Patteggiamento: la pena sostitutiva deve essere già prevista nell’accordo

«È inammissibile il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. al fine di denunciare la violazione dell’articolo 545-bis c.p.p. ovvero l’omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con alcuna delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689, quando tale sostituzione non sia contenuta nell’accordo processuale».

È il principio di diritto espresso dai Giudici di legittimità nella sentenza che dichiara inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore. Circa il motivo di ricorso sulla violazione dell'articolo 545-bis c.p.p., il Collegio rileva che dopo le modifiche introdotte dal d. lgs. numero 150 del 2022 c.d. Riforma Cartabia all'articolo 444 c.p.p., le parti possono includere nel patto processuale anche l'applicazione di una pena sostitutiva. Quindi, solo nel caso in cui nell'accordo processuale venga contemplata la possibilità di applicare una pena sostitutiva il giudice potrà, all'esito della valutazione più ampia dettata dall'articolo 444, comma 3, c.p.p., applicare all'imputato tale pena sostitutiva concordata purché la pena da sostituire sia contenuta nel limite dei 4 anni di reclusione. Nell'accordo le parti devono aver individuato in via specifica e precipua le prescrizioni e gli accordi, altrimenti il giudice potrà sospendere il processo e rinviare ad altra udienza dandone avviso alle parti nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente per poter determinare contenuto e fisionomia della pena sostitutiva. Alla base di tale previsione vi è la ragione per cui «la soluzione adottata dal legislatore appare coerente con il diverso meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio nel rito ordinario e in quello del patteggiamento. Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l'imputato può conoscere l'entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione […]. In caso di patteggiamento, la logica è esattamente inversa e, poiché le parti già conoscono la pena detentiva che sarà applicata, il legislatore richiede che la sua sostituzione sia già inclusa nel patto processuale» cfr. Cass. penumero , sez. VI, numero 30767 del 2023 . Da qui i Giudici esprimono il principio di diritto per cui «è inammissibile il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. al fine di denunciare la violazione dell'articolo 545-bis c.p.p. ovvero l'omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con alcuna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689, quando tale sostituzione non sia contenuta nell'accordo processuale».

Presidente Petruzzellis – Relatore Saraco Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Si impugna la sentenza del 20/10/2023 pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. penumero . 1.1. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento primo motivo , alla sussistenza di un rapporto di specialità tra tentativo di estorsione e maltrattamenti in famiglia secondo motivo e sulla possibilità di applicare una pena sostitutiva alla pena detentiva breve applicata, in violazione dell'articolo 545-bis cod. proc. penumero . 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti dalla legge, a mente di quanto disposto dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero . 2.1. Per quanto riguarda l'omessa motivazione sulla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, va richiamato l'orientamento di legittimità che ha spiegato che “in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 cod., atteso che l'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero , introdotto dalla legge 23 giugno 2017 numero 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», Sez. 6, Sentenza numero 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01 . 2.2. Quanto alla sussistenza di un rapporto di specialità tra il tentativo di estorsione e il reato di maltrattamenti in famiglia a parte la manifesta infondatezza dell'assunto, cfr. Rv. 279670 - 01 , va ricordato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero , l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza», Sez. 4, Sentenza numero 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01 Sez. 2, Sentenza numero 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01 Sez. 5 -, Sentenza numero 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01 . Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame. 2.3. Il ricorrente, infine, denuncia inammissibilmente anche la violazione dell'articolo 545-bis cod. proc. penumero . A tale proposito va considerato che, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 444, comma 1, cod. proc. penumero dal d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, in data antecedente, dunque, all'udienza dibattimentale nel corso della quale le parti hanno raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena 20/10/2023 , le parti possono includere nel patto processuale anche l'applicazione di una pena sostitutiva. Solo in tal caso è consentito al giudice del patteggiamento, all'esito della più ampia valutazione a questo demandata dall'articolo 444, comma 3, cod. proc. penumero insussistenza di cause di proscioglimento, corretta qualificazione giuridica del fatto, applicazione e comparazione delle circostanze, determinazioni in merito alla confisca e congruità delle pene indicate dalle parti , applicare all'imputato la pena sostitutiva concordata, ove le parti ne abbiano indicato specificamente prescrizioni ed obblighi, ovvero, in caso contrario, sospendere il processo e rinviare ad altra udienza, dandone avviso alle parti ed all'ufficio di esecuzione penale esterna competente articolo 448, comma 1-bis, cod. proc. penumero , al fine di determinate contenuto e fisionomia della pena sostitutiva. Il giudice del patteggiamento può, dunque, disporre la sostituzione delle pene detentive brevi contenute entro il limite dei quattro anni di reclusione si veda, l'articolo 20-bis, cod. penumero solo nel caso in cui tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra raccoglimento ed il rigetto della richiesta. E' stato spiegato le ragioni di tale norma, osservando che «la soluzione adottata dal legislatore appare coerente con il diverso meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio nel rito ordinario e in quello del patteggiamento. Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l'imputato può conoscere l'entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria articolo 545-bis, comma 1, cod. proc. penumero . In caso di patteggiamento, la logica è esattamente inversa e, poiché le parti già conoscono la pena detentiva che sarà applicata, il legislatore richiede che la sua sostituzione sia già inclusa nel patto processuale», Cass. Sez. 6 -, Ordinanza numero 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 . Può dunque affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. penumero al fine di denunciare la violazione dell'articolo 545-bis cod. proc. penumero ovvero l'omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con alcuna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, numero 689, quando tale sostituzione non sia contenuta nell'accordo processuale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.