Insufficiente in due materie, spreca le prove di recupero: legittima la bocciatura

Respinto il ricorso proposto da uno studente di una scuola superiore di Milano. Confermata la sua mancata ammissione alla classe quinta. Decisivi i pessimi risultati ottenuti in Fisica e in Matematica.

Il voto insufficiente ottenuto in due differenti materie legittima la bocciatura. Inutili le contestazioni dello studente sulla valutazione compiuta dal consiglio di classe, a maggior ragione, poi, se si appura che egli ha anche sprecato la possibilità di rimettersi in carreggiata offertagli dalla scuola con i corsi di recupero effettuati d'estate TAR Lombardia, sent., 15 gennaio 2024, numero 76 . Scenario della vicenda è una scuola superiore di Milano. Alla chiusura dell'anno scolastico 2022/2023 uno studente di una quarta classe si ritrova con due gravi insufficienze un ‘4' in Matematica e un ‘4' in Fisica. Per lui, quindi, il giudizio è sospeso con possibilità di recupero, grazie ai corsi organizzati dalla scuola e svolti negli ultimi 10 giorni di giugno. Anche questa opportunità viene però sprecata dallo studente che non riesce a superare le prove di recupero sostenute alla fine di agosto i professori confermano il ‘4' in Fisica e addirittura fanno scendere a ‘3' il voto di Matematica. Per il consiglio di classe la decisione - presa all'unanimità - è inevitabile bocciatura. Per meglio chiarire il quadro, comunque, il consiglio di classe aggiunge al voto numerico anche inequivocabili giudizi in Matematica, «lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostrando gravi e diffuse lacune sia nelle conoscenze teoriche sia nella loro applicazione in contesti semplici» in Fisica, «lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, evidenziando in alcuni ambiti lacune profonde, in altri una totale assenza di conoscenze». Di conseguenza, a fronte degli elementi che «concorrono a delineare la personalità e il rendimento scolastico dello studente» e ritenuto che «la preparazione complessiva raggiunta dallo studente presenta gravi e diffuse lacune nelle materie di indirizzo, tali da non rendere possibile una proficua frequenza del successivo anno di corso, come è emerso dalle prove di recupero», viene decisa «la non ammissione alla classe quinta». Lo studente propone ricorso al TAR Lombardia per mettere in discussione la bocciatura. Ma la scelta si rivela assolutamente infruttuosa per lo studente, il quale vede difatti, suo malgrado, confermata la bocciatura. Netta la posizione assunta dai giudici, a fronte delle obiezioni sollevate dallo studente «la considerazione in virtù della quale l'alunno, al termine dell'anno scolastico, risulti aver riportato insufficienze gravi in due materie previste nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non aver dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l'anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva». Ampliando l'orizzonte, poi, viene chiarito che «il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale del consiglio di classe, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, tenuto conto della prefissazione, da parte dello stesso consiglio, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all'attribuzione del voto». Ciò significa che «la valutazione è sufficientemente espressa mediante l'apposizione del voto numerico o del giudizio, senza che occorra che, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno». E «il giudizio finale non contraddice il lavoro fatto dagli insegnanti e dall'allievo negli anni precedenti e nell'anno scolastico 2022/2023», contrariamente a quanto sostenuto dallo studente, poiché, precisano i giudici, «il giudizio finale è legittimo in ragione degli scarsi risultati raggiunti nell'anno di riferimento, e, nel caso specifico, nell'esame di recupero, ben inteso che il verbale di scrutinio finale è basato sulla valutazione finale o sommativa che è orientata a tirare le somme del processo formativo e a giudicare e valutare quello che è stato appreso nel corso dell'intervento didattico, e non certamente in quello precedente, che è già stato valutato». Non appare illogica, contrariamente a quanto sostenuto dallo studente, «la valutazione finale espressa dopo le prove di recupero», poiché «in Fisica, lo studente ha confermato il ‘4', mentre per quanto riguarda Matematica, dopo aver studiato per tre ulteriori mesi, lo studente è riuscito a peggiorare, essendogli stato attribuito un ‘3'». Anzi, «la valutazione persino deteriore espressa a seguito delle prove di recupero è espressione, legittima, della discrezionalità dell'organo di valutazione». E «a fronte delle lacune già registrate a giugno, il tempo estivo trascorso prima delle prove di recupero svolte a fine agosto – con la sola pausa rappresentata dai corsi organizzati dall'istituto scolastico dal 20 giugno al 30 giugno – rappresenta un'opportunità che può anche essere perduta o sprecata dallo studente», chiariscono i giudici. E questa sottolineatura è rilevante poiché «in caso di sospensione del giudizio, il periodo estivo diventa un tempo supplementare» per lo studente «per recuperare le insufficienze riportate e una chance in più per conseguire l'ammissione alla classe successiva, mentre si realizza la finalità di rendere la valutazione un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti, al fine di sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito».