Non è ammessa la monetizzazione delle ferie non godute per causa imputabile al lavoratore

Il lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, salvo che il mancato godimento sia dipeso da cause a lui imputabili.

L'interessata proponeva ricorso straordinario avverso il provvedimento prot. numero 176943/22 del 16 giugno 2022 con il quale il CIAN respingeva l'istanza mediante la quale la ricorrente chiedeva la corresponsione economica relativa alla mancata fruizione di diversi giorni di licenza ordinaria del militare Tizio precisando che quei giorni non erano stati fruiti in quanto quest'ultimo era cessato dal servizio permanente per inabilità a decorrere dal 22 marzo 2021, giorno del suo decesso . Con il ricorso eccepiva un solo motivo «violazione di legge, erronea applicazione ed eccesso di potere in riferimento agli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica numero 395/1995 , 14 e 55 del D.P.R. numero 254/1999 , 5, comma 8, del decreto - legge numero 95/2012 e 36 della Costituzione . Irragionevolezza ed illogicità». L'Amministrazione resisteva in giudizio asserendo che il mancato godimento delle ferie non fosse riconducibile a indifferibili esigenze di servizio ovvero a ragioni non afferenti alla volontà del dipendente o alla capacità organizzativa del datore di lavoro. Il Consiglio di Stato adito dichiarava infondato il ricorso, asserendo, tra i diversi motivi, che il militare, per sua libera scelta aveva espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria Cons. Stato, sez. I, 14 febbraio 2024, numero 148 . Il principio di diritto affermato dai giudici di Palazzo Spada è il seguente «il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando la loro mancata fruizione sia riconducibile ad esigenze di servizio e non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore. Il mancato godimento delle ferie deve, pertanto, essere dipeso da cause non imputabili al lavoratore» in senso conforme, Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, numero 982 si veda anche Corte Cost. numero 95 del 2016 . Ove, invece, il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie e quindi in assenza di una volontà contraria da parte del datore di lavoro motivata da ragioni organizzative , vige il divieto di monetizzazione di cui all' articolo 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, numero 95 Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, numero 982 in senso conforme anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea Sez. I. 18 gennaio 2024, numero 218/2022 . I giudici di massime cure, nella pronuncia in commento, hanno dichiarato inaccoglibile la censura di violazione della legge, eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità, poiché il provvedimento impugnato contiene l'esplicitazione “chiara e univoca” della ragione posta a fondamento del diniego di monetizzazione delle ferie, ossia la riconducibilità della loro mancata fruizione non ad esigenze di servizio, ma a una libera scelta operata dall'interessato, il quale non ha presentato l'istanza per il loro godimento. Dal decisum in oggetto si evince che le ferie rappresentano un diritto di cui il lavoratore è titolare, in linea con quanto asserito dalla Carta Costituzionale all'articolo 36. Tuttavia, qualora il lavoratore, pur essendo stato posto nella condizione di godere delle ferie in modo effettivo, abbia manifestato la volontà espressa e con piena cognizione degli effetti che ne potessero derivare di non avvalersi di tale diritto non è prevista alcuna monetizzazione. Sussiste, pertanto, sempre il diritto al pagamento delle ferie non godute a meno che il mancato godimento sia dipeso dalla volontà dell'interessato. La giurisprudenza ha individuato dei casi nei quali è dovuta la corresponsione della indennità per ferie non godute ovvero quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per ragioni di causa di forza maggiore ovvero in caso di indifferibili esigenze di servizio . Le predette ipotesi, a rigor di giurisprudenza, possono dare origine alla corresponsione del compenso sostitutivo per il mancato godimento delle ferie.