Note a prima lettura sulle modifiche alla disciplina delle esecuzioni introdotte dal decreto PNRR

Quando nel commentare sinteticamente le modifiche alle esecuzioni introdotte dalla Riforma Cartabia ipotizzai che non fossero le ultime Didone, L'ultima ? riforma dell'esecuzione forzata, in Rivista dell'esec. forzata, 2022, 935 non immaginavo minimamente la quantità delle ulteriori modifiche che in quella materia avrebbe apportato il Legislatore nell'arco di un anno o poco più.

Invero, al libro terzo del codice di procedura civile saranno apportate o lo sono già state con decreto legge le seguenti modificazioni dallo schema di decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024 il testo definitivo sarà approvato dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 60 giorni circa agli articoli 475, 479 , 480, 486,  488, 489, 492, 492-bis, 499, comma 2, 518, comma 6, 521-bis, 524, comma 2, 543, 557 , 582, 587, primo comma, 616, 618, secondo comma, dal decreto legge numero 19 del 2 marzo 2024, in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024 articolo 25 Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi agli articoli 546, primo comma introduzione di soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata, al fine della determinazione dell'importo che il terzo è tenuto ad accantonare a seguito della notifica di un pignoramento , 551-bis inserito ex novo dopo l'articolo 551, su cui v. infra numero 2 , 553 previsione che l'ordinanza di assegnazione sia comunicata dalla cancelleria ai terzi i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale , 630, secondo comma previsione che la cancelleria comunichi l'ordinanza di estinzione, oltre che alle parti, ai terzi pignorati di cui sia noto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o elezione di domicilio digitale speciale nonché alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, articolo 36 e nuovo 169-septies sono previste, poi, norme transitorie v. infra numero 3 Inoltre, modifiche all'articolo 568 c.p.c., in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato sono previste dal d.d.l. A.S. numero 954 all'esame del Senato, in Commissione Giustizia.   Come innanzi anticipato le uniche modifiche già entrate in vigore dal 2 marzo 2024 sono quelle introdotte dal decreto legge numero 19/2024. Tra le disposizioni sopra elencate spicca indubbiamente quella di nuova introduzione di cui all'articolo 551-bis secondo la quale – in estrema sintesi - salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio che, al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del detto termine decennale, il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo. In mancanza della notifica della predetta dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia decennale del pignoramento introdotto dal decreto legge mentre il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi. Tali nuove disposizioni si applicano anche se l'esecuzione è sospesa. Come spiega la Relazione illustrativa, l'intervento  è volto a dettare disposizioni finalizzate a evitare l'instaurazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito, a ridurre il numero dei procedimenti pendenti attraverso la definizione di quelli più risalenti e a liberare risorse rimaste vincolate da lungo tempo pur in caso di soddisfacimento del credito, con vantaggi immediati per i debitori soprattutto nel caso in cui questi ultimi siano pubbliche amministrazioni e per i terzi pignorati in particolare nel caso di istituti di credito . La mancata iscrizione a ruolo alla quale ha cercato di porre rimedio la modifica introdotta dalla legge 26 novembre 2021, numero 206 secondo la Relazione costituisce soltanto una delle possibili ipotesi che determinano un ingiustificato mantenimento di somme vincolate è infatti possibile che la procedura esecutiva, pur iscritta a ruolo, non sia stata coltivata dal creditore per diversi motivi ad esempio perché soddisfatto dal debitore nelle more e di tale circostanza il terzo non sia venuto a conoscenza, così mantenendo il vincolo sulle somme pignorate. In tali casi, il mantenimento del vincolo sulle somme pignorate, oltre a comportare inutili oneri operativi di custodia in capo al terzo, comporta l'ingiustificata sottrazione degli importi vincolati alla disponibilità del debitore esecutato ovvero alla garanzia di eventuali altri creditori del medesimo rimasti insoddisfatti, oltre che la possibile pendenza di procedure per crediti già soddisfatti. Talché il Legislatore ha ritenuto di applicare un meccanismo di inefficacia del tutto analogo a quello già previsto, per la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, dagli articoli 2668-bis e art 2668-ter c.c. La nuova disciplina interviene indirettamente anche su una questione che da tempo agita la dottrina e che concerne l'applicabilità o meno del termine di efficacia del pignoramento previsto dall'articolo 497 c.p.c. anche al pignoramento presso terzi nel senso della inapplicabilità v., per tutti, G. Balena, Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi, in Giusto proc. civ., 2016, 33 ss. , implicitamente confermando l'orientamento prevalente che esclude l'applicabilità dell'articolo 497 c.p.c. Il decreto legge prevede che il nuovo articolo 551-bis c.p.c. da esso introdotto si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. La disciplina transitoria estende il nuovo termine di efficacia anche ai crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 c.p.c. alla data di entrata in vigore del decreto legge, prevedendo che essi cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data predetta unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, comma 1, contenente i dati necessari  per  provvedere  al   pagamento. Gli interessi, poi, riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione predetta. Infine, se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla predetta data di entrata in vigore e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 c.p.c.