Sull'impugnazione dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza

La pronuncia in commento ha affermato che, avverso una sentenza emessa dal giudice di pace, impugnabile per cassazione, è ammissibile il ricorso proposto dal difensore d’ufficio ovvero nominato ex articolo 97, comma 4 c.p.p., senza il deposito di specifico mandato a impugnare rilasciato dall’imputato per il quale si sia proceduto in assenza, qualora, unitamente alla sentenza, emessa dopo il 30 dicembre 2022, sia impugnata anche l’ordinanza dichiarativa della assenza dello stesso, deducendo che non risultano soddisfatte le condizioni per procedere legittimamente in tal senso.

Il giudice di pace condannava l'imputata per il delitto di cui all' articolo 14, comma 5- ter , d.lgs. numero 286/1998 . Il difensore proponeva ricorso in Cassazione, eccependo tra l'altro l'ordinanza dichiarativa della assenza dell'imputato, deducendo che non risultavano soddisfatte le condizioni per procedere legittimamente in tal senso. La Corte di Cassazione si è posta il problema dell' ammissibilità del ricorso proposto dal difensore d'ufficio ovvero nominato ex articolo 97, comma 4 c.p.p., senza il deposito di specifico mandato a impugnare rilasciato dall'imputato per il quale si sia proceduto in assenza, dando risposta positiva, sul rilievo che l' articolo 586 c.p.p. è norma speciale rispetto all'articolo 581, comma 1- quater , c.p.p., non prescrivendo l'osservanza delle formalità previste per l'impugnazione della sola sentenza e non anche della ordinanza soggetta a impugnazione differita. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 ha aggiunto all'originario testo normativo che, come detto, regolava la forma dell'atto di appello nel quadro dei principi generali sulle impugnazioni le disposizioni di cui ai commi 1- ter e 1- quater , introducendo specifiche prescrizioni formali funzionali alla notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello. In particolare, il comma 1- ter stabilisce che «con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Il successivo comma 1- quater prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Al quesito relativo all' applicabilità delle citate disposizioni al ricorso per cassazione e, specificamente, a quello proposto avverso ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, la pronuncia in commento fornisce risposta negativa , in tal senso deponendo, in primo luogo, il riferimento, contenuto in entrambi i commi di interesse, alla strumentalità tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto del mandato a impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», adempimento estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale e ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso. A riguardo, occorre notare come, in materia di impugnazione , i precetti normativi siano di stretta interpretazione, ciò che preclude, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini Cass, sez. IV, 3 maggio 2023, numero 22140 Cass., sez. I, 7 giugno 2023, numero 29321 , l'estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento. Nella medesima direzione milita, poi, la circostanza che la legge delega 27 settembre 2021, numero 134 , restringe l'ambito applicativo delle previsioni de quibus agitur alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, e non già verso le ordinanze soggette a impugnazione differita. Tanto, in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, numero 134, che, all'articolo 1, comma 7, lett. h , circoscriveva all'impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa all'articolo 581, comma 1- quater , c.p.p. La precedente conclusione trova, peraltro, ulteriore riscontro nella disciplina transitoria prevista dal d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, articolo 89, comma 3,che, nel prevedere, tra l'altro, che le disposizioni dell'articolo 581 commi 1- ter e 1- quater , c.p.p., si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza. L' articolo 1, comma 13, l. numero 134/2021 delimita ai soli atti di appello, di ricorso per cassazione e ai mezzi straordinari di impugnazione la necessità di una previa dichiarazione o elezione di domicilio dell'impugnante. Nella stessa direzione milita il richiamo all'articolo 89, comma 3, d. l. numero 162/2022 , convertito con modifiche nella l numero 199/2022 , laddove specifica che la nuova disciplina si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, con chiaro riferimento al processo di cognizione. Pertanto, le nuove disposizioni stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni. In conclusione, può dirsi che con le nuove norme , inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale che ha inspirato la riforma del processo in absentia ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato il legislatore abbia voluto innestare anche un onere collaborativo , riguardante sia il processo celebrato in assenza, sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò ai fini di assicurarne la ragionevole durata e impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità esigenze, queste, del tutto estranee all'impugnazione di ordinanze dichiarative dell'assenza.

Presidente Di Nicola – Relatrice Calaselice Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Bari ha condannato O.O. alla pena di euro diecimila di multa, in relazione al reato di cui all' articolo 14 comma 5-ter d.lgs. numero 286 del 1998 perché, già destinatario del provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Napoli il 9 Aprile 2021, notificatogli in data 11 Aprile 2021, si tratteneva sul territorio dello Stato. 2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avv. Giuseppe Fiorito, denunciando quattro vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e nullità della sentenza in relazione agli articolo 179 e 420, comma 2, cod. proc. penumero , per l'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato. La notifica del decreto di citazione è stata effettuata al difensore di ufficio domiciliatario in assenza di prova di contatti tra il medesimo e l'imputato di qui l'eccezione di nullità assoluta della sentenza, formulata richiamando giurisprudenza di legittimità in termini. Si tratta di indici non sufficienti per procedere in assenza, secondo la sentenza delle Sezioni Unite, ricorrente I., pronuncia a mente della quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra indagato e domiciliatario e che questi sia a conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente allo stesso. