Il Ministero della Giustizia sulla liquidazione dell'assistenza legale per il testimone di giustizia

Sono pervenute all’attenzione del Ministero della Giustizia, su sollecitazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, alcune istanze di soggetti privati finalizzate ad ottenere l’esecuzione di decreti di liquidazione già emessi, dall’Autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 115 d.P.R. numero 115/2002.

Nella circolare del 21 febbraio 2024, il Ministero della Giustizia ha sottolineato come tra le misure di sostegno economico di cui il testimone di giustizia può beneficiare, è contemplata «l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile» l'articolo 6, comma 1, lett. e , legge numero 6/2018 prevede inoltre espressamente «si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». A riguardo è stata avviata apposita interlocuzione con il Ministero dell'Interno, volta ad acquisire chiarimenti in ordine all'Amministrazione in concreto gravata dell'onere economico relativo alle liquidazioni di che trattasi, dalla quale è emerso che «nulla osti al pagamento con il capitolo 1360, e alla comunicazione agli uffici giudiziari nei termini indicati dalla nota dell'Ufficio legislativo». Con nota prot. DAG numero 20042 del 29 gennaio 2024 si è richiesto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di «valutare ed eventualmente adottare le modifiche necessarie ad introdurre nei modelli SIAMM una specifica voce di spesa che consente il pagamento del compenso dei difensori dei testimoni di giustizia oltre alla sua annotazione sul foglio delle notizie». All'esito delle interlocuzioni, risulta «possibile registrare sul sistema SIAMM il decreto di liquidazione dell'avvocato del testimone di giustizia, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. e Legge 6/2018 e successivamente inoltrarlo, con le modalità già previste, al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti». Infine, dalla circolare si legge che «l'ufficio preposto all'istruttoria delle voci di spesa Ufficio Spese pagate dall'Erario o la diversa articolazione individuata dal Capo dell'Ufficio nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione dovrà registrare sul sistema SIAMM il decreto di liquidazione degli onorari e spese dell'avvocato del testimone di giustizia, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. e Legge 6/2018 e inoltrarlo al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti».

Circolare del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2024