Sul sito di Cassa Forense sono state rese note l’informativa e le modalità con cui si procederà alla riscossione dei contributi minimi per l’anno in corso.
Per il 2024 la riscossione dei contributi minimi obbligatori, ovvero il contributo minimo soggettivo, il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità avverrà secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico. Le prime 3 rare verranno, quindi, riscosse a titolo di acconto sulla base della contribuzione minima relativa all’anno 2023 e non rivalutata. La quarta e ultima rata, invece, che scadrà il 30 settembre 2024, sarà comprensiva della rivalutazione ISTAT, come previsto dall’articolo 21 del Regolamento Unico +5,4% e del contributo di maternità. Per il 2023, con le quattro rate consuete, sono stati riscossi il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità mentre è stata posticipata la riscossione del contributo minimo integrativo ammontante al 31 dicembre 2023 a euro 805,00 diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023 . Le eventuali sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30 settembre 2024, in base a quanto disposto dall’articolo 71 del Regolamento Unico.