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza emessa il 13 aprile 2023 in relazione all' articolo 420-bis, comma 5, cod. proc. penumero che ha dichiarato l'assenza dell'imputato. Alla luce di quanto indicato al primo motivo, il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti indicati dall' articolo 420-bis, comma 5, cod. proc. penumero prima di procedere, atteso che non vi è alcun riscontro che il domiciliatario, difensore di ufficio, sia stato delegato a ricevere l'atto. Si richiama, all'uopo, la pronuncia di questa Corte di legittimità numero 13999 del 28 febbraio 2023. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio assoluto di motivazione. La sentenza non fornisce alcuna giustificazione in ordine alla sussistenza del reato essendo stato utilizzato, per redigere la motivazione, un modello prestampato. Il Giudice in questa sede si è limitato a richiamare la norma indicata nel capo di imputazione e l'esistenza dell'ordine del Questore, indicato come emesso peraltro erroneamente , in data 11 Aprile 2022. Nella sentenza non viene fatta menzione delle ragioni per le quali il reato deve ritenersi consumato e di quelle per le quali il fatto è ascrivibile all'imputato. Il vizio di motivazione della sentenza così redatta integra la mancanza assoluta di motivazione, in relazione all' articolo 546 cod. proc. penumero che impone di esporre concisamente i motivi di fatto in diritto della decisione di specificare le ragioni dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta. Si tratta di motivazione che, nella specie, è inesistente o meramente apparente perché, pur se graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione in quanto riporta argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice in relazione al proprio convincimento. Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite numero 2451 del 27 settembre 2007 secondo la quale l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera ripetizione, nel testo del provvedimento, della formula legislativa. Detto obbligo, pur potendo essere soddisfatto anche in modo sintetico, deve, comunque, dar conto degli elementi di fatto che giustificano la riconducibilità della vicenda alla norma delineata. L'atto presupposto in oggetto è indicato in maniera imprecisa rispetto ai suoi requisiti. Infine, si ritiene l'ordine del Questore del giorno 11 aprile 2021 un provvedimento amministrativo illegittimo per violazione di legge con necessità di disapplicarlo, per sua assoluta mancanza di motivazione. 2.4. Il quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In via del tutto subordinata, la difesa deduce che nella motivazione della sentenza non è esplicitato se siano state o meno riconosciute le circostanze attenuanti generiche che, invece, dalla lettura del dispositivo sembrerebbero negate. Di qui la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione. Infine, si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell' articolo 581, comma 1-ter e comma 1-quater codice di procedura penale in caso di rigetto delle eccezioni preliminari. Con riferimento alla prima norma, si eccepisce l'illegittimità della disposizione che stabilisce, a pena di inammissibilità che, con l'atto di impugnazione del difensore d'ufficio, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto processuale tra il legale e l'imputato o altri elementi idonei a far ritenere, con certezza, che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento, sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in relazione agli articoli 3, 24, 27, 111 Cost. e 6 CEDU con necessità di disporre la sospensione del processo. Attesa la non manifesta infondatezza del motivo, si solleva eccezione di legittimità costituzionale anche della seconda norma citata, nella parte in cui stabilisce, a pena di inammissibilità, che, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore d'ufficio ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o di elementi tali da far desumere l'effettiva conoscenza del procedimento, è depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, con riferimento alle medesime norme costituzionali indicate. Data l'irreperibilità dell'imputato nel caso di specie, in quanto trattasi di soggetto privo di fissa dimora, nell'impossibilità di contattarlo e tenuto conto che non si è mai instaurato col difensore di ufficio alcun rapporto professionale, non è possibile depositare, unitamente al ricorso, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione come imposto dall' articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero e neppure lo specifico mandato ad impugnare a mente dell' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cocomello, ha chiesto con conclusioni scritte, ai sensi dell' articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, numero 137 e successive modificazioni, richiamato dall' articolo 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , nel testo introdotto dall' articolo 17, d.l. 22 giugno 2023, numero 75 , convertito, con modifiche, dalla legge del 10 agosto 2023, numero 112 , l'annullamento del provvedimento impugnato ritenendo non applicabili al giudizio di legittimità le disposizioni di cui agli articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. penumero e articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero e considerando fondato il primo motivo di ricorso. La difesa, avv. G. Fiorito, ha fatto pervenire con p.e.c. del 26 ottobre 2023, conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, essendo tra loro strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Essi, nei limiti innanzi illustrati, sono fondati e tale valutazione riveste carattere assorbente rispetto alle altre questioni peraltro formalmente inammissibili devolute con i residui motivi di impugnazione. 