Se il veicolo circola con targa regolarmente registrata nello stato estero di appartenenza sebbene in precedenza fosse stato registrato in Italia al P.R.A., non sussiste l’illecito ex articolo 100, comma 12, C.d.S., ma la diversa fattispecie contemplata all’articolo 103 C.d.S.
Il ricorrente, società di trasporto, aveva immesso in circolazione una motrice con annesso rimorchio iscritto al P.R.A. con targhe e documenti intestati alla società stessa. Al momento dell'accertamento, però, i due mezzi risultavano muniti di targa polacca. Secondo l'autorità che ha provveduto a elevare la sanzione, si ravvisava l'ipotesi di circolazione di autoveicolo con targa non propria poiché diversa da quella che identificava articolo 100, comma 12, C.d.S. . Secondo la società ricorrente, però, la violazione contestata non sarebbe stata ravvisabile poiché le targhe dei due veicoli erano regolarmente registrate e rilasciate dalla motorizzazione civile in Polonia e che si trovavano a viaggiare in Italia con un regolare contratto di noleggio temporaneo. Continua ala ricorrente che, semmai, l'unico rimprovero possibile è quello di non aver tempestivamente comunicato al P.R.A. l'esportazione all'estero dei mezzi. Secondo il Giudice di Pace l'opposizione non è fondata. Anche il giudice di appello respinge l'opposizione argomentando che «l'articolo 100, comma 12, codice della strada sanziona “Chiunque circola con un veicolo con targa non propria o contraffatta”, che per targa non propria deve intendersi la targa diversa da quella identificativa del mezzo secondo la legge italiana a seguito della sua immatricolazione». Nel caso di specie, quindi, si ravvisava la violazione contestata poiché le targhe originarie non erano state mai radiate dai registri P.R.A. La società propone ricorso per cassazione lamentando la mancata sussistenza dei presupposti fattuali per l'operatività dell'articolo 100, comma 12, C.d.S. sul presupposto che le targhe dei due mezzi erano state rilasciate dalle competenti autorità polacche e, quindi, la violazione riscontrata non era contestabile. Secondo la società ricorrente la fattispecie sarebbe da ricondurre all'articolo 103 C.d.S., ovvero all'omessa comunicazione al P.R.A. dell'esportazione del veicolo. I Giudici di legittimità ritengono il ricorso fondato. Il Collegio ritiene che la norma exarticolo 100, comma 12, C.d.S. trovi applicazione quando la targa del veicolo appartenga a un altro mezzo o, comunque, sia contraffatta, ma non anche al caso di specie dove le targhe dei due mezzi motrice e rimorchio erano regolarmente rilasciate dall'autorità polacca. Nemmeno, continuano i Giudici, la sanzione può essere ricondotta al fatto che al P.R.A. risultavano registrate ancora targhe italiane precedenti alla nuova immatricolazione, poiché questa incongruenza derivava solamente da un'inerzia del proprietario che non aveva attivato il procedimento di radiazione delle targhe precedenti, illecito sanzionato autonomamente dall'articolo 103 C.d.S.
