Quale Tribunale è competente in caso di domanda di separazione personale?

Oggetto della pronuncia in esame è la separazione giudiziale tra due coniugi e l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Como o, in subordine, del Tribunale di Roma, quali fori personali rispettivamente del domicilio e della residenza dell’ex marito.

Il Collegio per dirimere la controversia in questione, ricorda che «ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l'articolo 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza» Cass., numero 13569/2019 . Inoltre, «quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'articolo 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza» Cass., numero 5713/2013 . Basandosi su tali precedenti, la S.C. accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Como, cui rimette la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Presidente Valitutti – Relatore Valentino Fatti di causa R.M. depositava avanti al Tribunale di Cremona ricorso per separazione giudiziale nei confronti di G.O., che, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Como o, in subordine, del Tribunale di Roma, quali fori personali rispettivamente del domicilio e della residenza del convenuto. Il Tribunale cremonese, con ordinanza del 10 marzo, dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando quali Tribunali competenti quelli di Como e di Roma, non avendo le parti di fatto mai convissuto né stabilito, nel circondario del giudice adito, la residenza coniugale. La statuizione sulla competenza non veniva impugnata, di talché R.M. provvedeva a riassumere il giudizio avanti al Tribunale di Como, ove, costituendosi in giudizio, il convenuto G.O. eccepiva nuovamente l'incompetenza territoriale del giudice adito in riassunzione, assumendo la competenza del solo Tribunale di Roma. Il Tribunale di Como, con ordinanza del 31 marzo 2023, comunicata alle parti il successivo 4 aprile, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, luogo di residenza del convenuto, asserendo «che dagli atti e dai documenti di causa non risulti affatto un domicilio del signor G.O. in Cantù […]». Avverso detto provvedimento R.M. propone istanza di regolamento di competenza, evidenziando la violazione dell'articolo 45 c.p.c., da parte del Tribunale comasco, che, a fronte della declinatoria di competenza del Tribunale di Cremona, avrebbe dovuto sollevare regolamento di competenza di ufficio, e rimarcando come il Tribunale di Como - indicato in prima battuta quale competente, unitamente al Tribunale di Roma, dallo stesso G.O. - dovesse considerarsi territorialmente competente quale luogo del domicilio del convenuto, sulla base delle puntuali e specifiche argomentazioni indicate dal Tribunale di Cremona nell'ordinanza declinatoria della propria competenza. Ha presentato anche memoria. G.O. non ha depositato memorie o note difensive. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri che richiede che sia accolta l'istanza di regolamento di competenza proposta da R.M., avverso l'ordinanza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Como in composizione collegiale in data 31 marzo 2023, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Como alla trattazione della suddetta controversia. Ragioni della decisione La ricorrente deduce 1. Con il primo motivo Vizio formale dell'ordinanza di Como violazione di legge articolo 43 c.c. e 45 c.p.c. . Il primo Tribunale adito, Tribunale di Cremona, rilevando la propria incompetenza, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e delle risultanze documentali, aveva indicato come alternativamente competenti il Tribunale di Como, foro principale indicato dallo stesso Sig. G.O. competente a conoscere la causa della separazione in quanto ultima dimora abituale, ovvero il Tribunale di Roma, luogo di residenza anagrafica dell'uomo. Nonostante tali indicazioni, però, il Tribunale di Como ha sancito la propria incompetenza in violazione dell'articolo 43 c.c. la cui interpretazione anche di questa Corte chiarisce che «le nozioni di residenza e domicilio si desumono dall'articolo 43 c.c. e s'identificano, rispettivamente, con il luogo in cui il coniuge convenuto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi e con quello in cui ha la sua dimora abituale, da determinarsi in ambo i casi sulla base di un duplice elemento, oggettivo e soggettivo». Nel caso di specie, lo stesso Sig. G.O. definiva Cantù come luogo della