2. In ordine all'ammissibilità del ricorso, va rilevato che la prevalente giurisprudenza di legittimità che si sta formando in relazione all'interpretazione del contenuto dell' articolo 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. penumero , come introdotti dal d.lgs. numero 150 del 2022 , si è espressa nel senso che, senz'altro, quest'ultima previsione si applica anche al processo di legittimità. L'articolo 33, comma 1, lett. d , del d.lgs. numero 150 del 2022, ha inserito nell' articolo 581 cod. proc. penumero , i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali a «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» comma 1-ter b «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» comma 1-quater . Tali disposizioni - le quali, a norma dell' articolo 89, comma 3, del d.lgs. numero 150 del 2022 , si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto 30 dicembre 2022 - sono state adottate in attuazione dei principi e criteri direttivi a il comma 1-ter, di cui all'articolo 1, comma 13, lett. a , della legge di delegazione 27 settembre 2021, numero 134 «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h , dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione» b il comma 1-quater, di cui all'articolo 1, comma 7, lett. h , della stessa legge numero 134 del 2021 «prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza prevedere che, con lo specifico mandato a impugnare, l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione» . Il comma 1-quater, dunque, riguarda esclusivamente l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. Esso stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore di fiducia e di ufficio, quindi , sia depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato con espressa indicazione che l'elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata . Per quanto riguarda il comma 1-quater della norma, si registrano diverse pronunce di legittimità che hanno affermato che sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, entrambi gli specifici oneri formali sanciti dall' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero , novellato dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150. Per tale indirizzo interpretativo, infatti, la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione essa, dunque, non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed è funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione Sez. 5, numero 39166 del 4/07/2023, N., Rv. 285305 Sez. 6, numero 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 Sez. 4, numero 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 02 Sez. 2, numero 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 - 01 Sez. 3, numero 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342 - 01 . Nello stesso senso si è espressa la pronuncia della sezione Seconda penale di questa Corte numero 40824 del 13/09/2023, Rv. 285256 che, in motivazione, quanto alla questione di legittimità costituzionale del comma 1-quater dell' articolo 581 cod. proc. penumero , ha affermato che tale disposizione è astrattamente applicabile anche al ricorso per cassazione, perché risponde all'evidente ratio - ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie - di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla. Non va, poi, trascurato che alcune pronunce recenti reputano applicabile al ricorso per cassazione soltanto uno degli specifici oneri formali previsti dall' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero , novellato dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 e cioè quello relativo al necessario mandato difensivo, non ritenendo che la dichiarazione o l'elezione di domicilio siano atti funzionali all'instaurazione del giudizio di legittimità il quale, per la sua introduzione, non prevede la notifica del decreto di citazione. In ogni caso, a fronte di tale orientamento maggioritario, si registrano pronunce secondo le quali le disposizioni in esame non hanno carattere generale, valevole per tutte le impugnazioni, ritenendo, invece, per i casi specifici esaminati, che queste, comunque, non si applicano alle impugnazioni di ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali articolo 309 - 311, 324 - 325 cod. proc. penumero Sez. 1, numero 29321 del 07/06/2023, P., Rv. 284996 - 01 Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645 - 01 o in materia di esecuzione Sez. 1, numero 43523 del 28/06/2023, Rv. 285396 - 01 , non riguardando gli oneri formali previsti dall' articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. penumero , come novellati dall'articolo 33, comma 1, lett. d , d.lgs. del 2022, numero 150 il ricorso proposto avverso provvedimenti diversi da sentenze ed emessi in materia cautelare o nel giudizio di esecuzione. Con particolare riferimento alla portata generale delle disposizioni in parola, da considerare valevoli, quindi, per tutte le impugnazioni, in motivazione la pronuncia di Sez. 1, numero 43523 del 28/06/2023, Rv. cit., ha dato al quesito risposta negativa, in tal senso indicando, in primo luogo, il riferimento, contenuto in entrambi i commi di interesse, alla strumentalità tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto del mandato ad impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», adempimento pacificamente estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale ed ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso. Al riguardo, in secondo luogo, si è correttamente notato come, in materia di impugnazione, i precetti normativi siano da considerare di stretta interpretazione, ciò che preclude, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini cfr., in particolare, Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, E.N., e Sez. 1, numero 29321 del 07/06/2023, P., entrambe non massimate l'estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla legittimità costituzionale dei nuovi oneri imposti dalla riforma tra le altre, Sez. 5, numero 42414 del 17/10/2023, non massimata che ha ritenuto la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito, ai fini del conferimento del mandato specifico Sez. 4, numero 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01 . Si è osservato, tra l'altro, che il sistema delle impugnazioni introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 , ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole, attuando un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli articolo 24, comma 2, 27, comma 2, 111, comma 1 e 2, 117 comma 1 Cost. e l'esigenza fondata sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo. Le Sezioni Unite di questa Corte, a proposito dell'eliminazione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione differenziato, a seconda delle varie fasi e tipologie di processo Sez. U, numero 8914 del 2017 , precisando che l'effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio, perché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi, a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende anche che al legislatore va riconosciuta discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato Sez. U, numero 8914 del 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 