Nel processo civile telematico non si applicano le regole sul deposito cartaceo dei documenti

Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall’articolo 74 c.p.c. secondo cui il fascicolo di parte è suddiviso in due sezioni, l’una destinata agli atti e l’altra ai documenti, ed il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.

In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla banca a sostegno della domanda già proposta in via monitoria, documentazione costituita dagli estratti conto relativi al periodo di vigenza del conto corrente nonché dei relativi estratti conto scalari, prodotta, telematicamente, in quattro file numerati. I fatti di causa La Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza del locale Tribunale di rigetto dell'opposizione spiegata a decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di 206.582,76 €, oltre accessori, pagamento intimato agli appellanti in veste di fideiussori della debitrice principale, fallita. Avverso detta sentenza è proposto ricorso per cassazione. In particolare, con il primo mezzo, rubricato «Violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 74 e 87 disp. att. c.p.c. e all'articolo 9 Decreto 21 febbraio 2011 numero 44 e agli 111 Cost. e 163 c.p.c.», si sostiene, in breve, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere irrilevante che 120 estratti conto prodotti dalla Banca fossero stati depositati telematicamente in quattro file genericamente indicati come «doc. numero 15, numero 16, numero 17, numero 18», il che avrebbe costituito lesione del diritto di difesa degli allora appellanti. L'oggetto del contendere La questione posta dai ricorrenti è se la documentazione prodotta dalla banca a sostegno della domanda già proposta in via monitoria, documentazione costituita dagli estratti conto relativi al periodo di vigenza del conto corrente nonché dei relativi estratti conto scalari, sia stata prodotta, telematicamente, in quattro file abbia dato luogo ad una «evidente ipotesi di inutilizzabilità della produzione documentale». A sostegno della loro tesi, i ricorrenti evocano un precedente giurisprudenziale, secondo cui , come sarebbe testimoniato da un precedente di questa Corte, richiamato in ricorso, secondo cui «Ai sensi degli articolo 74 ed 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere , di guisa che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli» Cass. 30.5.1997, numero 4822 . La soluzione della S.C. Il precedente giurisprudenziale del 1997 evocato dai ricorrenti non è pertinente alla fattispecie in esame, in quanto esso concerne il deposito cartaceo, deposito che ha ben poco a che vedere con il mondo del processo telematico. Il caso in oggetto è, piuttosto, regolato dalle regole tecniche del deposito di atti e documenti in forma telematica si veda in particolare l'articolo 9, d.m. 21 febbraio 2011, numero 44 , che non contemplano l'inserimento di atti e documenti in distinte sezioni del fascicolo di parte atti e documenti sono cioè raccolti in un unico fascicolo informatico, pur sempre di parte, dal momento che non si può «intendere abrogata tacitamente la distinzione codicistica tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte il cui impianto rimane, del resto, confermato anche dopo la riforma introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149, equiparandosi, nel novellato articolo 36 disp. att. c.p.c., la tenuta e conservazione del fascicolo informatico alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo e continuandosi a prevedere, con gli articolo 165 e 166 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c., che i documenti offerti in comunicazione siano contenuti nel fascicolo di parte, nonostante il modificato articolo 87 disp. att. c.p.c. faccia rinvio all'articolo 196-quater per le modalità di produzione dei documenti » Cass., Sez. Unumero , 16 febbraio 2023, numero 4835 . Non trova, invece, applicazione l'articolo 74 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che regola la formazione del fascicolo cartaceo di parte stabilendo nei suoi quattro commi - che gli atti, ossia la citazione, la comparsa, le memorie eccetera, e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte - che sulla copertina del fascicolo di parte debbono essere riportate le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio - che il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento. Due sono gli aspetti posti in evidenza dalla S.C. al fine di caratterizzare la differenza tra la disciplina del deposito cartaceo e quella