Elezioni forensi: quando può essere “aggirato” il limite del doppio mandato consecutivo?

Con sentenza numero 215 del 25 ottobre 2023, il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato il tema del limite del doppio mandato consecutivo, in caso di elezioni forensi, che non può essere aggirato con dimissioni strumentali.

Secondo l'articolo 3, l. numero 113/2017, in tema di elezioni forensi, «il divieto di terzo mandato consecutivo non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l'elettorato c.d. “cristallizzazione della rappresentanza” , che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare». In particolare, tenendo conto del bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco e considerando molte precedenti sentenze dello stesso CNF, si evidenzia che «il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso». Il CNF specifica che tale principio va tuttavia contemperato con l'esigenza di evitare un abuso del diritto, «che ricorre allorché le dimissioni siano meramente strumentali ad aggirare il limite del doppio mandato consecutivo e quindi non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni, ma l'opzione sia appunto il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità, con evidente frustrazione della ratio posta a fondamento del citato divieto».

CNF_sentenza numero 215/2023