Sez. 6, numero numero 7472/2017, Rv. 269739 Sez. 2, n, 35651/2018, Antonucci, numero m., in tema di ricorso personale . Alle medesime conclusioni si è giunti anche per l'esegesi relativa alla sfera di applicabilità dell' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero tenuto conto dello scopo perseguito dal legislatore, cioè quello di consentire la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell'imputato, nell'ottica di semplificare anche l'attività della Corte di cassazione e garantire la corretta amministrazione della giustizia senza che dai più stringenti requisiti posti dalla norma, a pena di inammissibilità, derivi un pregiudizio per lo stesso imputato dato che, qualora questi sia stato dichiarato assente, in difetto dei relativi presupposti e fornisca la prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo o di non esservi potuto intervenire senza sua colpa, potrà essere rimesso in termini per impugnare e, comunque, ricorrere alla rescissione del giudicato. 2.2. In ogni caso, il Collegio osserva che per tutte le pronunce commentate nella presente sede, è indicata come necessaria, per ritenere l'operatività del descritto onere formale, introdotto dall' articolo 581 comma 1-quater cod. proc. penumero , la sussistenza di una sentenza oggetto di ricorso emessa dopo il 30 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 89, comma 3, d.lgs. numero 150 del 2022, «le disposizioni degli articoli 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. penumero si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto », ossia in data successiva al 30 dicembre 2022, cfr. articolo 99-bis del decreto stesso e l'esistenza di una situazione processuale in cui vi sia stata la declaratoria di assenza, secondo le nuove disposizioni vigenti ex d.lgs. numero 150 del 2022 . Anche le pronunce richiamate, Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, Rv. 284645 e Sez. 1, numero 29321 del 07/06/2023, Rv. 284996, fondano l'espresso indirizzo proprio sulla mancanza di operatività della citata norma in tema di mandato difensivo perché non si procede in assenza e non si ritiene trattarsi di disposizione che opera, in via generale, per tutte le impugnazioni. 2.3. Ai fini di valutare la rilevanza, per il caso al vaglio, della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero e, soprattutto, l'ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della - pacifica - mancata allegazione di mandato difensivo all'impugnazione, il Collegio osserva che, anche secondo il maggioritario indirizzo interpretativo sopra riportato, secondo il quale è condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione il rilascio di mandato difensivo ad hoc, presupposto indefettibile è che si sia proceduto nell'assenza dell'imputato e, per tutte le pronunce richiamate, necessita che oggetto di impugnazione sia una sentenza. 2.3.1. Orbene, nello specifico caso al vaglio, in base alla prospettazione difensiva che impugna, con il secondo motivo di ricorso, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza, sia pure unitamente alla sentenza, si deve rilevare che il momento per far valere detta nullità dell'ordinanza è quello dell'impugnazione, attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha concluso il giudizio dinanzi al Giudice di pace nel senso della nullità assoluta della notifica del decreto di citazione, ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza, con conseguente illegittimità della dichiarazione di assenza che abbia desunto la conoscenza del processo, in particolare, dall'intervenuta elezione di domicilio, Sez. 3, numero 48376 del 9/11/2022, Rv. 284062 - 01 . È pacifico, infatti, che l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio, ai sensi dell' articolo 586, comma 1, cod. proc. penumero , ed è soltanto allora che la motivazione del provvedimento incidentale acquista rilevanza ai fini del gravame Sez. 1, ord. numero 29562 del 29/05/2018, Taurino, Rv. 273347 - 01 Sez. 1, numero 11100 del 07/02/2006, Lazzari, Rv. 233535 - 01, ove si è precisato che la motivazione dell'ordinanza è requisito formale e non sostanziale, posto che la parte dispositiva è quella che realizza il contenuto decisorio . Né, peraltro, dato il contenuto dell'ordinanza in questione declaratoria di assenza dell'imputato e, soprattutto, visto il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, sarebbe possibile impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme Sez. 5, numero 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541 - 01 Sez. 5, numero 27971 del 25/05/2018, De Iulio, Rv. 273546 - 01 . Dunque, reputare inammissibile per mancanza di specifico mandato, detto motivo di impugnazione porrebbe in discussione l'orientamento, sopra richiamato e largamente condiviso, secondo il quale la norma in esame articolo 581, comma 1-quater cod. proc. penumero è considerata di stretta interpretazione ed è limitata ai casi in cui la parte non impugna un'ordinanza ma una sentenza Sez. 1, numero 29321 del 07/06/2023, P., Rv. cit. Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, Rv. cit. Sez. 1, numero 43523 del 28/06/2023, Rv. cit. . A maggior ragione, rileva il Collegio, in un caso, come quello in esame, in cui l'ordinanza in parola non è suscettibile di autonomo, diretto rimedio, ma può essere impugnata solo in un momento differito e, cioè, unitamente alla sentenza. Da ciò consegue che, siccome la regola dell'impugnabilità differita delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali persegue finalità di economia processuale e di concentrazione del giudizio, la disposizione dell' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero va coordinata con il principio espresso dall' articolo 586 cod. proc. penumero in forza del quale l'impugnazione delle ordinanze de quibus deve essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, tant'è che il gravame è comunque ammissibile anche se la sentenza sia impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza. Ciò significa che, in presenza di una connessione sostanziale che si ha quando, come nel caso in esame, l'ordinanza incide sul dispositivo della sentenza, la parte difesa ha diritto ad impugnare l'ordinanza, anche se tale facoltà può esercitare impugnando anche la sentenza. Allora, l' articolo 586 cod. proc. penumero è norma speciale, ratione materiae, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 581, comma 1-quater, stesso codice e, come tale, non richiede l'osservanza di formalità prescritte solo per l'impugnazione della sentenza e non anche dell'ordinanza che sia soggetta a impugnazione differita. Diversamente argomentando, la parte difesa sarebbe privata di una facoltà che la legge espressamente le conferisce e se tale facoltà, per questioni diverse dalla dichiarazione di assenza, può essere coniugata con il deposito di specifico mandato ad impugnare, invece nel caso dell'assenza è la natura stessa dell'impugnazione dell'ordinanza che impedisce, come nel caso in esame, di assolvere all'onere del deposito e soltanto la delibazione sulla legittimità della dichiarazione di assenza può soddisfare i requisiti richiesti dalla legge processuale, senza ricadute negative sul diritto di difesa articolo 24 Cost. . 