«Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'articolo 58-quater, comma 2, Ord. pen. e successive modifiche, non opera per l'affidamento in prova in casi particolari, ex articolo 94 TU Stup., atteso che tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato articolo 58-quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica».
Questo il principio di diritto enunciato dai Giudici nella sentenza in commento avente a oggetto il ricorso avverso il provvedimento che dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ex articolo 94 d.P.R. numero 309 del 1990, nonché quella di affidamento al servizio sociale ex articolo 47 ord. penumero e detenzione domiciliare. Nel ricorso si legge come l'imputato abbia aderito al percorso di riabilitazione proposto dai Servizi delle dipendenze, conclamato il suo stato di tossicodipendenza. Nel ricorso viene contestato sia l'automatismo utilizzato nel provvedimento impugnato che l'analogia operata tra i due istituti di affidamento ordinario e affidamento in casi particolari. I due istituti, infatti, hanno contenuto e finalità diverse poiché il primo è diretto al reinserimento sociale e lavorativo del condannato mentre il secondo mira al recupero psicofisico del tossicodipendente. Secondo il Collegio il ricorso è fondato per quanto attiene il profilo del diniego di affidamento al servizio terapeutico. Circa la concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata revocata la misura alternativa se questa riguardi o meno anche l'affidamento in prova in casi particolari, vi è un contrasto interpretativo Per l'indirizzo recente e maggioritario la misura alternativa in questione non è menzionata tra quelle per cui opera la previsione ostativa exarticolo 58-quater ord. penumero che non è suscettibile di interpretazione analogica Per l'indirizzo più risalente, invece, il divieto di concessione dei benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata revocata una misura alternativa alla detenzione opera anche nel caso di affidamento in prova in casi particolari ex articolo 94 T.U. Stup., dato il rinvio ex comma 6 alle disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario. Il secondo orientamento, però, non è condivisibile ad avviso del Collegio poiché la clausola di chiusura contenuta all'articolo 94, comma 6, T.U. Stup., non può essere limitata a norme particolari contenute nel testo unico, ma deve intendersi come riferita a tutte le disposizioni dell'ordinamento penitenziario in virtù del principio lex specialis derogat generali se non diversamente stabilito. Di conseguenza, l'affidamento terapeutico trova la sua disciplina nell'ordinamento penitenziario per quanto non espressamente previsto dal testo unico stupefacenti. Il rinvio all'affidamento in prova al servizio sociale nei casi contemplati all'articolo 47 effettuato dall'articolo 58-quater, comma 1, ord. penumero , è solo indicativo dell'espressa esclusione dell'affidamento in prova terapeutico perché l'ordinamento penitenziario non prevede altre forme di affidamento in prova. Inoltre, sottolineano i Giudici, i molti e seguenti interventi normativi succedutisi dopo l'introduzione dell'istituto sono indice dell'autonomia delle misure alternative e del diverso trattamento che il legislatore ha riservato per l'accesso a ognuna di esse sottraendo l'affidamento terapeutico alla nuova e più severa disciplina. Questo approccio è anche in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 367 del 1995 secondo cui «l'affidamento in prova in casi particolari, pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta [ ]differenziata dell'ordinamento penale che trova la sua giustificazione nella singolarità della situazione dei suoi destinatari , ossia le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti». Quindi, nell'affidamento in prova terapeutico il rilievo predominante è rappresentato dalla cura dello stato di tossicodipendenza nonché il recupero da tale condizione. Il Collegio enunciando il principio di diritto sopraricordato annulla la sentenza limitatamente all'affidamento terapeutico.
Presidente Casa – Relatrice Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale ex articolo 94 d.P.R. numero 309 del 1990, nonché quella di affidamento al servizio sociale ex articolo 47 Ord. penumero e detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di V.M., in relazione all'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Trieste del 30 novembre 2011, definitiva in data 11 aprile 2022, perché all'istante è stata revocata la misura alternativa con ordinanza del 15 marzo 2022, non risultando trascorsi tre anni, ai sensi dell'articolo 58-quater Ord. penumero 2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, il condannato, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 58-quater Ord. penumero e 94 TU Stup. 2.1. La difesa, preliminarmente, sottolinea che V.M., effettivamente, ha subito la revoca di precedente misura alternativa detenzione domiciliare , ma questi ha aderito a percorso propostogli dai Servizi delle dipendenze, riconoscendo il suo stato di tossicodipendenza. Rispetto a tale richiesta, dunque, non vi è alcuna preclusione normativa, né si può reputare la preclusione di cui all'articolo 58-quater cit. mero automatismo, necessitando sempre la valutazione individualizzata, caso per caso, diversamente verificandosi contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. 2.2. La difesa sottolinea che, nel caso di specie, si tratta dell'esecuzione di una pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, posto in essere a seguito di un tafferuglio insorto in risposta all'aggressione subita da una sua amica. Si contesta che si possa operare, in questo caso, con l'automatismo utilizzato nel provvedimento impugnato nonché si contesta l'uso dell'analogia in materie quali quello dell'affidamento ordinario e dell'affidamento in casi particolari, aventi contenuto e obiettivi differenti. Il primo mira al reinserimento sociale e lavorativo del condannato, il secondo al recupero psicofisico del tossicodipendente sottolineando peraltro che il legislatore non ha ricompreso l'affidamento terapeutico nell'elencazione di cui all'articolo 58-quater cit. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, M. Guerra, ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al diniego dell'affidamento terapeutico. 