Magistrati onorari iscritti anche a Cassa Forense: novità in tema di copertura previdenziale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2024, numero 54, il decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 22 gennaio recante nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento.

Nello specifico, il decreto, in attuazione del comma 4, dell'articolo 15- bis , d.l. numero 75/2023, disciplina le modalità con le quali i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell' articolo 29 d.lgs. numero 116/2017 , che esercitino le funzioni in via non esclusiva e siano iscritti alla Cassa nazionale forense , possono mantenere l'iscrizione presso la medesima Cassa. Ai fini della tutela previdenziale, i magistrati sono iscritti alla Gestione separata INPS. Laddove essi abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa forense mantengono tale iscrizione, non potendo CF sospendere l'iscrizione del professionista dai propri ruoli. Resta dunque attiva la posizione assicurativa in essere. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la Cassa forense comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa calcolate sul reddito professionale e sul volume di affari dichiarato ai fini IVA, ovvero, ove previsto, il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa minime. Il magistrato onorario non può ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'INPS che dalla Cassa forense e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito all'esclusività della prestazione a carico di un solo ente.

Decreto Ministero del Lavoro 22 gennaio 2024 in G.U. del 5 marzo 2024, numero 54