«In tema di patteggiamento, la rinuncia a far valere la prescrizione di uno dei reati della continuazione criminosa non può essere desunta dall’inclusione, nel calcolo ex articolo 81 cpv, anche dalla quota di sanzione abbinata al reato prescritto, in quanto l’articolo 157, comma 7, c.p. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti».
La Cassazione espone il principio di diritto appena enunciato pronunciandosi su un ricorso presentato da un soggetto condannato per i reati di bancarotta fraudolenta semplice in continuazione fallimentare. Nel ricorso l'imputato eccepisce la violazione dell'articolo 129 c.p.p. e 161 c.p. poiché la rinuncia alla prescrizione deve essere dichiarata esplicitamente e personalmente dall'imputato cfr. Sez. Unite numero 18953 del 2016 . Il Procuratore Generale chiede l'annullamento della sentenza con rinvio dato la statuizione delle Sezioni Unite numero 19415 del 2022. I Giudici di Legittimità rilevano che il ricorrente non aveva rinunciato personalmente ed espressamente alla prescrizione e, di conseguenza, i giudici di appello avevano l'obbligo di pronunciare l'estinzione del reato ex articolo 129 c.p.p. per il decorso dei termini di prescrizione. Invece la Corte di Appello nel valutare la rinuncia del ricorrente a tutti i motivi di appello eccetto che quello riguardante la dosimetria, vi ha ricompreso anche la rinuncia a far valere l'estinzione del reato per decorso del tempo. Il Collegio non ritiene condivisibile questa decisione anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite numero 19415 del 2022 che hanno stabilito che «nei confronti della sentenza resa all'esito del concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza». Inoltre, le Sezioni Unite precisano che «la formulazione della richiesta di concordato in appello non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi» confermando così quanto già stabilito dalle Sezioni Unite numero 18953 del 2016. Si rileva anche che il consenso prestato dall'imputato al patteggiamento o alla proposta del PM non equivalgono alla rinuncia alla prescrizione poiché l'articolo 157, comma 7, c.p.p. la richiede in forma espressa senza equipollenti. Anche perché, sottolineano i Giudici, rinunciare alla prescrizione è esercizio di uno dei poteri inerenti il diritto di difesa e che quindi «la rinuncia implica […] opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione». La rinuncia alla prescrizione è, quindi, un diritto personalissimo e come tale da doversi esercitare personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma non esercitabile dal difensore in nome e per conto del proprio assistito. Consegue, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza.
Presidente Catena – Relatrice Brancaccio Ritenuto in fatto 1. C.L. ricorre, tramite il difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, accogliendo la richiesta di concordato in appello ex articolo 599-bis cod. proc. penumero , lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice a lui ascritti ai capi A, B, C, in continuazione fallimentare, senza dichiarare la prescrizione dell'imputazione di bancarotta semplice prevista dal capo B, pur se intervenuta prima della pronuncia d'appello, sul presupposto che la richiesta di concordato equivalga a rinuncia a far valere tale causa di estinzione del reato per il decorso del tempo. Il ricorrente eccepisce violazione dell'articolo 129 cod. proc. penumero e dell'articolo 161 cod. penumero evidenziando come la rinuncia alla prescrizione, per giurisprudenza costante e recente della Corte di cassazione, deve essere dichiarata esplicitamente e personalmente dall'imputato si richiamano le sentenze Sez. U, numero 18953 del 2016, Piergotti e, tra le altre, la sentenza massimata Sez. 1, numero 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384 . 2. Il Sostituto Procuratore Generale, Perla Lori, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite numero 19415 del 2023. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente non aveva rinunciato espressamente e personalmente o a mezzo di procuratore speciale alla prescrizione, sicché il giudice d'appello non poteva sottrarsi al dovere di dichiarare l'estinzione del reato di cui al capo B, intervenuta prima della sua decisione, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. penumero , per il decorso del termine di prescrizione massimo. La sentenza d'appello, invece, nel prendere atto della rinuncia del ricorrente a tutti i motivi d'appello diversi da quello sulla dosimetria, in relazione al quale egli aveva proposto istanza di concordato ex articolo 599-bis cod. proc. penumero includendo nel calcolo della pena per il reato continuato anche il reato di cui al capo B la contestazione ex articolo 217 l. fall. , ha inteso tale inclusione come equivalente ad una rinuncia a far valere la sua estinzione per il decorso del tempo. Ebbene, il Collegio ritiene che tale deduzione non sia condivisibile, alla luce del principio - che intende ribadirsi - secondo cui, in tema di concordato sulla pena, con rinuncia agli altri motivi di appello, previsto dall'articolo 599-bis cod. proc. penumero , l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'articolo 157, comma 7, cod. proc. penumero , deve avere forma espressa ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione Sez. 1, numero 51169 del 11/6/2018, Porrà, Rv. 274384 , Le stesse Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U, numero 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, hanno di recente stabilito che, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza, risolvendo una fattispecie in cui - come nel caso in esame - non era stato formulato un precedente motivo d'appello, esplicitamente dedicato a far rilevare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Sottolineano le Sezioni Unite che la formulazione della richiesta di concordato in appello non costituisce rinuncia alla prescrizione del reato eventualmente già verificatasi, ritenendo di confermare la linea interpretativa già stabilita da Sez. U, numero 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333, per quanto riferita all'ipotesi di applicazione di pena ex articolo 444 cod. proc. penumero La sentenza Fazio ritiene di centrale rilievo l'argomento espresso da Sez. U, Piergotti che designa l'irrilevanza della specialità del rito ex articolo 444 cod. proc. penumero allorquando saggia la tenuta del principio affermato in tema di rinuncia alla prescrizione rispetto ad esso, osservando che la differenza strutturale rispetto al rito ordinario «non è, però, tale da comportare, per il patteggiamento, un regime differenziato in tema di rinuncia alla prescrizione, posto che la norma di cui all'articolo 157, settimo comma, cod. penumero , è disposizione di carattere generale, valida per tutti i casi e moduli procedurali, senza eccezioni o diversificazioni di sorta». Ed infatti, la pronuncia Piergotti ha evidenziato come, in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'articolo 157, comma 7, cod. penumero richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. Le Sezioni Unite richiamano l'attenzione degli interpreti sul fatto che la rinuncia alla prescrizione penale ha natura di atto dismissivo gravido di conseguenze per l'imputato per tale ragione deve essere formulata espressamente. Rinunciare ad un diritto già maturato, ossia a quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale, significa - secondo la sentenza Piergotti - esercitare il diritto al processo e, quindi, alla prova, nell'ambito dell'inalienabile diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 Cost., in sintonia, peraltro, con la presunzione di innocenza, di cui all'articolo 27, secondo comma, della stessa Carta costituzionale, ed all'articolo 6, par. 2, CEDU. Affermano, quindi, le Sezioni Unite che «la rinuncia implica opzione per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione». Le importanti conseguenze, per le sorti dell'imputato, che conseguono alla rinuncia alla prescrizione, radicano la convinzione del massimo collegio che essa rientri nell'alveo dei diritti personalissimi , che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, cod. proc. penumero , in nome e per conto del suo assistito si cita Sez. 1, numero 21666 del 14/12/2012, dep. 2013, Gattuso, Rv. 256076 . 2.1. Le medesime argomentazioni sin qui esposte sono state di recente messe in campo da Sez. 5, numero 33266 del 9/5/2023, Pane, Rv. 284990, per decidere, a contrario, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. penumero con cui si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'articolo 157, comma settimo, cod. penumero Nella fattispecie, infatti, la rinuncia a far valere la prescrizione si è ritenuta operata con lei rinuncia al motivo sul punto, intervenuto dopo il maturare della causa estintiva, trattandosi in tal caso di rinuncia espressa, effettuata a mezzo di procuratore speciale, quindi nel rispetto delle forme proprie della natura personalissima dell'atto ai sensi dell'articolo 157, comma 7 cod. penumero , e con la finalità specifica di ottenere la quantificazione della pena concordata anche in conseguenza della rinuncia a far valere la prescrizione. 2.2. Alla luce dell'analisi della questione posta al Collegio, deve affermarsi il principio seguente in tema di patteggiamento, la rinuncia a far valere la prescrizione di uno dei reati della continuazione criminosa non può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex articolo 81 cpv., anche della quota di sanzione abbinata al reato prescritto, in quanto l'articolo 157, comma 7, cod. penumero richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. 3. La fondatezza del ricorso determina l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio, limitatamente al reato di cui capo 217 l.fall., perché estinto per prescrizione. Di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio anche nel resto della medesima sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per quanto di competenza, dovendo ritenersi caducato anche l'accordo complessivo sulla pena, con necessità per le parti di rinegoziarlo in ordine ai reati residuo ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari Sez. 6, numero 41461 del 12/9/2019, Baglio, Rv. 276803 Sez. 6, numero 16192 del 16/3/2021, Di Maria, Rv. 280881 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui capo 217 l.fall., perché è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio, nel resto, la medesima sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per quanto di competenza.