguenza rilevabile anche d'ufficio della revoca della costituzione di parte civile effettuata nella pendenza del giudizio di legittimità dalle parti civili, a eccezione di S. P. in proprio e, unitamente a L. Z., in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative alle parti civili B.A., G.C.P., K.I., I.P., A.P., C.D.P., L.M.P., V.P., M.P., A.D., E.P., C.J.P. circa i detti effetti della revoca di costituzione di parte civile in sede di legittimità, ex plurimis Sez. 4, numero 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative alle parti civili B.A., G.C.P., K.I., I.P., A.P., C.D.P., L.M.P., V.P., M.P., A.D., E.P., C.J.P., per estinzione del rapporto processuale civile a revoca della costituzione.