2.3.2. Osserva, inoltre, il Collegio come, in ordine ai requisito dell'assenza dell'imputato, sia noto che, secondo principi di carattere generale, l'esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone, necessariamente, la regolare instaurazione e prosecuzione di un rapporto giuridico processuale mediante la proposizione di un valido atto, con la conseguenza che l'esame del merito delle questioni sollevate con l'atto d'impugnazione è precluso quando vi sia alla base dell'impugnazione, una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l'inammissibilità nei casi previsti dall' articolo 591, comma 1, cod. proc. penumero impugnazione proposta da soggetto non legittimato o che non abbia interesse alla rimozione dell'atto impugnato non impugnabilità del provvedimento violazione delle disposizioni di cui agli articolo 581, 582, 583 e 585 cod. proc. penumero rinuncia all'impugnazione . Tuttavia, nel caso al vaglio, pregiudizialità ed esame del merito della regiudicanda del ricorso per cassazione corrispondono posto che, per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione - avente ad oggetto, in via principale, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza secondo motivo e, poi, quella derivata della sentenza primo motivo - si deve verificare, necessariamente, l'esistenza o meno dello specifico mandato difensivo e la sussistenza della situazione processuale di assenza, tenuto conto che, comunque, l'indirizzo che reputa applicabile, in via generale, la previsione dell' articolo 581, comma 1-quater cod. proc. penumero al giudizio di legittimità rileva che deve trattarsi di imputato nei confronti del quale si è proceduto in assenza secondo le norme di cui al d.lgs. numero 150 del 2022 . Orbene, le censure prospettate con i primi due motivi di ricorso sono idonee a incidere, anche alla stregua del solco tracciato dall'indicato indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, sull'ammissibilità dell'impugnazione e, dunque, si impone a questa Corte la verifica delle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione eventualmente dipendenti da statuizioni che, ictu oculi, non potevano essere adottate. Invero, nessuno dubita che il diritto dell'imputato alla presenza nel suo processo sia canone fondamentale del due process. L'articolo 14, comma 3, lett. d del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici gli attribuisce in via espressa tale diritto. Anche dall'articolo 6 CEDU e dall'articolo 111 Cost. è ricavabile analoga garanzia, in quanto alla presenza dell'imputato è connaturata la possibilità stessa di difendersi personalmente, di interrogare o far interrogare i testimoni e di farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua del processo. Altrettanto consolidati nella giurisprudenza europea sono i predetti corollari, soprattutto dopo l'entrata in vigore della direttiva 2016/343/UE relativa alla materia de qua e alcuni interventi della Corte di giustizia dell'Unione Europea Corte UE, Sez. 4, 19/05/2022, C 569/20 . La dottrina, in linea con gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato come la presenza dell'imputato non realizza solo il suo diritto ad essere ascoltato, se lo ritiene, prima della decisione del giudice, ma è garanzia dell'effettivo ed efficace realizzarsi del metodo dialettico. Il che non significa che non ci può essere un processo senza imputato, ma solo che l'assenza di quest'ultimo è da considerarsi legittima, in prospettiva europea, a seguito di una rinuncia a presenziare, espressa o tacita, ma comunque inequivoca, assistita da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità e non contraria ad alcun interesse pubblico significativo. Come si esprime l'articolo 8 § 2 lett. a e b della direttiva 2016/343/UE, in tema di condizioni per la legittima celebrazione del processo in assenza, questo può svolgersi a due condizioni che l'indagato o l'imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione lett. a , oppure che l'indagato e l'imputato informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato lett. b . La Corte di Lussemburgo Corte UE, sez. IV, 19/05/2022, C 569/20 , cit. , nell'esprimersi su tale disciplina, ha fatto proprie le conclusioni già raggiunte dalla Corte di Strasburgo dunque, da un lato, vi è la necessità, in via pregiudiziale, della conoscenza effettiva attraverso la vocatio in iudicium della res iudicanda nella sua duplice componente materiale e giur dica, nonché della data e del luogo dell'udienza con il sistema delle notificazioni. Dall'altro, sussiste l'obbligo, per l'Autorità giudiziaria, di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, laddove l'imputato non si presenti, che abbia inteso rinunciare in modo inequivoco al giudizio, anche per facta concludentia che non sia rimasto all'oscuro di esso. E si assimila a tale rinuncia tacita a partecipare il comportamento dell'imputato che, sulla base di indizi precisi ed oggettivi, pur essendo stato ufficialmente informato di essere stato accusato di un reato e, sapendo, quindi, che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo. Occorre, in altri termini, valutare la diligenza dell'autorità pubblica di informare l'interessato ad un processo e la diligenza di cui quest'ultimo abbia dato prova al fine di ricevere tali informazioni. Il Collegio non ignora che la Corte Edu individua un solo caso in cui, pur non realizzandosi queste condizioni, il processo penale in assenza è da considerarsi legittimo, cioè quello in cui l'imputato possa ottenere che la giurisdizione statuisca, nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa a fronte di una procedura svoltasi a sua insaputa. Come si esprime la Direttiva 2017/343 nell'articolo 9, l'indagato e l'imputato assente inconsapevole ha diritto a un nuovo