del deposito telematico. Il primo aspetto è che, con l'avvento del processo telematico, si supera la distinzione tra sezione del fascicolo di parte dedicata agli atti e la sezione dedicata ai documenti, prevista dall'articolo 74 c.p.c., con il collegato articolo 87 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Il secondo aspetto, sul quale i Giudici di legittimità focalizzano l'attenzione, è quello relativo al fatto che il deposito telematico di un atto o di un documento è operazione tendenzialmente irreversibile, poiché la parte che ha effettuato il deposito non ha modo di rimuovere quanto depositato. Ciò rende superfluo, conseguentemente, il «visto» del cancelliere sull'indice dei documenti prodotti, «visto» che la disciplina del deposito telematico non contempla, e che è invece adempimento richiesto, come si è visto, dall'articolo 74 c.p.c. e cioè, poiché con l'inserimento nel fascicolo informatico il documento non può più essere sostituito o alterato ed è liberamente consultabile sia dall'ufficio che dalle parti, viene per conseguenza a cadere il pericolo ― a scongiurare il quale era finalizzato il «visto» ― che i documenti non corrispondano a quelli elencati dalla parte che li ha prodotti. Insomma, la disciplina del processo telematico neutralizza, almeno in linea generale, l'eventualità che atti e documenti non ritualmente prodotti possano all'occorrenza comparire e scomparire dal fascicolo di parte. Lo stesso indice dei documenti ha così perso la sua principale funzione, che era appunto quella di raccogliere il «visto» del cancelliere per garantire che i documenti elencati corrispondessero a quelli prodotti. Il principio di diritto e le sue ricadute nel caso di specie Questo essendo il quadro, la S.C. afferma, dunque, il seguente principio «Nella disciplina del deposito telematico non trovano applicazione le regole dettate dall'articolo 74 c.p.c. secondo cui il fascicolo di parte è suddiviso in due sezioni, l'una destinata agli atti e l'altra ai documenti, ed il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento». Ne segue che nessuna «inutilizzabilità della produzione documentale», categoria che peraltro il codice di rito ignora come categoria generale, può connettersi alla circostanza che la banca abbia effettuato il deposito con le modalità indicate. La circostanza, poi, che la stessa banca, invece di effettuare 120 depositi, ne abbia effettuato soltanto quattro, raccogliendo gli estratti conto in altrettanti blocchi, neppure rileva quale impedimento al dispiegarsi dei diritti di difesa della controparte, dovendosi peraltro precisare che il deposito è stato effettuato nel rispetto di un preciso ordine cronologico tale da facilitare la consultazione della documentazione prodotta. Né d'altro canto i ricorrenti denunciano un qualche obiettivo ostacolo all'esercizio del loro diritto di difesa, al di là di un declamatorio richiamo del tutto fuor d'opera all'articolo 111 della Costituzione, tanto più che, allo stesso modo in cui la Corte d'appello ha aperto i quattro file e controllato il contenuto dei documenti, altrettanto avrebbero potuto fare gli odierni ricorrenti, facendosi carico di analoga elementare operazione. Osservazioni finali Il 30.12. 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della Giustizia del 29.12.2023, numero 217, che detta le regole tecniche previste dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10.10.2022, numero 150 ed aggiorna quelle di cui al decreto ministeriale 21.2.2011, numero 44, emesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29.12.2009, numero 193 in materia di giustizia digitale. Tra le modifiche apportate al D.M. numero 44/2011 va segnalata la possibilità che il deposito telematico si ritiene perfezionato senza l'intervento degli operatori di cancelleria, salvo il caso in cui si verifichino anomalie bloccanti, che tale intervento impongono al fine di superare il blocco del sistema. La nuova formulazione dell'articolo 13 del D.M. numero 44/2011 prevede, infatti, che “Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34”. L'articolo 9 del D.M. numero 44/2011 reca, poi, la disciplina del fascicolo informatico, che “contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico”. La modifica è giustificata – come evidenzia la relazione illustrativa – dall'esigenza di allineamento con le novità introdotte dai d.lgs. numero 149 e 150/2022, in forza dei quali il fascicolo non è più la mera versione digitale di quello originariamente cartaceo, ma è un fascicolo nato in formato digitale.