Ha effetti liberatori il pagamento effettuato da un terzo incaricato dal debitore nelle mani del soggetto incapace?

Nel caso in cui il debitore si avvalga di un terzo per l’adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o altro rapporto giuridico, quest’ultimo, di regola – fatto salvo solo il caso in cui siano stipulati diversi e specifici accordi negoziali con il creditore o sussista un contratto a favore di terzo ovvero disponga diversamente una specifica disposizione di legge – ha la posizione di un mero adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni o rapporti diretti con il creditore stesso […].

[…] Onde l'eventuale inefficacia del pagamento, ai sensi dell'articolo 1190 c.c., comporterà la persistenza dell'obbligazione originaria in capo al debitore, al quale soltanto il creditore potrà chiedere un nuovo pagamento, restando egli estraneo ai rapporti tra debitore ed incaricato del pagamento, eventualmente da regolarsi esclusivamente tra questi ultimi, anche con riguardo all'individuazione della effettiva responsabilità per l'effettuazione del pagamento inefficace. La Cassazione, Sez. Terza civile ordinanza numero 6368/2024 dell'8 marzo 2024 si è occupata di un caso in cui si è discusso della efficacia liberatoria di un pagamento effettuato a favore di un soggetto incapace pagamento peraltro effettuato non dal soggetto tenuto alla prestazione cioè dal debitore , bensì da un soggetto terzo a tale proposito incaricato dal debitore stesso . Il caso Una tutrice e legale rappresentante di un soggetto incapace, agiva nei confronti dell'INPS per ottenere, ai sensi dell'articolo 1190 c.c., la dichiarazione di inefficacia del pagamento di quanto dall'ente dovuto, a titolo di prestazioni previdenziali, in quanto tale pagamento sarebbe stato effettuato in favore di un soggetto incapace tramite un servizio di Poste Italiane . Nello specifico, in base a quanto emerge dalla sentenza della Cassazione qui segnalata, sembra che, in termini molto concreti, Poste Italiane avesse consegnato il danaro presente sul libretto postale accreditato dall'INPS , direttamente al soggetto incapace. La domanda di inefficacia del pagamento veniva rigettata, sia in primo grado, sia in grado di appello. La decisione di merito e la riqualificazione della domanda Anzitutto, la ricorrente per cassazione contesta la riqualificazione della sua domanda in termini di azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c. riqualificazione effettuata dai giudici di merito. Ciò si era verificato perché, secondo i giudici, il pagamento contestato non era un atto negoziale posto in essere dall'INPS, bensì da Poste Italiane cioè il soggetto incaricato del pagamento . L'INPS si era invece “limitata” ad accreditare le somme sul libretto postale, e non aveva quindi provveduto a effettuare alcun pagamento nelle mani del soggetto incapace. Secondo la decisione impugnata non poteva trovare applicazione il disposto dell'articolo 1190 c.c. In altre parole, i giudici di merito avevano ritenuto che, nel caso specifico, non si potesse fare applicazione dell'articolo 1190 c.c. secondo cui «Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace» . Per questo, essi avevano riqualificato la domanda, come sopra accennato, in termini di azione di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c. Il ruolo del soggetto incaricato di effettuare il pagamento Secondo gli Ermellini, nel caso in cui l'obbligato si avvalga di un terzo per l'effettuazione materiale del pagamento, sulla base di un rapporto di mandato o altro diverso rapporto giuridico , il mandatario o, comunque, il soggetto incaricato dal debitore dell'effettuazione del pagamento del proprio debito , di regola – salvo il caso in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo, ovvero sussista una specifica disposizione di legge che disponga diversamente – ha la qualità di mero adiectus solutionis causa e, in quanto