Chiarimenti da Filodiretto sul regime fiscale dei procedimenti instaurati da Agenzia delle entrate-riscossione

Con provvedimento datato 9 febbraio 2024, il Dipartimento per gli affari di giustizia ha risposto ad alcuni quesiti volti a chiarire il regime fiscale dei procedimenti promossi dall’Agenzia delle entrate-riscossione.

Ecco i quesiti sollevati nelle procedure esecutive attivate da ADER per il recupero delle entrate iscritte a ruolo, trova ancora applicazione l'articolo 157 d.P.R. numero 115/2002 o deve essere applicato l'articolo 158 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, considerato che, con l'articolo 22 d.l. numero 34/2023, l'Agenzia delle entrate-riscossione è stata inclusa tra le agenzie fiscali che godono della prenotazione a debito delle spese processuali? nei procedimenti di appello promossi da ADER, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 13, comma 1-quarter, d.P.R. 115/2002?   Rispondendo al primo quesito, la Direzione generale ritiene che «alle procedure esecutive attivate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riscossione coattiva di tutte le entrate iscritte a ruolo si applichi il criterio della prenotazione a debito delle spese relative al contributo unificato, alle notifiche a richiesta d'ufficio e ai diritti di copia secondo le modalità e i criteri fissati dagli articolo 48 d.P.R. numero 602/1973 e 157 d.P.R. numero 115/2002». Per quanto concerne il secondo quesito viene sottolineato che «la risposta sia fornita dallo stesso articolo 48 d.P.R. numero 602/1973. In tale articolo si ribadisce infatti che il recupero delle tasse e dei diritti dovuti per gli atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono recuperati “nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario” e che il concessionario ne risponde in proprio solo se abbandona il procedimento di riscossione coattiva per intervenuto pagamento del credito sorte capitale . Identico principio si ritiene debba trovare applicazione con riferimento all'articolo 157 del d.P.R. numero 115 del 2002, in quanto l'articolo 234 del medesimo testo unico che, come detto, disciplina la riscossione delle spese per la procedura esecutiva attivata dal concessionario per il recupero delle entrate iscritte a ruolo, richiama espressamente l'articolo 48 del d.P.R. numero 602 del 1973». Alla luce di tali considerazioni il provvedimento chiarisce che «pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. numero 115/2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo».