Il pacchetto di novità approvate in materia di sicurezza stradale

La formulazione legislativa del Codice della Strada costituisce la risultante delle sterminate modifiche - se ne contano 187 - che, nel portare a uno stratificarsi di previsioni - troppo spesso confuse e contraddittorie - hanno manifestato la loro inidoneità a svolgere un’efficace azione deterrente in relazione al consuntivo del drammatico tributo degli incidenti stradali.

In tal senso, il 28 settembre scorso, è stato presentato il disegno di legge ordinario numero 1435, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, che si compone di 5 Titoli, ciascuno suddiviso per Capi, e 18 articoli, al quale sono state abbinate numerose altre proposte di legge, pendente alla Camera. Durante l'esame in corso davanti alla IX Commissione Trasporti, in sede referente, è stato proposto un caleidoscopio di 770 emendamenti si procederà, quindi, all'analisi di quelli, di maggior impatto, che hanno superato l'approvazione. Sul contrasto all'abbandono di animali L'emendamento che introduce il nuovo articolo 1-bis d.d.l. - che segue le modifiche recate in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti - apporta modifiche al reato contravvenzionale di cui all'articolo 727 c.p., prevedendo un'aggravante di un terzo secco, nel caso in cui l'abbandono di animali domestici avvenga “su strada o nelle relative pertinenze” inoltre, se il reato sia commesso mediante l'uso dei veicoli, si applica la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.    L'ars legiferandi, risulta confusa - dove altro, se non su strada, possono abbandonarsi gli animali? - e imprecisa - in caso di oblazione, il reato si estingue, di talché, la sanzione amministrativa accessoria avrebbe dovuto trovare corretta disciplina nell'articolo 224 comma 3, II periodo, c.d.s. Viene, quindi, ulteriormente modificato il comma 1 di entrambi gli articolo 589-bis e 590-bis c.p., recanti i delitti stradali - recentemente estesi a quelli nautici - contro la vita e l'incolumità individuale, introducendo un periodo ai sensi del quale il delitto si applica anche in caso di incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati anche in questo caso, la formulazione risulta confusa e imprecisa l'abbandono deve risultare ascrivibile al conducente o a chiunque?      Sull'uso di apparecchi elettronici durante la guida Un emendamento all'articolo 3, comma 2, lett. b d.d.l., che, nel modificare l'articolo 173, comma 3-bis c.d.s., ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione della patente fin dalla prima violazione, riduce la sanzione pecuniaria da 422 a 250 euro, e da 644 a 350 euro, in caso di ulteriore violazione nel biennio.   Né il d.d.l., né gli emendamenti, si preoccupano, invece, di operare la necessaria riscrittura del II periodo del comma 2 dell'articolo 173, che - in piena violazione della sintassi - prevede che «E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani». Con l'occasione, si sarebbe potuto cogliere l'opportunità di introdurre tra le ipotesi previste dall'aggravante specifica a efficacia speciale di cui al comma 5 di entrambi gli articolo 589-bis e 590-bis c.p., anche l'utilizzo degli apparecchi alla guida.   Sulle limitazioni per i neopatentati Un emendamento all'articolo 5 d.d.l., che, nel modificare l'articolo 117, comma 2-bis, c.d.s., ha esteso la qualifica di neopatentato, ai fini delle previste limitazioni, da 1 a 3 anni dal rilascio della patente B, amplia la possibilità di guida degli autoveicoli da quelli aventi potenza non superiore a 55 kW/t, a quelli aventi potenza fino a 75 kW/t. Sull'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico L'emendamento che introduce modifiche all'articolo 45, comma 6, c.d.s., recepisce la censura di incostituzionalità recata dalla Consulta, con sentenza 18/6/2015 numero 113, nella parte in cui non si prevede che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Un ulteriore emendamento all'articolo 6 d.d.l, introduce all'articolo 142 c.d.s. un nuovo comma 6-ter, ai sensi del quale, nel caso in cui, nell'arco di un'ora, vengano commesse più violazioni ai limiti di velocità, in tratti stradali del medesimo ente, si applicano le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo secco, se più favorevoli, secondo la procedura recata dall'articolo 198-bis, in materia di illeciti reiterati. Sull'accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione L'emendamento che introduce il nuovo articolo 6-bis d.d.l. prevede che, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua della sola laguna di Venezia, possano essere utilizzate apparecchiature di rilevamento, anche per la determinazione della velocità media, che offrano documentazione fotografica o videografica della violazione, senza necessità della presenza degli agenti accertatori - trattasi di una sorta di velox o tutor nautico. Sugli utenti vulnerabili della strada Un emendamento all'articolo 8 d.d.l, estende la definizione di utente vulnerabile - meritevole di particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade - recata dall'articolo 3, comma 1, numero 53-bis, oltre che ai pedoni, alle persone con disabilità, e ai ciclisti, anche ai conducenti di ciclomotori e motocicli, nei confronti della sicurezza dei quali, grazie a un ulteriore emendamento, che modifica l'articolo 208 C.d.S., è estesa anche la quota del 50% dei proventi degli enti locali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie. Sulla circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali L'emendamento che introduce il nuovo articolo 8-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 2-bis all'articolo 175 c.d.s., stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - in deroga alla previsione che vieta la circolazione ai velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 ccomma se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico - ai maggiorenni sia consentito condurre motocicli di cilindrata non inferiore a 120 ccomma se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico. Sulle misure per contrastare il rischio della circolazione contromano   Un emendamento all'articolo 12 d.d.l., introduce un periodo al comma 12 dell'articolo 143 c.d.s. ai sensi del quale, laddove dalla circolazione contromano derivino omicidio o lesioni gravi o gravissime stradali - ipotesi contemplata come aggravante dal comma 5 numero 2 di entrambi gli articolo 589-bis e 590-bis c.p. - si applica anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.  Sulla circolazione fuori dai centri abitati L'emendamento che introduce il nuovo articolo 14-bis d.d.l., previo inserimento di un nuovo comma 1-sexis all'articolo 6 c.d.s., prevede che, per straordinarie esigenze di tutela di particolari luoghi, per non più di 5 mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - previo parere della prefettura - posano istituire delle zone a traffico limitato territoriali, opportunamente segnalate. L'accertamento delle violazioni concernenti il divieto di circolazione, punito dal nuovo comma 12-bis con la sanzione pecuniaria di euro 87, può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lett. g , c.d.s. Sulle modifiche alla legge di depenalizzazione L'emendamento che introduce il nuovo articolo 14-ter d.d.l., introduce un periodo al comma 6 dell'articolo 27 l. numero 24/11/1981 numero 689, ai sensi del quale la maggiorazione di 1/10 a semestre dovuta in caso di ritardo nel pagamento, per le violazioni stradali non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione id est il 60% . L'ipotesi, speciale, che avrebbe trovato miglior collocazione nella sedes materiae del codice della strada, non specifica se il riferimento debba essere alla sanzione edittale o a quella dovuta ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 c.d.s.