sua ultima dimora abituale e diverse sono le risultanze documentali a sostegno di tale circostanza. Inoltre, il Tribunale di Como ha anche agito in violazione dell'articolo 45 c.p.c. poiché sorto il dubbio sulla propria competenza, avrebbe dovuto sollevare regolamento di competenza d'ufficio e non dichiararsi a sua volta incompetente per territorio. Il giudice adito per secondo, a seguito di dichiarazione di incompetenza territoriale inderogabile da parte del primo, non può dichiararsi incompetente per mezzo di un'ordinanza e creare così un conflitto negativo di competenza, trattandosi di competenza inderogabile ex articolo 28 c.p.c. 2. Con il secondo motivo Vizio interpretativo effettuato dal Tribunale di Como. Il Tribunale di Como con il suo dispositivo ha sancito che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cremona, con la quale erano stati indicati come competenti in modo alternativo il Tribunale di Como o quello di Roma, è stata emessa sulla base di una errata valutazione e interpretazione delle dichiarazioni e delle domande avanzate dal Sig. G.O. nel corso del procedimento di separazione incardinato dalla Sig.ra R.M Secondo infatti il Tribunale di Como, dagli atti e dai documenti di causa non risulterebbe affatto un collegamento territoriale del Sig. G.O. nel territorio di Cantù. Il Giudicante non ha tenuto in considerazione le evidenze riportate dalla scrivente dalle quali risulta palese la sussistenza da parte del Sig. G.O. dell'elezione di domicilio in Cantù, al momento dell'instaurazione da parte della Sig.ra R.M. del procedimento di separazione avanti il Tribunale di Cremona. Il disposto dell'articolo 706 c.p.c. stabilisce che per la domanda di separazione personale è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Nel caso di specie, il Tribunale di Cremona, evidenziando l'impossibilità dell'applicazione del criterio di competenza fondato sull'ultima residenza comune dei coniugi, in quanto questi ultimi non avevano mai convissuto né concordemente fissato la residenza della famiglia, affermava che, al fine dell'individuazione del Tribunale territorialmente competente, dovevano trovare applicazione i due fori concorrenti della residenza Tribunale di Roma ovvero del domicilio e della dimora abituale del convenuto Tribunale di Como , lasciando quindi alla parte che per prima avrebbe riassunto la causa la possibilità di scegliere uno o l'altro Tribunale. 2.1 Le censure sono correlate e possono essere valutate unitariamente. Le censure sono fondate. Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l'articolo 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l'ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza Cass., numero 13569/2019 . Orbene, il Tribunale di Cremona, adito dalla R.M., odierna ricorrente, ha accertato ‒ e l'affermazione non è stata impugnata da nessuna delle parti ‒ che i coniugi non hanno avuto una residenza comune, lo stesso Tribunale ha accertato che il marito, G.O., aveva il proprio domicilio in Como e la residenza in Roma. Tale stato di fatto, al momento della proposizione della domanda, era ammesso dallo stesso G.O., che ‒ nella costituzione dinanzi al Tribunale di Cremona ‒ dichiarava di avere domicilio in Como, ed anzi chiedeva in via principale, dichiararsi la competenza del Tribunale di Como, ed in via subordinata, di quello del Roma. Ed, in effetti, la R.M. riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Como, che si è dichiarato, a sua volta, incompetente. Orbene, quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'articolo 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Cass., numero 5713/2013 .   Nella specie, il conflitto va risolto ritenendosi la competenza del Tribunale di Como, sulla base dello stato di fatto accertato ‒ sulla base delle dichiarazioni dello stesso convenuto G.O. ‒ sussistente a quel momento articolo 5 c.p.c. , a nulla rilevando ulteriori, eventuali mutamenti. La ricorrente ha, d'altro canto, correttamente effettuato la riassunzione dinanzi ad uno dei giudici dichiarato, in via alternativa, competente, in conformità all'indicazione d competenza effettuata ‒ in via prioritaria dalla stessa controparte. 3. Per quanto esposto il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e dichiarata la competenza del Tribunale di Como. Spese al merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Como, cui rimette la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.