Disapplicabile per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali UE la norma sull'obbligatorietà della mediazione

Con ordinanza 24.11.2023 il Tribunale di Verona disapplica l’articolo 5 comma 1 d.lgs. 28/2010 - che prevede quale condizione per l’esercizio della domanda giudiziale per le controversie ivi elencate l’esperimento della mediazione - in quanto fonte indiretta di costi non contenuti per le parti ed in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.

Il caso L'ordinanza emessa nel corso di un procedimento semplificato di cognizione ex articolo 281-decies c.p.c., a scioglimento della riserva sulle istanze del resistente mutamento del rito e chiamata del terzo , affronta la preliminare questione se la causa, riguardante una domanda giudiziale di risarcimento danni nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, possa ritenersi soggetta alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, a fortiori a seguito dell'entrata in vigore del d.m.150/2023 che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi, comprensivi anche di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria. Premettendo l'irrilevanza del preliminare invito effettuato dalla ricorrente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, in quanto tale tipo di ADR non è alternativo alla mediazione per le controversie di cui all'articolo 5 d.lgs. 28/2010, il Tribunale supera la questione preliminare, disapplicando, per contrasto con i principi fondamentali della UE, la norma che dal 30.06.2023 subordina la procedibilità della domanda giudiziale in materia di “contratto d'opera” al preventivo esperimento della procedura di mediazione, ed autorizzando il resistente alla chiamata del terzo. La soluzione adottata Per far comprendere come si è giunti alla soluzione adottata nella ordinanza in commento - che richiama anche una precedente pronuncia del medesimo Giudice del 28.09.2017 - il Tribunale rammenta che la Corte di Giustizia con la sentenza 14.06.2017 numero 457, ha ribadito in linea con la pronuncia Alassini del 18.03.2010, quali siano i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli articolo 6 e 13 CEDU e dall'articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, le forme di ADR obbligatoria a prescindere dalla  qualità soggettiva delle parti. Per essere compatibile, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la procedura deve soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni non condurre a una decisione vincolante per le parti non comportare un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale sospendere la prescrizione e la decadenza dei diritti in questione non generare costi, ovvero generare costi non ingenti per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.   Sulla base di queste condizioni il Tribunale di Verona ha ritenuto che la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento, non rispetta la condizione da ultimo citata, poiché prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria articolo 8 comma 5 d.lgs. 28/2010 comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Se a ciò si aggiunge il fatto che il d.m. 150/2023 ha introdotto agli articolo da 28 a 32 significative novità in tema di criteri di determinazione  delle spese e dei compensi per le attività di mediazione, per effetto delle quali, come evidenziato nell'ordinanza in commento, il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varierebbe da un minimo di € 364,00 per le controversie di valore più basso ad un massimo di € 1.596,00 per quelle di valore più elevato, ne deriva che nessuno dei predetti importi, anche tenendo conto del vantaggio derivante dal credito di imposta, potrebbe considerarsi poco significativo nel senso indicato dalla Corte di Giustizia. In ragione di queste considerazioni, il Tribunale è giunto a disapplicare al caso di specie, per contrasto con l'articolo 47 della Carta Diritti fondamentali dell'Unione Europea, la norma dell'articolo 5 comma 1 d.lgs. 28/2010, fonte indiretta di costi non contenuti per le parti. Considerazioni finali Anche a prescindere dalla condivisibilità o meno della conclusione contenuta nell'ordinanza in commento, resta il fatto che l'incremento dei costi complessivi della mediazione rischierà di rendere economicamente meno conveniente questa forma di ADR, in particolar modo per le controversie di valore più contenuto.

