Con gli ultimi due provvedimenti pubblicati tramite il canale Filodiretto, il Ministero della Giustizia è intervenuto sul tema della riscossione del contributo unificato in caso di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti e dell'Ufficio competente per il recupero crediti in materia di provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti.
Contributo unificato in caso di definizione agevolata delle liti Il Provvedimento 20 febbraio 2024 precisa che «il contribuente che voglia beneficiare della sospensione del giudizio tributario pendente è tenuto a depositare dinanzi all'autorità giudiziaria, ivi compresa la Corte di Cassazione, apposita istanza in cui dichiari di volersi avvalere della definizione agevolata della lite nonché, entro il termine definito ex lege, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Ove il contribuente non provveda a tale incombente, al termine della lite l'Ufficio giudiziario pronuncerà la sentenza che definisce il giudizio laddove il provvedimento abbia dato atto, nei casi previsti dalla legge, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, la cancelleria dovrà dare corso al recupero nei confronti del contribuente-soccombente». Recupero crediti in materia di provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti Nel Provvedimento 9 febbraio 2024 si legge che «la materia dell'esecuzione delle pene concorrenti risulta regolata dall'articolo 7 della Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia - stipulata ai sensi dell'articolo 1, commi 367 ss, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 Ogni modifica della Convenzione è di competenza della Commissione Paritetica, ai sensi dell'articolo 4 del documento convenzionale».