tale, non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, il cui rapporto giuridico obbligatorio sussiste esclusivamente con il debitore. Salve eccezioni, il mandatario rimane un semplice adiectus solutionis causa. Viene anche ricordato il principio secondo cui, in tema di mandato di pagamento, non è dato rinvenire alcuna norma o principio che consenta di far derivare la responsabilità diretta del mandatario nei confronti del terzo creditore, giacché se il mandatario non assume, in virtù di autonoma pattuizione con il creditore o in virtù di disposizione di legge, un obbligo diretto verso il creditore, o se il mandato in oggetto non viene ad assumere, in virtù di particolare meccanismo negoziale o legale, i caratteri propri del contratto a favore del terzo creditore, il mandatario rimane un semplice “adiectus solutionis causa”, non assumendo, in quanto tale, alcuna obbligazione verso il terzo creditore. Il pagamento effettuato dal terzo incaricato resta un mero atto di adempimento Secondo la Suprema Corte, se, nella descritta situazione, il pagamento effettuato dal mandatario del debitore o, comunque, dal soggetto di cui questi si avvale ai fini del pagamento , può costituire adempimento del rapporto negoziale sussistente tra tali soggetti, nei rapporti con il creditore resta un mero atto di adempimento dell'obbligazione gravante sul debitore e, come tale, esso è soggetto alla relativa disciplina, ivi inclusa la disposizione di cui all'articolo 1190 c.c. Creditore e debitore-terzo incaricato sono rapporti tra loro autonomi. In altri termini - precisa la Cassazione -, se il pagamento effettuato dall'incaricato del debitore è inefficace ai sensi dell'articolo 1190 c.c., esso non avrà efficacia estintiva dell'obbligazione gravante sul debitore stesso. Quindi, il creditore potrà rivolgersi solo al debitore per ottenerne la rinnovazione del pagamento, essendo egli estraneo ai rapporti tra il medesimo e l'incaricato del pagamento. Ciò indipendentemente dalla effettiva e concreta responsabilità in ordine all'effettuazione del pagamento inefficace. Sono fatti salvi accordi specifici all'interno del rapporto “debitore-terzo esecutore del pagamento”. In ogni caso, precisano gli Ermellini, resta ferma la possibilità che nei rapporti tra il debitore e il suo incaricato – ma esclusivamente in tali rapporti – possa essere rilevante tale ultima responsabilità. In questo senso se l'inefficacia del pagamento al soggetto incapace è da attribuire a responsabilità dell'incaricato, e non del debitore stesso, quest'ultimo, tenuto a rinnovare il pagamento in favore del creditore, potrà poi eventualmente rivalersi nei confronti del soggetto incaricato del pagamento, per far valere tale responsabilità, sulla base dello specifico rapporto giuridico con questo esistente. Il principio di diritto formulato In conclusione, nell'accogliere il motivo di censura fatto valere, la Suprema Corte formula il seguente principio di diritto «Nel caso in cui il debitore si avvalga di un terzo per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o altro rapporto giuridico, quest'ultimo, di regola – fatto salvo solo il caso in cui siano stipulati diversi e specifici accordi negoziali con il creditore o sussista un contratto a favore di terzo ovvero disponga diversamente una specifica disposi-zione di legge – ha la posizione di un mero adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni o rapporti diretti con il creditore stesso, onde l'eventuale inefficacia del pagamento, ai sensi dell'articolo 1190 c.c., comporterà la persistenza dell'obbligazione originaria in capo al debitore, al quale soltanto il creditore potrà chiedere un nuovo pagamento, restando egli estraneo ai rapporti tra debitore ed incaricato del pagamento, eventualmente da regolarsi esclusivamente tra questi ultimi, anche con riguardo all'individuazione della effettiva responsabilità per l'effettuazione del pagamento inefficace».

Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Fatti di causa La tutrice e legale rappresentante di T.F., G.P.C., ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS per ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento dell'importo dovuto dall'istituto per prestazioni previdenziali, pari a complessivi € 12.192,00, effettuato in favore dell'inca-pace per il tramite di Poste Italiane S.p.A La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Sassari. La Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la tutrice del T.F., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'INPS. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., per essere stato ravvisato un profilo di improcedibilità dello stesso. Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, ai sensi del medesimo articolo 380 bis c.p.c. È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375 e 380 bis.1 c.p.c Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. In via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso diversamente da quanto indicato nella proposta di definizione anticipata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. è procedibile, in quanto il suo deposito è avvenuto mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato, ai sensi dell'articolo 134 disp. att. c.p.c., in data 12 marzo 2021 come attestato dalla relativa ricevuta di spedizione , quindi nel termine, previsto dall'articolo 369 c.p.c., di venti giorni dalla relativa notificazione, che si è perfezionata in data 22 febbraio 2021. Esso va, pertanto, esaminato nel merito. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli articolo 51 e 158 CPC». Secondo il ricorrente, uno dei consiglieri della corte d'appello che hanno deciso la causa in secondo grado e, segnatamente, la consigliera relatrice aveva già conosciuto del processo in primo grado, onde avrebbe avuto l'obbligo di astenersi, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, numero 4, c.p.c La mancata astensione avrebbe determinato la nullità e/o l'inefficacia della sentenza impugnata. Il motivo è manifestamente infondato. È ampiamente consolidato il principio di diritto, ripetutamente espresso e ribadito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre la Corte a rimeditare, secondo il quale «l'inosservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 51, numero 1, c.p.c., determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione, quale motivo di nullità del provvedimento» Cass., Sez. 2, Ordinanza numero 2270 del 28/01/2019, Rv. 652427 – 02 conf. Sez. 2, Sentenza numero 16831 del 24/05/2022, Rv. 664921 – 01 Sez. 2, Sentenza numero 25083 del 23/08/2023, Rv. 668922 – 03 in precedenza, nel medesimo senso, ex multis Cass., Sez. U, Sentenza numero 170 del 23/04/2001, Rv. 546227 – 01 Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 7545 del 31/03/2011, Rv. 617510 – 01 Sez. U, Sentenza numero 10071 del 09/05/2011, Rv. 617008 – 01 Sez. 3, Sentenza numero 13935 del 07/07/2016, Rv. 640531 – 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 21094 del 11/09/2017, Rv. 645706 – 01 . Nella specie, certamente non ricorre l'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente che si assume avere violato l'obbligo di astensione aveva un interesse proprio e diretto nella causa, che lo poneva nella qualità di parte del procedimento e, d'altra parte, non risulta presentata alcuna istanza di ricusa-zione nel corso del giudizio di appello. Deve, dunque, senz'altro escludersi la dedotta nullità della sentenza impugnata. 3. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1190 Codice Civile». La ricorrente fa presente di avere proposto, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, domanda volta ad ottenere la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1190 c.c., di inefficacia del pagamento di quanto dovuto al T.F. dall'INPS, a titolo di prestazioni previdenziali, in quanto effettuato in favore di un soggetto incapace. Contesta, di conseguenza, in diritto, la riqualificazione della propria domanda in termini di azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 2043 c.c., effettuata dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado. Censura, in particolare, l'affermazione della corte d'appello, secondo la quale «il pagamento di cui il T.F. richiede si accerti l'inefficacia non è un atto negoziale posto in essere da INPS ma da Poste Italiane, nel momento in cui, in quanto ente pagatore, aveva consegnato il danaro presente sul libretto postale all'incapace T.F L'INPS, invece, sulla base del rapporto previdenziale in essere con il T.F., si era limitata ad accreditare la pensione e gli arretrati dovuti nel libretto postale a lui intestato ed aperto presso la sede di via Alghero. Non aveva quindi, provveduto ad effettuare alcun pagamento nelle mani dell'incapace». Il motivo è fondato. 