Il Comune pubblica online la targa dell'auto non coinvolta nella violazione del CdS: sanzionato dal Garante

La Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto individuato dalla Cassazione con la precedente sentenza numero 19270 del 2021, ha ritenuto che l’esposizione della targa di un veicolo non coinvolto nell’infrazione alla normativa sulla circolazione stradale sul sito internet costituisca profilatura.

Sul sito del Comune, parte resistente in giudizio, erano state pubblicate delle foto relative alla violazione delle norme sulla circolazione stradale nelle quali compariva anche la targa di un veicolo estraneo alla violazione. Il contravventore, stesso e non il proprietario della targa esposta, faceva presente all'Autorità garante per la privacy la suddetta pubblicazione della targa sul sito internet. Il Garante, quindi, infliggeva una sanzione al Comune sottolineando che «tale pubblicazione ha comportato un trattamento di dati personali non pertinenti ed eccedenti il perseguimento delle finalità di accertare la violazione delle disposizioni in materia di segnaletica stradale». A parere del Tribunale, però, il solo elemento della targa senza riferimenti al conducente non rientra tra i dati personali da tutelare secondo quanto disposto dal d. lgs. numero 196 del 2003, di conseguenza ritiene infondato il provvedimento del Garante dichiarando la nullità della cartella di pagamento. Il ricorrente ritiene che il Tribunale nell'accogliere il ricorso promosso dal Comune, abbia fornito un'interpretazione non corretta dell'articolo 4 Regolamento UE numero 2016/679. Infatti, la targa dovrebbe a tutti gli effetti rientrare nel concetto di dato personale cui fa riferimento l'articolo 4, comma 1, lett. b e c del d. lgs. numero 196 del 2003 nonché nel principio enunciato dalla Cassazione Cass. civ., numero 19270 del 2021 secondo cui «si intende per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e per “dati identificativi”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato». Oltretutto, sottolinea il ricorrente, questo stesso principio di diritto è stato applicato dal Tribunale per annullare la sanzione del Garante, seppur affermando non che la targa non è un dato personale, ma che dalla stessa non è necessariamente possibile risalire al nominativo del conducente cui contestare l'infrazione. Il Collegio ritiene il ricorso fondato. I Giudici richiamano il principio di diritto, già ricordato poc'anzi, che ha ritenuto la targa automobilistica come dato che permette di identificare il proprietario e che questo assume un rilievo decisivo in materia di protezione dei dati personali cfr. Cass. civ., numero 19270 del 2021 specificando che seppur sia vero che dalla targa è possibile risalire al soggetto intestatario che, in astratto, potrebbe non essere l'effettivo utilizzatore, è d'altro canto vero che «in una percentuale statisticamente preponderante [è] un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo fattispecie in cui era stato contestato ad una società di aver trattato dati personali degli utenti[…] .» Secondo il Collegio la decisone del Tribunale non si è conformata al principio di diritto e, di conseguenza, la decisione deve essere cassata. Questo anche alla luce del rilievo che la targa dell'autoveicolo, nel contesto del più ampio rilievo fotografico, è idonea a consentire la profilazione del soggetto. Il Tribunale, dunque, in sede di rinvio dovrà verificare se «tale trattamento abbia esorbitato i principi e le modalità fissate negli articolo 3,11,18 e 19, del d.lgs. numero 196/2003, dovendo assumere rilievo la circostanza che il numero di targa, che poteva condurre all'identificazione del terzo proprietario, venne comunicato all'esterno mediante l'esposizione in una fotografia documentante l'infrazione altrui con indicazioni di tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura. In relazione a tale complessivo trattamento, si dovrà accertare se ricorreva la necessità del trattamento per il perseguimento delle finalità proprie dell'atto adottato, se ricorreva un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite articolo 11, comma 1,lett. d del Codice e se poteva avere ingresso la fattispecie derogatoria ex articolo 24, comma 1, lett. a , c del d.lgs. numero 196/2003 se la fattispecie, ricadeva o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, comma 2 […]».