1.1. Sulla questione oggetto del ricorso - se il divieto previsto dall'articolo 58-quater, comma 2, Ord. penumero e successive modifiche, di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, operi o meno anche per l'affidamento in prova in casi particolari articolo 94 TU Stup. - si registrava un contrasto interpretativo. Secondo il più recente e maggioritario indirizzo, detta misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato articolo 58-quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica Sez. 1, numero 6287 del 23/10/2014, dep. 2015, Santamaria, Rv. 262825, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni Sez. 1, del 3/3/2010, Silva, Rv. 246833 Sez. 1, del 27/5/2010, Senato, Rv. 247580 Sez. 1, 10/12/2010, dep. 12/1/2011, Ferrante, Rv. 249441 . A tale indirizzo si contrapponevano altre pronunce Sez. 1, del 10/3/2009, Rv. 243497 Sez. 1, del 6/7/2007, Rv. 237332 che affermavano che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione ai sensi degli articolo 47, comma 11, 58-quater, comma 2, Ord. penumero opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all'articolo 94 TU Stup., in forza del rinvio effettuato dal comma sesto di tale norma alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario. 2. Tale secondo orientamento esegetico non è stato reputato condivisibile, tenuto conto del contenuto dell'articolo 94 citato, dal quale si evince che in esso è contenuta, al sesto comma, una clausola di chiusura che opera un generico rinvio, per quanto non diversamente stabilito , alla disciplina prevista dall'Ordinamento penitenziario. Tale clausola di salvezza non può intendersi limitata a norme particolari contenute nel TU Stup., ma deve intendersi estesa a ogni disposizione dello stesso Ordinamento penitenziario che faccia specifico riferimento a singoli e diversi istituti, in coerenza con il principio che la legge speciale deroga a quella generale, laddove il contrario non sia espressamente stabilito. Ne consegue che l'affidamento terapeutico, per quanto non espressamente previsto dal citato Testo unico in materia di stupefacenti, trova la sua fonte di disciplina nell'Ordinamento penitenziario come modificato. Tale conclusione, peraltro, non consente di affermare che, in virtù del rinvio operato dal TU Stup, 94, comma 6, alle norme di ordinamento penitenziario per quanto non diversamente stabilito , comprenda anche l'estensione degli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di altra misura alternativa. Si tratta, invero, di effetti espressamente limitati, ai sensi del combinato disposto del secondo e del comma 1 del citato articolo 58-quater, all'affidamento in prova al servizio sociale articolo 47 , alla detenzione domiciliare articolo 47-ter e alla semilibertà articolo 51 . L'espresso rinvio all'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47 , presente nell'articolo 58-quater, comma 1, sin dal testo originario introdotto con il d.l. numero 152 del 1991 è obiettivamente e univocamente indicativo dell'espressa esclusione dell'affidamento in prova terapeutico, già previsto nell'articolo 47-bis, successivamente, trasfuso nel TU Stup. all'articolo 94, atteso che l'Ordinamento penitenziario non prevede ulteriori e diverse forme di affidamento in prova. Depone in tal senso anche l'interpretazione letterale e logico sistematica del comma 7-bis introdotto dalla L. numero 251 del 2005 dell'articolo 58-quater che, analogamente a quanto previsto dal primo comma riscritto dall'articolo 7 della legge numero 251 del 2005 , menziona espressamente solo l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47 . Si è notato, poi, come significativo del diverso trattamento riservato dal legislatore all'affidamento in prova al servizio sociale articolo 47 ord. penumero e all'affidamento terapeutico, il percorso legislativo concernente quest'ultima misura Sez. 1, numero 6287 del 23/10/2014, dep. 2015, Santamaria, Rv. cit., in motivazione . Il complesso di plurimi interventi normativi, successivi all'introduzione dell'istituto, è stato reputato significativo dell'autonomia delle due misure alternative e del conseguente diverso trattamento che il legislatore ha voluto riservare per l'accesso a ciascuna di esse, con lo scopo finale di sottrarre l'affidamento terapeutico alla nuova e più severa disciplina, mantenendo, nel contempo, la generale regola limitativa di cui al TU Stup. all'articolo 94, comma 5. Tale approdo ermeneutico appare coerente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale ordinanza numero 367 del 1995 e sent. numero 377 del 1997 secondo cui l'affidamento in prova in casi particolari, pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta differenziata dell'ordinamento penale che trova la sua giustificazione nella singolarità della situazione dei suoi destinatari , ossia le persone tossicodipendenti o alcooldipendenti. Nell'affidamento in prova terapeutico, fondato su presupposti specifici ed autonomi accertato stato di tossicodipendenza e idoneità del programma terapeutico ai fini del recupero del condannato assume, quindi, un rilievo preminente la cura dello stato di tossicodipendenza ed il recupero da tale condizione. 3. Conclusivamente, è possibile affermare che il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'articolo 58-quater, comma 2, Ord. penumero e successive modifiche, non opera per l'affidamento in prova in casi particolari, ex articolo 94 TU Stup., atteso che tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata tra quelle per cui si applica la previsione ostativa di cui al citato articolo 58-quater, che, per il suo carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica. 4. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'istanza di affidamento terapeutico, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per il giudizio sul punto. Deriva, altresì, l'oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del condannato cui si è fatto riferimento nel presente provvedimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'istanza ex articolo 94, d.P.R. numero 309/90 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Trieste. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196/03 in quanto imposto dalla legge.