3.1 La corte d'appello ha qualificato il pagamento effettuato da Poste Italiane S.p.A., indicato quale “ente pagatore” delle prestazioni previdenziali dovute dall'INPS, come “atto negoziale” posto in essere dalla suddetta società e non dall'istituto, affermando che quest'ultimo si era limitato ad accreditare le somme relative alle prestazioni previdenziali dovute sul libretto postale intestato al creditore Da tale premessa, ha fatto discendere l'inapplicabilità alla fattispecie dell'articolo 1190 c.c., ai fini della valutazione dell'invocata inefficacia del pagamento in quanto eseguito in favore di soggetto incapace e, di conseguenza, ha riqualificato la domanda proposta dall'attore, tendente ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del pagamento, in termini di azione di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c 3.2 Va premesso che non risulta in discussione che il titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio di cui si controverte, cioè dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni previdenziali spettanti al T.F. pensione e indennità di accompagnamento, con relativi arretrati , fosse l'INPS, mentre Poste Italiane S.p.A. – come del resto espressamente affermato dalla corte d'appello – fosse un mero “ente pagatore”, cioè – deve ritenersi – un soggetto terzo rispetto al suddetto rapporto obbligatorio, incaricato di eseguire la prestazione, senza alcun rapporto diretto con il creditore. Orbene, nel caso in cui l'obbligato si avvalga di un terzo per l'effettuazione materiale del pagamento, sulla base di un rapporto di mandato o altro diverso rapporto giuridico , il mandatario o, comunque, il soggetto incaricato dal debitore dell'effettuazione del pagamento del proprio debito , di regola – salvo il caso in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo, ovvero sussista una specifica disposizione di legge che disponga diversamente – ha la qualità di mero adiectus solutionis causa e, in quanto tale, non assume alcuna diretta obbligazione nei con-fronti del creditore, il cui rapporto giuridico obbligatorio sussiste esclusivamente con il debitore cfr., in tal senso Cass., Sez. 1, Sentenza numero 848 del 11/03/1976, Rv. 379511 – 01 Sez. L, Sentenza numero 1282 del 14/02/1985, Rv. 439372 – 01 Sez. L, Sentenza numero 2809 del 04/05/1985, Rv. 440576 – 01 più di recente Cass., Sez. 2, Sentenza numero 11277 del 30/07/2002, Rv. 556432 – 01   «in tema di mandato di pagamento non è dato rinvenire alcuna norma o principio che consenta di far derivare la responsabilità diretta del mandatario nei confronti del terzo creditore, giacché se il mandatario non assume, in virtù di autonoma pattuizione con il creditore o in virtù di disposizione di legge, un obbligo diretto verso il creditore, o se il mandato in oggetto non viene ad assumere, in virtù di particolare meccanismo negoziale o legale, i caratteri propri del contratto a favore del terzo creditore, il mandatario rimane un semplice “adiectus solutionis causa”, non assumendo, in quanto tale, alcuna obbligazione verso il terzo creditore» . Di conseguenza, se, in siffatta situazione, il pagamento effettuato dal mandatario del debitore o, comunque, dal soggetto di cui questi si avvale ai fini del pagamento , può costituire adempimento del rapporto negoziale sussistente tra tali soggetti, nei rapporti con il creditore resta un mero atto di adempimento dell'obbligazione gravante sul debitore e, come tale, esso è soggetto alla relativa disciplina, ivi inclusa la disposizione di cui all'articolo 1190 c.c Quest'ultima, infatti, consente al creditore di contestare l'efficacia estintiva dell'atto di adempimento, in suo favore, di una determinata obbligazione. E la domanda di pagamento dell'obbligazione medesima – che è evidentemente la logica conseguenza della persistenza di essa, una volta esclusa la sua estinzione, in virtù dell'inefficacia dell'adempimento – va certamente e necessariamente rivolta nei confronti del soggetto