Rilevato che Prima di esaminare le istanze del resistente mutamento di rito e autorizzazione alla chiamata del terzo occorre affrontare la causa sia soggetta a condizione di procedibilità, tenuto conto che la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, con ricorso depositato il 3 luglio 2023, si fonda sul prospettato inadempimento per negligenza e imperizia del convenuto, di professione avvocato, al contratto di prestazione d'opera professionale assistenza giudiziale che egli aveva concluso con la ricorrente in relazione alla controversia meglio descritta in ricorso, mandato di assistenza che gli era stato conferito. La ricorrente, che si è posta il problema avendo dedicato ad esso un breve paragrafo del ricorso, ha escluso di dover osservare qualsiasi condizione di procedibilità sebbene abbia aggiunto di aver comunque inviato al resistente un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che però non ha avuto riscontro. Contrariamente a tale assunto però la controversia dovrebbe invece ritenersi soggetta a mediazione, alla luce del disposto dell'art 5, comma 2, del d. lgs. 28/2010, come sostituito dall'articolo 7, lette del d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149, che ha ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero delle controversie che devono essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi anche quelle in materia di contratto d'opera, e quindi anche quelle, come la presente, in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale. È opportuno anche chiarire che, se si dovesse arrivare alla predetta conclusione, la circostanza che la ricorrente abbia esperito la negoziazione assistita non la esimerebbe dal soddisfare la condizione di procedibilità poiché tale tipo di Adr non è alternativo alla mediazione per le controversie sopra elencate. A ben vedere però va ribadito si vedano sul punto l'ordinanza di questo giudice del 28.9.2017 come la norma in tema di mediazione sopra citata sia in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, numero 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria. Per comprendere come si giunga a tale conclusione occorre rammentare che la Corte di Giustizia con la sentenza numero 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito, in linea con la sentenza Alassini del 18 marzo 201O, quali siano i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli arti. 6 e 13 della CEDU e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le forme di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti. La Corte di Giustizia ha infatti affermato che un simile giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni 1 non conduca ad una decisione vincolante per le parti 2 non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale 3 sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione 4 non generi costi, ovvero generi costi non ingenti very low costs e frais peau importants secondo le espressioni inglese e francese utilizzate dalla Corte di Giustizia , per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone. Ciò detto, ad avviso di questo giudice, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento , non rispetta la penultima delle predette condizioni poiché, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria articolo 8, comma 5, d. lgs. 28/201O comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. È vero che, stranamente, alla predetta previsione non è stata accompagnata quella sulle conseguenze della eventuale mancata assistenza difensiva ma, anche senza considerare l'unico precedente noto Trib. Torino 30 marzo 2016 , che ha ritenuto che, a fronte di una simile situazione, la condizione di procedibilità non è realizzata, di fatto gli organismi di mediazione richiedono che le parti si presentino agli incontri assistite dai loro avvocati e non danno corso alla procedura se ciò non accade. Sul punto è allora opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza della Corte di Giustizia Ue numero 457/2017, nel ribadire la necessità che la Adr obbligatoria determini costi non ingenti per le parti, non abbia inteso considerare le diverse modalità di svolgimento della procedura che possano essere state previste dalle leggi nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è imprescindibile. Tale osservazione di carattere generale non pare essere smentita dal disposto dell'articolo 141 quater, comma 4, lett. b , del d. lgs. 130/2015, che, in attuazione della corrispondente norma della direttiva 2013/11, esclude espressamente che nelle Adr di consumo i consumatori siano obbligati ad avvalersi di un avvocato. Da esso infatti può desumersi che le norme nazionali che prevedono l'assistenza difensiva obbligatoria, in linea generale, sono compatibili con le procedure di Adr obbligatorie, ma sempre a condizione che non generino costi elevati. Non è dubitabile poi che l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto .della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal D.M. 147/2022. E' appena il caso di precisare poi che il costo per l'assistenza difensiva per le parti rimane significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al primo incontro tenuto conto che il suddetto regolamento non prevede nemmeno un compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicché per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza.Ad un contenimento dei costi di assistenza difensiva non può poi giovare il carattere ampiamente discrezionale dei parametri poiché esso, inevitabilmente, determina soluzioni diversificate mentre per raggiungere quell'obiettivo sarebbe necessaria la fissazione per via normativa di importi fissi inderogabili, ovvero una sorta di calmiere, analogamente a quanto é stato previsto per le spese di mediazione. Si noti che proprio per tener conto dei suddetti aspetti il D.M. 180/2010 aveva stabilito marcate riduzioni del compenso per il mediatore per i casi in cui la mediazione costituisse condizione di procedibilità della domanda giudiziale articolo 16, comma 4, lettera d}, del D.M. numero 180/2010 ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si arresti al primo incontro. Il d.m. 150/2023 ha però introdotto, agli arti. da 28 a 32, significative novità anche in tema di criteri di determinazione delle spese e dei compensi per le attività di mediazione. Infatti ha previsto che si debbano versare per la sola partecipazione al primo incontro, oltre, alle spese vive le spese di avvio, variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00, e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00. Tali importi vanno ridotti di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice. Orbene, anche tenendo conto di tale riduzione, il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varia da un minimo di euro 364,00 euro 80 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 284,00 per il compenso per il difensore per la fase di attivazione per le controversie di valore più basso ad un massimo di euro 1.596,00 euro 226,00 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 1.370,00 per il compenso del difensore per la fase di attivazione per le controversie di valore più elevato. Nel caso di specie, in considerazione del valore della controversia, sarebbe di euro 1.234,00. Nessuno dei predetti importi si può però considerare poco significativo nel senso indicato dalla Corte di Giustizia. Val la pena poi evidenziare che non può influire su tale valutazione la possibile obiezione che, per stimare la convenienza economica della mediazione, occorre tener conto del fatto che le spese sostenute per essa sono utilizzabili come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura. Infatti in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di euro 250,00 ma la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste. Si tratta quindi di una posta incerta sia nell'an che nel quantum mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato. Né potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza del profilo in esame, che i costi sostenuti per la mediazione possono essere recuperati dalla parte che, dopo avervi preso parte, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti sono incerti nell'an e nel quando mentre ciò che la Corte di Giustizia, con le indicazioni sopra riportate, ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio, sia gravata dalla relativa obbligazione. Alla luce delle superiori considerazioni la norma che viene qui in rilievo articolo 5, comma 1, d. lgs. 28/201O , essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tutti i profili fin qui evidenziati non sono stati esaminati dalle decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di negoziazione assistita e in ogni caso la norma del trattato Ue sopra citata è sovraordinata rispetto a quelle costituzionali che possono venire in rilievo nel caso di specie. Venendo ora ad esaminare le istanze del resistente non sì ravvisano, alla luce delle allegazioni delle parti, i presupposti per fissare udienza ex articolo 183 c.p.c. mentre va autorizzata la chiamata del terzo. P.Q.M Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, autorizza il resistente alla chiamata del terzo omissis nel rispetto dei termini di legge e rinvia la causa all'udienza del 14 marzo 2024 h. 9.30