processo, a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove e possa condurre alla riforma della decisione originaria. Tuttavia, come sarà più chiaro in seguito, la rescissione del giudicato, pur necessaria per la compatibilità convenzionale ed europea della disciplina dell'assenza, costituisce, in quanto impugnazione straordinaria, una extrema ratio il decorso del tempo può pregiudicare il diritto alla prova a discarico , che può non collidere con rimedi ripristinatori preventivi compatibili con la disciplina processuale di riferimento. A questo proposito, si osserva che lo stesso d.lgs. numero 150 del 2022 ha introdotto alcune peculiarità legate alla disciplina di fase per il rimedio ripristinatorio al giudizio di appello, ai sensi dell' articolo 604, comma 5-bis, 5-ter, 5-quater cod. proc. penumero Il comma 5-bis disciplina il caso dell'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, ai sensi dell' art 420-bis , comma 1, 2, 3 cod. proc. penumero il giudice di appello, anche di ufficio, dichiara la nullità e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La regressione è esclusa per la sanatoria della nullità, se non è stata eccepita nell'atto di appello e fermo restando, al pari di quanto disposto dall' articolo 489, comma 2, cod. proc. penumero se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. Si conferma l'onere a carico dell'imputato di leale partecipazione al processo e di attivarsi non appena venuto a conoscenza della pendenza del processo, per far valere il suo diritto, evitando così una lungaggine procedimentale. Il comma 5-ter dell'articolo 604 del codice di rito, omologo dell' articolo 489 comma 2-bis cod. proc. penumero prevede il rimedio restitutorio ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, nel caso di assenza dichiarata correttamente, laddove l'imputato provi il caso fortuito, la forza maggiore o altro legittimo impedimento, l'impossibilità di comparire in tempo utile e di non essere riuscito ad una comunicazione tempestiva senza colpa lett. a ovvero nei casi di assenza ex articolo 420-bis , comma 2, 3 cod. proc. penumero , di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto lett. b . In entrambe le situazioni si prevede l'annullamento della sentenza impugnata, con la regressione alla fase che consenta l'esercizio della facoltà da cui si è decaduti articolo 604, comma 5-quater cod. proc. penumero . Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l' articolo 623 cod. proc. penumero , come novellato dal d.lgs. numero 150 del 2022 , riproduce una norma simmetrica all'articolo 604 cit. che aggiunge, infatti, tra le ipotesi di annullamento con rinvio la lett. b-bis. Se l'annullamento riguarda una sentenza di condanna, a fronte di erronea dichiarazione di assenza, si dispone il rinvio al giudice del grado nella fase in cui si è verificata la nullità. Laddove l'annullamento riguardi una sentenza di condanna, a fronte di una corretta dichiarazione di assenza dell'imputato che provi il legittimo impedimento o la mancata conoscenza effettiva, si prevede il rinvio al giudice del grado della fase in cui può essere esercitata la facoltà da cui l'imputato è decaduto. Anche in questo caso, si prevede quale fattore ostativo che risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e delle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. 2.4.3. Tanto premesso, la Corte, nell'ambito del necessario accertamento dei descritti presupposti di ammissibilità dell'impugnazione oggetto del caso in esame, ritiene che vada verificata l'eccepita illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato, verifica dalla quale discende, per quanto sin qui esposto, il giudizio sia sull'ammissibilità del ricorso introdotto in assenza di specifico mandato difensivo all'impugnazione dinanzi a questa Corte, sia quello sulla rilevanza dell'eccezione di illegittimità costituzionale proposta. Orbene, appare evidente dagli atti allegati, in ossequio all'autosufficienza del ricorso, che la declaratoria di assenza, nel caso al vaglio, risulta basata sulla dichiarazione di domicilio presso il difensore di ufficio, nomina non seguita da alcun approfondimento da parte dell'Autorità giudiziaria procedente circa l'esistenza, alla data della verifica della regolare costituzione delle parti davanti al giudice, dell'effettivo rapporto con il difensore nominato. L'esame doveroso degli atti, per la qualità delle eccezioni prospettate Sez. U, 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Sez. U, numero 21 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213, in motivazione consente di rilevare, ictu oculi, quanto alla dichiarazione di assenza impugnata nella presente sede, che 1 il difensore presente all'udienza di discussione dinanzi al Giudice di pace è l'avv. G. Fiorito, indicato come difensore nominato ex articolo 97 comma 4 cod. proc. penumero 2 il difensore di ufficio risulta nominato, in sede di identificazione il 30 gennaio 2022, come domiciliatario, a fronte di un processo che si svolge a carico dell'odierno ricorrente in data 13 aprile 2023 3 il difensore di ufficio nominato, avv. Alisia Ventrella, è assente e l'avv. Fiorito odierno ricorrente è difensore nominato ai sensi dell' articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero nel senso della legittimazione del difensore nominato ai sensi dell' articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero al ricorso per cassazione, Sez. 5, numero 10697 del 16/12/2021 , Torelli, Rv. 282938 - 01 . Orbene, il Collegio rileva che è noto che, in ossequio ai principi dettati dalla sentenza del 28 novembre 2019 Sez. U, ricorrente I. D. M., Rv. 279420 , la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all' articolo 420-bis cod. proc. penumero , dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere, con certezza, che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto, volontariamente, alla conoscenza del procedimento stesso principio espresso con riferimento ad una fattispecie rientrante nella disciplina previgente all'introduzione del comma 4-bis dell' articolo 162 cod. proc. penumero . Nel caso di specie, invece, nell'immediatezza del controllo da cui è scaturito il procedimento a carico dell'imputato, è stata operata nomina del difensore di ufficio, presso il quale sono state effettuate le notifiche dei successivi atti processuali, ai sensi dell' articolo 161 cod. proc. penumero Ciò ha comportato che non vi sia prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato assente