obbligato cfr. le già richiamate Cass., Sez. L, Sentenza numero 1282 del 14/02/1985, Rv. 439372 – 01 Sez. L, Sentenza numero 2809 del 04/05/1985, Rv. 440576 – 01 . In altri termini, se il pagamento effettuato dall'incaricato del debitore risulti inefficace ai sensi dell'articolo 1190 c.c., esso non avrà efficacia estintiva dell'obbligazione gravante sul debitore stesso, onde il creditore solo a quest'ultimo potrà rivolgersi per ottenerne la rinnovazione, essendo estraneo ai rapporti tra il medesimo e l'incaricato del pagamento, e ciò indipendentemente dalla effettiva e concreta responsabilità in ordine all'effettuazione del pagamento inefficace. Resta ferma, naturalmente, la possibilità che nei rapporti tra il debitore ed il suo incaricato – ma esclusivamente in tali rapporti – possa essere rilevante tale ultima responsabilità, nel senso che, se l'inefficacia del pagamento all'incapace sia da attribuire a responsabilità dell'incaricato e non del debitore stesso, quest'ultimo, tenuto a rinnovare il pagamento in favore del creditore, potrà poi eventualmente rivalersi nei confronti del soggetto incaricato del pagamento, per far valere tale responsabilità, sulla base dello specifico rapporto giuridico con questo esistente. In proposito, si deve affermare, quindi, il seguente principio di diritto «nel caso in cui il debitore si avvalga di un terzo per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o altro rapporto giuridico, quest'ultimo, di regola – fatto salvo solo il caso in cui siano stipulati diversi e specifici accordi negoziali con il creditore o sussista un contratto a favore di terzo ovvero disponga diversamente una specifica disposizione di legge – ha la posizione di un mero adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni o rapporti diretti con il creditore stesso, onde l'eventuale inefficacia del pagamento, ai sensi dell'articolo 1190 c.c., comporterà la persistenza dell'obbligazione originaria in capo al debitore, al quale soltanto il creditore potrà chiedere un nuovo pagamento, restando egli estraneo ai rap-porti tra debitore ed incaricato del pagamento, eventualmente da regolarsi esclusivamente tra questi ultimi, anche con riguardo all'individuazione della effettiva responsabilità per l'effettuazione del pagamento inefficace». 3.3 La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto sopra enunciato. Anche a prescindere dalla questione, eminentemente teorica e sistematica, relativa alla discussa natura del pagamento e, in generale, dell'atto di adempimento dell'obbligazione al quale viene generalmente negata natura di atto negoziale, sia in dottrina che in giurisprudenza, riconoscendosi allo stesso la natura di mero atto dovuto, contrariamente a quanto pare avere affermato la corte d'appello , certo è che la corte territoriale, dalla mera qualificazione in termini di “atto negoziale” posto in essere da Poste Italiane S.p.A., del pagamento la cui efficacia è controversa nel presente giudizio, ha fatto erroneamente discendere l'inapplicabilità alla fattispecie dell'articolo 1190 c.c. e, soprattutto, ha erroneamente escluso che l'eventuale inefficacia del pagamento ai sensi di tale ultima disposizione, in quanto effettuato in favore di un soggetto incapace, comportasse la persistenza dell'obbligazione dell'INPS, cioè la mancata estinzione di detta obbligazione, con conseguente necessità di un nuovo ed efficace adempimento da parte dell'ente debitore. La decisione va, quindi, cassata affinché la fattispecie sia rivalutata in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. 4. Con il terzo motivo si denunzia «Omesso esame ed omessa e/o errata motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio articolo 360 l comma numero 5 Codice di Procedura Civile ». Il motivo di ricorso in esame resta assorbito, avendo ad oggetto questioni di fatto che la stessa corte d'appello ha ritenuto assorbite, in considerazione del carattere decisivo attribuito alla qualificazione della domanda che, come appena chiarito, è da ritenersi erronea. Anche le indicate questioni e, in primo luogo la loro stessa rilevanza ai fini della decisione andranno, pertanto, rivalutate alla luce della corretta qualificazione della domanda. 5. Il primo motivo del ricorso è rigettato. È accolto il secondo motivo, assorbito il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte - rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.