Compenso maggiorato per gli atti redatti con modalità telematica e collegamenti ipertestuali

Stante il carattere complessivo della liquidazione all’esito della fase di opposizione, la previsione di compenso per l’impiego delle modalità telematiche vale anche per il monitorio.

A seguito di un giudizio di equa riparazione, veniva instaurato il successivo giudizio per l'ottenimento dell'equo indennizzo per l'irragionevole durata del precedente processo di equa riparazione. La decisione veniva impugnata in Cassazione relativamente ai compensi del procedimento monitorio. Le censure non colgono però nel segno. Ricorda il Collegio che in caso di accoglimento totale o parziale dell'opposizione, le «spese […] devono essere non più semplicemente liquidate ma regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposi-zione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale » Cass. civ. numero 26851/2016 . Nel caso di specie la liquidazione complessiva per le due fasi ingiuntiva, collegiale non è inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia, nonché dell'esclusiva applicazione della tabella numero 12. Sulla doglianza relativa all'asserita mancata liquidazione della maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, anche con riguardo alla fase monitoria, la Corte invece precisa che «stante il carattere complessivo della liquidazione all'esito della fase di opposizione, la previsione di compenso per l'impiego delle modalità telematiche vale anche per il monitorio, poiché la quantificazione dei compensi è stata effettuata – per quanto prima evidenziato - avendo riguardo “all'intera vicenda processuale” al di là dell'incidentale riferimento all'opposizione […] ». A ben vedere infatti il decreto impugnato attesta che la somma riconosciuta per i compensi professionali è stata incrementata nella misura del 30% ex articolo 4, comma 1-bis, d.m. numero 37/2018, proprio per l'effetto della redazione degli atti con modalità telematica ed attraverso la tecnica del c.d. “collegamento ipertestuale”.