né è possibile dedurre, dalla motivazione censurata, con certezza che egli si sia, volontariamente, sottratto a detta conoscenza. Necessaria, invece, per ogni valutazione sul punto, è la verifica preliminare, come indicato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l'indagato, da svolgere da parte dell'Autorità giudiziaria, utilizzando anche elementi ulteriori rispetto alla semplice formale elezione di domicilio. Il verbale di elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è del 2022, dunque formulato in epoca successiva alla riforma dell' articolo 162, comma 4-bis, cod. proc. penumero Tuttavia, alcuna ulteriore ma preliminare indagine risulta, dalla motivazione dell'ordinanza censurata, circa l'effettività del rapporto tra imputato e suo difensore. Tanto, a fronte di un processo che, rispetto al primo atto di identificazione dell'indagato, è iniziato davanti al Giudice soltanto un anno dopo. Del resto, si deve rilevare che la presunzione relativa all'ipotesi di avvenuta elezione di domicilio può essere indicativa, ma non esaustiva rispetto alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato dichiarato assente, nel caso in cui detta elezione di domicilio sia relativa a un difensore d'ufficio, anche dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all' articolo 162, comma 4-bis cod. proc. penumero poiché è sempre necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che sussista l'accertamento della sussistenza di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato Sez. U, ricorrente I. . 2.3.4. Va osservato che detta interpretazione appare conforme ai canoni costituzionali di cui agli articolo 3, 13, 24, 27, 111 Cost. Invero, l'impugnazione rappresenta una delle componenti essenziali del diritto di difesa di cui all' articolo 24 Cost. non a caso la disposizione costituzionale in oggetto tutela l'attività defensionale con l'esplicito riferimento ai diversi gradi del procedimento, nella piena consapevolezza dell'assoluta centralità assunta dai meccanismi di impugnazione nell'ambito del sistema processuale finalizzato a prevenire il rischio di un'ingiusta condanna con conseguente indebita limitazione della libertà personale. Sotto altro aspetto, nel riconoscere il valore della presunzione di non colpevolezza, l' articolo 27 Cost. evoca, in senso contrario, il presupposto della definitività dell'eventuale condanna, con richiamo al possibile ribaltamento nei gradi successivi della sentenza che dovesse essere pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato. La Corte costituzionale, poi, di recente, ha sottolineato che il potere di impugnazione dell'imputato si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa articolo 24 Cost. che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso sent. numero 26 del 2007 , ricordando che, a livello sovranazionale, l'articolo 14, § 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato e reso esecutivo con la legge numero 881 del 25 ottobre 1977, nonché l'articolo 2 del prot. numero 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, garantiscono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, di seconda istanza, proprio a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato cfr. Corte Cost. numero 34 del 2020 . Non va, poi, trascurato che l' articolo 111 Cost. informa anche il regime delle impugnazioni, con l'obiettivo di pervenire, all'esito dei diversi gradi di giudizio, a una decisione corretta e tesa a valorizzare le opposte facoltà di contestazione della decisione di primo grado, nel rispetto del diritto di difesa, ex articolo 24 Cost. Dunque, accedendo a diversa interpretazione, all'esito di una declaratoria di assenza ictu oculi non legittima, il difensore dell'imputato assente e, proprio per tale ragione, non facilmente raggiungibile, dovrebbe attendere, per far valere tale palese illegittimità, che investe proprio la descritta dichiarazione di assenza - dunque uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. penumero - la definitività della condanna e, comunque, introducendo altri rimedi processuali articolo 629-bis cod. proc. penumero , 175 cod. proc. penumero , con conseguente frustrazione anche dell'esigenza deflattiva che, pacificamente, si attribuisce alla Riforma che ha introdotto la norma in esame. Detto epilogo decisorio trova adeguato ancoraggio anche - e autonomamente - nel principio costituzionale della ragionevole durata del processo il quale - al di là della programmatica prospettiva dell'introduzione di istituti acceleratori - resta indiscusso canone di indirizzo ermeneutico, nonché, dalla considerazione del principio ulteriore, che del primo rappresenta indefettibile esplicazione, dell'efficienza ed economia processuale Sez. U, numero 34655 del 28/06/2005, Donati, in motivazione . Nemmeno, poi, va trascurato il principio interpretativo della cd. «ragione più liquida» che consente di definire il giudizio sulla base dell'esame esclusivo di uria questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna valutazione sulle questioni concernenti il merito della regiudicanda. Detto principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile Sez. U civ., sent. numero 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490 Sez. U civ., sent. numero 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504 Sez. U civ., ord. numero 23542 del 18/11/2015, Rv. 637243 , merita di trovare applicazione anche in ambito penale Sez. 1, numero 17850 del 12/01/2017, Castriota, Rv. 270297 - 01 . 2.3.5. Peraltro, il richiamo all'istituto della rescissione del giudicato, pur alla stregua della legittimazione dell'istituto nell'ambito del diritto euro comunitario, non è esaustivo. È noto che l'istituto non si limita, come previsto dall' articolo 175 cod. proc. penumero , a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma gli garantisce la celebrazione di un nuovo giudizio, se la sua mancata partecipazione non sia stata volontaria. Nella lettura offertane dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, nonché con la sentenza delle Sez. U numero 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01, la rescissione del giudicato si pone, dunque, quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Tuttavia, la descritta impostazione finisce per non tenere conto della circostanza che si tratta di rimedio restitutorio soltanto straordinario cfr. Sez. 2, numero 47327 del 3/11/2023, Makhatar, Rv. 285444 che, effettivamente, porrebbe il condannato nelle opzioni processuali