Presidente Manna – Relatore Bertuzzi Fatti di causa La omissis s.p.a. impugnò, dinanzi al Giudice di pace di Pordenone, il verbale di accertamento e violazione dell'articolo 100, comma 12, del codice della strada, elevato a suo carico dalla Polizia stradale per avere messo in circolazione un complesso veicolare formato da motrice e rimorchio risultante iscritto al P.R.A. con targa e documenti intestati alla società ricorrente, ma munito, al momento dell'accertamento, di targa polacca facente capo alla società omissis . A fondamento della contestazione l'autorità ritenne che il fatto integrasse l'ipotesi di circolazione di autoveicolo con targa non propria, in quanto diversa da quella che, ai sensi delle risultanze del P.R.A. nazionale, identificava il veicolo. A sostegno dell'opposizione la società dedusse che il fatto accertato non integrava la violazione contestata di circolazione di veicolo con targa non propria, atteso che le targhe erano state regolarmente rilasciate dalla motorizzazione civile polacca ai veicoli in questione, a seguito di contratto di noleggio temporaneo della omissis alla omissis , con la conseguenza che il solo rimprovero che le poteva essere mosso era di non avere provveduto a comunicare al competente ufficio del PRA la definitiva esportazione all'estero dei mezzi, al fine della radiazione delle targhe originarie. Il Giudice di Pace rigettò l'opposizione e tale pronuncia venne confermata dal Tribunale di Pordenone, con sentenza numero 87 del 26.1.2018. Il giudice di appello motivò decisione affermando che l'articolo 100, comma 12, codice della strada sanziona “Chiunque circola con un veicolo con targa non propria o contraffatta“, che per targa non propria deve intendersi la targa diversa da quella identificativa del mezzo secondo la legge italiana a seguito della sua immatricolazione e che nella specie doveva ritenersi consumata la violazione contestata, atteso che, non essendo mai intervenuta la radiazione delle targhe originarie, i veicoli circolavano con targhe diverse da quelle loro assegnate. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato, a seguito di ordine di rinnovazione, all'Avvocatura Generale dello Stato il 21. 5. 2019, ha proposto ricorso la società omissis , sulla base di un unico motivo. La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva. Avviato per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria numero 2286 del 2020 la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 100, comma 12, codice della strada, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto applicabile la disposizione menzionata in assenza dei suoi presupposti fattuali. Le targhe rinvenute erano infatti state rilasciate dalle competenti autorità polacche, previa consegna delle relative carte di circolazione e delle targhe originarie, proprio per i veicoli oggetto di accertamento. Si sostiene quindi che, trattandosi di targhe appartenenti ai suddetti veicoli, la violazione contestata non era nella specie configurabile, risultando essa applicabile, oltre che al caso di targhe contraffatte, solo all'ipotesi in cui il mezzo usi targhe altrui, cioè corrispondenti ad altro veicolo. Si sostiene, pertanto, che la fattispecie rientrava nella diversa ipotesi sanzionatoria dell'articolo 103 codice della strada, che sanziona l'omessa comunicazione al PRA dell'esportazione del veicolo, trovando il fatto contestato la sua causa proprio in tale omissione. Il ricorso è fondato. L'articolo 100, comma 12, codice della strada, sanziona la circolazione di un veicolo “munito di targa non propria o contraffatta“. La formula normativa va intesa nel senso che la violazione sussiste quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione. Nel caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti sostenuta dalla ricorrente e risultante dalla stessa sentenza impugnata, l'autocarro con rimorchio condotto dal dipendente della società sanzionata risultava invece munito di targhe rilasciate, a quanto risulta regolarmente, dalla Motorizzazione polacca. E' evidente pertanto che si è al di fuori dell'ipotesi in cui il veicolo circoli non targa non propria, coincidendo le targhe presenti al momento dell'accertamento con quelle assegnate. Né la sussistenza della condotta sanzionata può affermarsi per il solo fatto che nel P.R.A. risultassero ancora registrate le targhe originarie, precedenti alla nuova immatricolazione, atteso che tale circostanza è addebitabile alla mancata attivazione, da parte del proprietario, del procedimento di radiazione delle targhe precedenti, previsto dall'articolo 103 codice della strada e la cui omissione ha una sanzione autonoma, ma non trasforma di per sé l'uso delle targhe nuove nella violazione contestata, non porta cioè a ritenere che quelle presenti non fossero quelle “ proprie “ dell'automezzo. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l'accoglimento della opposizione ed il conseguente annullamento del verbale di contestazione. Le spese di giudizio, liquidate per tutti i gradi in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da omissis s.p.a. ed annulla il verbale di contestazione impugnato. Condanna la Prefettura – UTG di omissis al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, in relazione al primo grado, in euro 1.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, in relazione al grado di appello ed in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge e spese generali.