Presidente Genovese – Relatrice Tricomi Rilevato che 1.- Il Comune di omissis , in persona del Sindaco p.t., ha presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di Padova avverso la cartella esattoriale numero omissis , emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata in data 26 febbraio 2020 per l'importo complessivo di euro 27.197,88, riferibili in particolare al verbale di contestazione amministrativa del 27 maggio 2015 emesso dal Dipartimento Attività ispettive e sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali da ora in avanti, “Garante” . La vicenda trae origine dalla pubblicazione nel sito internet del Comune di omissis di documentazione fotografica relativa alla violazione delle norme del Codice della Strada in cui compariva ed era leggibile anche la targa di un veicolo estraneo alla violazione. Il Garante per la Privacy, a seguito di segnalazione proveniente non dal titolare del dato interessato ma dallo stesso contravventore, ha emesso un provvedimento a carico del Comune di omissis , odierno ricorrente opponente, ritenendo che “tale pubblicazione ha comportato un trattamento di dati personali non pertinenti ed eccedenti il perseguimento delle finalità di accertare la violazione delle disposizioni in materia di segnaletica stradale”. Il Tribunale di Padova, dopo avere rimarcato la genericità della motivazione e dell'oggetto della violazione, ha osservato che l'unico elemento oggetto di pubblicazione considerato dal Garante lesiva di dati personali, era consistito nel numero di targa di un veicolo non interessato dal procedimento di accertamento della violazione del Codice della strada ad opera della Polizia Locale. Su tale premessa, il Tribunale ha affermato che l'elemento del numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, non poteva farsi rientrare nel novero dei dati personali meritevoli di tutela da parte del d.lgs. numero 196/2003 e succ. mod., richiamando Cass. numero 18500/2018. Sulla scorta di detto precedente, il Tribunale ha ritenuto infondato nel merito il provvedimento emesso dal Garante e ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento in discussione, condannando il Garante alle spese di giudizio. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha proposto ricorso con mezzi per conseguire la cassazione della sentenza impugnata. Il Comune di omissis ha replicato con controricorso seguito da memoria. È stata disposta la trattazione camerale. Considerato che 2.- Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 4 del Regolamento UE numero 2016/679. Secondo il ricorrente il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso spiegato dal Comune di omissis sul presupposto – ritenuto erroneo dal ricorrente - che la targa del veicolo appartenente al terzo pubblicata on line non costituisse un dato personale. Sostiene il Garante che la targa di un autoveicolo è da annoverarsi pacificamente tra i dati personali perché, sul piano normativo, ai sensi del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 4, comma 1, lett. b e c , si intende per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e per “dati identificativi”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato Cass civile numero 19270/2021 . Lamenta che sia stato falsamente ed erroneamente applicato anche il principio di diritto enunciato nella sentenza ritenuta dirimente dal giudicante, la quale - a parere del ricorrente - non afferma che la targa di un autoveicolo non è un dato personale ma, con riferimento al caso affrontato, che la targa dell'autoveicolo non necessariamente consentiva di conoscere il nominativo del conducente, cui contestare l'infrazione. Il controricorrente deduce che il precedente invocato riguarda altra fattispecie. 3.1.- Il motivo è fondato e va accolto. 3.2.- In via preliminare è opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento di dati personali avvenuto nel maggio 2015, al caso in esame si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196 nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, numero 101 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 articolo 99, comma 2, del Regolamento . 3.3.- Va ricordato che questa Corte ha già affermato che la targa automobilistica è un dato che consente la identificazione diretta del proprietario e che ciò che assume rilievo decisivo, in materia di protezione dei dati personali è dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica, in presenza di condotte astrattamente riconducibili nell'alveo del trattamento Cass. numero 19270/2021 sia pure con la precisazione, in fattispecie concernente l'impiego di parcometri evoluti atti a registrare targa e localizzazione del veicolo in sosta, che «Nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell'intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l'effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un soggetto diverso dall'effettivo proprietario, il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo fattispecie in cui era stato contestato ad una società di aver trattato dati personali degli utenti, raccolti attraverso una certa tipologia di parcometri, senza essere stata previamente nominata quale sub-responsabile per il trattamento e, dunque, in assenza dei requisiti di interesse pubblico che insistono in capo al titolare effettivo del trattamento stesso .» Cass. numero 35256/2023 . 3.4.- La decisione, che non si è conformata a questi principi risulta, pertanto, errata e la decisione va cassata. 3.5.- Nel caso di specie, infatti la visualizzazione della targa dell'autoveicolo in questione, estraneo alla violazione contestata, si colloca nell'ambito di un più ampio rilievo fotografico che, unitamente agli altri elementi confluiti nello stesso luogo ed ora della ripresa e rappresentazione del contesto globale in cui era evidenziata la violazione riscontrata a carico del veicolo contravvenzionato , appare idoneo a consentire una profilazione, senza che sia stato nemmeno accertato che ciò poteva essere funzionale o necessario alla compiuta esecuzione del controllo amministrativo. 3.6.- Ne consegue che, in sede di rinvio il Tribunale, a fronte del trattamento della targa dell'autoveicolo di proprietà di un terzo, connesso all'accertamento dell'infrazione commessa dal conducente di altro veicolo, dovrà verificare se tale trattamento abbia esorbitato i principi e le modalità fissate negli articolo 3,11,18 e 19, del d.lgs. numero 196/2003, dovendo assumere rilievo la circostanza che il numero di targa, che poteva condurre all'identificazione del terzo proprietario, venne comunicato all'esterno mediante l'esposizione in una fotografia documentante l'infrazione altrui con indicazioni di tempo e di luogo, idonee a consentire una profilatura. In relazione a tale complessivo trattamento, si dovrà accertare se ricorreva la necessità del trattamento per il perseguimento delle finalità proprie dell'atto adottato, se ricorreva un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite articolo 11, comma 1,lett. d del Codice e se poteva avere ingresso la fattispecie derogatoria ex articolo 24, comma 1, lett. a , c del d.lgs. numero 196/2003 se la fattispecie, ricadeva o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 25, comma 2, che stabilisce «2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.» 4.- In conclusione, il ricorso va accolto la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, per il riesame alla luce dei principi enunciati e la liquidazione delle spese anche del presente giudizio. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 52. P.Q.M. - Accoglie il ricorso - Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Padova, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.