tranne quelle ormai del tutto consumate per effetto del decorso del tempo che non è stato in grado di esercitare, ma soltanto dopo la necessaria inutile formazione del titolo esecutivo e/o l'eventuale avvio, a suo carico, dell'esecuzione. Tanto, senza considerare che il nostro impianto costituzionale fonda sulla centralità dei mezzi di impugnazione, nell'ambito di un sistema processuale finalizzato, nel suo complesso, a prevenire il rischio, anche solo eventuale, di un'indebita limitazione della libertà personale. Si osserva, poi, che, nel quadro interpretativo delineato dal Collegio, vi è perfetta correlazione tra il diritto all'impugnazione della condanna di primo grado e la difesa tecnica garantita all'imputato dall' art 24 Cost. , correlazione enunciata e mantenuta, anche alla stregua della riforma di cui al d.lgs. numero 150 del 2022 , dall'articolo 571, comma 3, cod. proc. penumero Secondo detta norma, infatti, conserva la legittimazione a proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento, secondo una continuità assoluta dell'assistenza tecnico-giuridica, ovvero quello nominato a tal fine, fermo restando che l'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta al suo difensore. A fronte di tale previsione generale, viene in rilievo la specifica disposizione di cui all' articolo 581, comma 1-quater cod. proc. penumero , limitata, quanto alla forma dell'impugnazione, al difensore all'attualità, di fiducia o di ufficio del solo imputato assente e sempre che questa abbia ad oggetto una sentenza. Detta norma va, dunque, interpretata con conseguente irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell' articolo 581, comma 1-quater cod. proc. penumero , nel quadro anche della normativa sovranazionale e costituzionale sin qui delineato, nel senso che va ritenuta pregiudiziale la chiesta verifica della legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza per ragioni che appaiono ictu oculi fondate, rispetto alla pronuncia sull'ammissibilità dell'impugnazione con ricorso per cassazione della medesima ordinanza, ex articolo 581, comma 1-quater cod. proc. penumero , unitamente alla sentenza, ove gravata in mancanza di specifico mandato, anche per motivi diversi dalla sussistenza di una legittima dichiarazione di assenza. Ne consegue che, avverso una sentenza emessa dal giudice di pace, impugnabile per cassazione, è ammissibile il ricorso presentato dal difensore di ufficio o dal difensore nominato ex dell' articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , senza il deposito di specifico mandato a impugnare rilasciato dall'imputato per il quale si sia proceduto in assenza, qualora, unitamente alla sentenza, emessa dopo il 30 dicembre 2022, sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza stessa, deducendo che non risultano soddisfatte ictu oculi le condizioni per procedere legittimamente in tal senso. 2.3.5. È appena il caso di osservare che, secondo la prospettazione che vedrebbe sufficientemente garantito il condannato attraverso il rimedio della rescissione del giudicato di cui all' articolo 629-bis cod. proc. penumero , l'interpretazione sin qui proposta non sarebbe irrazionale nemmeno a fronte del caso di eventuale impugnazione, da parte del difensore privo di mandato, limitatamente all'ordinanza dichiarativa dell'assenza, ove questa impugnazione venga rigettata. L'apposito rimedio assicurato dall' articolo 629-bis cod. proc. penumero , infatti, sarebbe precluso per il condannato, per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise con il rigetto , non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate, nemmeno implicitamente, nella precedente decisione definitiva, secondo lo schema del giudicato processuale cd. debole. 2.4. Infine, si deve osservare che, nel caso al vaglio, va riscontrata l'irrilevanza dell'eccepita illegittimità costituzionale dell' articolo 581, comma 1-ter cod. proc. penumero posto che, l'applicazione del citato requisito, nell'atto di impugnazione, dell'elezione di domicilio dell'imputato non può reputarsi relativo al giudizio di legittimità, a cagione dell'espresso riferimento al decreto di citazione a giudizio, indicato nell' articolo 601 cod. proc. penumero , ma non nei successivi articolo 610 e 611, che richiamano soltanto l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore e la cui disciplina non prevede la notificazione di un decreto di citazione a giudizio dell'imputato e delle altre parti private. Gli atti preliminari al giudizio di cassazione articolo 610, commi 1 e 3 cod. proc. penumero prevedono, infatti, soltanto l'avviso ai difensori della data dell'udienza in cui è fissata la trattazione del ricorso. Nessun avviso è dato all'imputato se non nel caso in cui il medesimo sia assistito da difensore d'ufficio abilitato, che ha presentato il ricorso per cassazione. Alla luce di tali considerazioni e della lettera della legge che, come detto, richiama il decreto di citazione, atto assente nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di legittimità non può reputarsi la previsione di cui all' articolo 581, comma 1-ter cod. proc. penumero applicabile al giudizio di legittimità pur facendo, tale disposizione, riferimento all'atto di impugnazione. La norma, peraltro, poiché la disposizione prevede che l'impugnazione sia inammissibile se l'onere è inadempiuto, non può che essere di stretta interpretazione, dato che il superamento del dato testuale creerebbe un ostacolo ad accedere al giudizio di legittimità non previsto dalla legge, con conseguente lesione del diritto di difesa in tal senso Sez. 4, numero 22140 del 03/05/2023, E.N., cit. Sez. 1, numero 29321 del 07/06/2023, P., non mass. . 3. Orbene, difettando, nel corpo della motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza e della sentenza , l'indicazione da parte del giudice procedente della verifica di cui al § 2.3.4., necessaria ai fini di valutare l'operatività, rispetto all'impugnazione in esame, della previsione di cui all' articolo 581, comma 1-quater cod. proc. penumero quanto all'onere della difesa di munirsi di specifico mandato, l'ordinanza impugnata unitamente alla sentenza vanno annullate. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Bari, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, decisione in cui resta assorbita ogni altra doglianza difensiva. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 novembre 2023, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari, in diversa persona fisica.