Presidente Carrato – Relatore Caponi Fatti di causa Presupposto - nella vicenda processuale che viene in rilievo in questa sede - è un giudizio di equa riparazione promosso con ricorso del 10/5/2012 da F.M.B., deciso dalla Corte di appello di Roma con decreto dell'8/6/2017, al quale aveva fatto seguito, il 4/9/2019, la fase di ottemperanza, definita con sentenza del Tar Lazio del 14/2/2020. Instaurato il successivo giudizio per l'ottenimento dell'equo indennizzo, con decreto del 3/3/2021 reso in fase monocratica la Corte di appello di Roma riconosceva al F.M.B., per tale titolo, la somma di € 1.000,00, oltre a interessi legali e spese, liquidate in € 27,00 per esborsi e in € 600,00 per compensi professionali per l'irragionevole durata del precedente processo di equa riparazione. Nella fase collegiale veniva accolta l'opposizione della parte privata e si riliquidava l'importo per l'equo indennizzo nella misura di € 1.600,00 per equo indennizzo, nonché quello di € 1.300,00 per compenso professionale, oltre a € 54,00 per esborsi. Ha proposto ricorso per cassazione il F.M.B. sulla base di nove motivi. È rimasto intimato il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. - Il primo, il secondo ed il terzo motivo censurano la quantificazione dei compensi del procedimento monitorio, rispettivamente per 1 violazione del principio dell'effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata, con denuncia di violazione dell'articolo 5-ter 89/2001, degli articolo 91,112,329,333,334,336,342 c.p.c., nonché dell'articolo 3 Cost. 2 mancanza di motivazione sotto l'aspetto grafico, con violazione dell'articolo 132 co. 2 numero 4 c.p.c., dell'articolo 118disp. att. c.p.c., dell'articolo 111 Cost. in via subordinata al rigetto del primo motivo 3 violazione dell'articolo 91 c.p.c., dell'articolo 2233, co. 2, c.c., dell'articolo 24, co. 1, l. 794/1942, dell'articolo 13, co. 6, l. 247/2012, degli articolo 2, co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 8 sempre condizionatamente al rigetto del primo motivo . Il quarto, il quinto ed il sesto motivo lamentano la mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, rispettivamente per 4 violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato articolo 112 c.p.c. 5 mancanza di motivazione sotto l'aspetto grafico, con violazione dell'articolo 132, co. 2, numero 4 c.p.c., dell'articolo 118disp. att. c.p.c., dell'articolo 111 Cost. in via subordinata al rigetto del quarto motivo 6 violazione dell'articolo 13, co. 6, l. 247/2012, dell'articolo 4, co. 1-bis, d.m. 55/2014 in via subordinata al rigetto del quarto motivo . Il settimo motivo denunzia la illegittimità della liquidazione dei compensi del procedimento di opposizione per violazione dell'articolo 91 c.p.c., dell'articolo 2233, co. 2, c.c., dell'articolo 24, co. 1, l. 794/1942, dell'articolo 13, co. 6, l. 247/2012, degli articolo 2, co. 1, 4 d.m. 55/2014 e correlativa tabella 12. L'ottavo ed il nono motivo censurano la liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, rispettivamente per 8 mancanza di motivazione sotto l'aspetto grafico, con violazione dell'articolo 132, co. 2, numero 4 c.p.c., dell'articolo 118disp. att. c.p.c., dell'articolo 111 Cost. 9 violazione degli articolo 91 c.p.c., 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972, 30, co. 1, d.p.r. 115/2002, 3 e 13, co. 6 e 10, l. 247/2012, 2 co. 2, d.m. 55/2014, 221, co. 3, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, 1, co. 1, d.l. 19/2020, 23, co. 1, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, 1, co. 1, d.l. 2/2021 conv. in l. 29/2021. 2. - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati. Quanto al primo motivo, l'opposizione ex articolo 5-ter l. 89/2001 non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase a contraddittorio pieno di un procedimento unico. Ove - come nel caso di specie - venga accolta l'opposizione della parte privata, le spese devono essere regolate complessivamente in relazione all'intero procedimento nelle sue due fasi in base al criterio della soccombenza cfr., tra le tante, Cass. 26851/2016, citata anche nel decreto impugnato, e Cass. numero 9728/2020 . Quanto al secondo motivo, sul punto rilevante la motivazione è presente, effettiva ed adeguata. Il terzo e il settimo motivo sono da esaminare insieme per connessione attenendo alla stessa questione . Anch'essi non colgono nel segno. In caso di accoglimento totale o parziale dell'opposizione, le «spese […] devono essere non più semplicemente liquidate ma regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di accoglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale » così Cass. 26851/2016, cit. . I due motivi in esame vanno, quindi, rigettati, poiché nel caso di specie la liquidazione complessiva per le due fasi ingiuntiva, collegiale non è inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia, nonché dell'esclusiva applicazione della tabella numero 12 si tratta appunto di una complessiva liquidazione ex novo, per cui non entra più in considerazione la tabella numero 8, relativa alla sola fase monitoria . 3. - Il quarto, il quinto e il sesto motivo sull'asserita mancata liquidazione della maggiorazione sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, anche con riguardo alla fase monitoria pure vanno respinti. La liquidazione delle somme cui si riferiscono vi è stata. Stante il carattere complessivo della liquidazione all'esito della fase di opposizione, la previsione di compenso per l'impiego delle modalità telematiche vale anche per il monitorio, poiché la quantificazione dei compensi è stata effettuata – per quanto prima evidenziato - avendo riguardo “all'intera vicenda processuale” al di là dell'incidentale riferimento all'opposizione, dovendosi ritenere – per l'appunto - che con esso la Corte laziale abbia inteso rivolgere la completa liquidazione di entrambe le fasi all'esito dell'opposizione . A pag. 4 del decreto impugnato si attesta che la relativa somma riconosciuta per i compensi professionali è stata incrementata nella misura del 30% ex articolo 4, comma 1-bis, del d.m. numero 37/2018, proprio per l'effetto della redazione degli atti con modalità telematica ed attraverso la tecnica del c.d. “collegamento ipertestuale”. 4. - L'ottavo e il nono motivo sono inammissibili. Per far valere le doglianze con essi denunciate concernenti l'asserita mancata distinzione tra quanto liquidato per esborsi del procedimento monitorio e quanto liquidato per esborsi del procedimento di opposizione si sarebbe dovuto far ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali o, se del caso, a quello di revocazione, dinanzi alla stessa Corte di appello. 5. - Il ricorso va, in definitiva, rigettato per intero. Nulla sulle spese poiché il Ministero intimato non ha svolto difese in questa fase. Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi della legge numero 89/2001 non si applica la disciplina sul raddoppio del contributo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.