Nell’ordinanza in commento i Giudici ribadiscono quanto già statuito dalle Sezioni Unite numero 3561 del 2020 sui rapporti tra regolamento UE e Convenzione di Montréal
La causa origina dal ricorso presentato da due persone che avevano acquistato un volo di andata e ritorno per Siviglia da Bologna. Sia il volo di andata che quello di ritorno, però, veniva cancellati e i due erano costretti a comprare un diverso biglietto con altra compagnia aerea che, per il ritorno, faceva scalo a Venezia. Hanno anche perso il noleggio di una vettura in Spagna, già pagato. I due hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria in base al regolamento UE 261/2004. Il Giudice di Pace di Bologna si dichiarava incompetente a favore del giudice irlandese e il Tribunale confermava la decisione in sede di appello. La questione sulla giurisdizione era stata sollevata in entrambi i gradi dalla compagnia aerea che propone ricorso per cassazione. Nella motivazione fornita nella sentenza del tribunale d'appello, il giudice ha escluso che la Convenzione di Montréal sui rapporti internazionali trovasse applicazione al caso di specie perché non si trattava di un ritardo nel volo, ma di una vera e propria cancellazione. Di conseguenza avrebbe dovuto applicarsi la disciplina pattizia contenente la clausola di individualizzazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, poiché i passeggeri hanno chiesto il ristoro del danno in virtù del regolamento UE 261/2004, è alle norme di questo anche sulla giurisdizione che occorre attenersi. La società aerea ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 35 della Convenzione di Montréal nonché la violazione dell'articolo 1362 c.c. I Giudici di legittimità ritengono i motivi di ricorso fondati. Infatti, affermano i Giudici, la Convenzione di Montréal trova applicazione anche nel caso di ristoro pecuniario e anche quando il pregiudizio sia derivato non dal ritardo del volo, ma dalla sua cancellazione – come nel caso di specie. Infatti, le Sezioni Unite Cass. civ., sez. Unite, numero 3561 del 2020 hanno stabilito che «in tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'articolo 33 della Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 ratificata e resa esecutiva in Italia con l. numero 12 del 2004 , norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale». Nel caso di specie non può trovare applicazione il Regolamento UE perché il regolamento non incide sulle convenzioni che attengono a materie specifiche e alle quali gli Stati membri aderiscono. Oltretutto il regolamento «nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità̀ della normazione convenzionale e di quella europea, l'articolo 71, che prevede che “il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie partico”». Su tali basi il Collegio cassa la sentenza rinviando al Tribunale di Bologna per un nuovo esame.
Presidente Scarano – Relatore Cricenti Ritenuto che 1.- I sigg. V.G. e G.C. hanno acquistato un volo, con la compagnia omissis , da Bologna a Siviglia, e ritorno. Entrambi i voli sono stati tuttavia cancellati senza preavviso, ed i due hanno dovuto acquistare un diverso biglietto con altra compagnia, che, per il ritorno, non faceva scalo a Bologna, bensì a Venezia. Inoltre, hanno perso il noleggio già corrisposto per una vettura in Spagna, ed hanno sopportato spese conseguenti alla variazione di programma. 2.- Il G.V. e la G.C. hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004. 3.- Il Giudice di Pace di Bologna ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bologna in sede di appello. 3.1- In entrambi i gradi la questione della giurisdizione è stata sollevata dalla società omissis . 4. Avverso la sentenza del giudice dell'appello la società omissis propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimata non si è costituita. Considerato che 5.- Il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza escluso che la Convenzione di Montreal, sui trasporti internazionali, trovi nella specie applicazione, trattandosi non già di ritardo del volo bensì di cancellazione del medesimo, con conseguente ravvisata applicabilità del Regolamento EU, e dalla disciplina pattizia del contratto, contenente clausola di individuazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261 del 2004, e dunque è alle norme di tale regolamento, anche per quanto attiene alla giurisdizione, che occorre fare riferimento, e non a quelle della Convenzione. 6.- Siffatta ratio decidendi è dall'odierna ricorrente contestata con i primi due motivi di ricorso. Con il primo motivo denunzia la violazione dell'articolo 33 della Convenzione di Montreal, asseritamente applicabile anche in caso di domanda di compensazione pecuniaria, ed anche se il danno deriva non già da ritardo bensì da cancellazione del volo. Con il secondo motivo denunzia la violazione dell'articolo 1362 c.c. Si duole dell'erronea interpretazione della clausola sulla giurisdizione articolo 2.4. del contratto , non avendo il giudice dell'appello tenuto in alcun conto la circostanza che le stesse parti, nel fissare in Irlanda la giurisdizione, hanno fatto salve le disposizioni di segno contrario della stessa Convenzione, tra le quali vi è appunto quella che impedisce la deroga preventiva delle proprie regole di giurisdizione. 7.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. Va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo. E' questa la regola stabilita dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'affermare che < < In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'articolo 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata e resa esecutiva in Italia con l. numero 12 del 2004 , norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale> > Cass. sez. unumero 3561/ 2020 . Né può sostenersi la tesi secondo cui nella specie, essendo stata domandata la riparazione forfettariamente determinata del pregiudizio subito, trovi applicazione non già la detta Convenzione ma il Regolamento UE Vale al riguardo ribadire quanto sottolineato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in ragione del Considerando numero 35 della Convenzione “… il presente regolamento non incid e sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche nonché del rilievo che il Regolamento < < nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell'ipotesi di concorrente applicabilità̀ della normazione convenzionale e di quella europea, l'articolo 71, che prevede che il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari > > Cass. sez. Unumero 3561/ 2020, p. 12 . 7.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue, assorbito il terzo motivo, l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.