Smette di pagare le bollette perché il fornitore non ha trasferito la linea telefonica: per la Cassazione ha ragione il cliente

Il nodo processuale che la Corte si trova ad affrontare in questo caso riguarda la ripartizione dell’onere probatorio a fronte dei disservizi lamentati dal cliente in sede di richiesta di indennizzo e risarcimento dei danni subiti per perdita della clientela.

Il protagonista di questa vicenda giudiziaria aveva chiesto al fornitore e gestore della linea telefonica il trasferimento di quest'ultima, nonché del servizio internet, presso la nuova sede della propria azienda. Il fornitore aveva disattivato la vecchia linea ma dopo 10 giorni aveva comunicato di non poter procedere al trasferimento richiesto per impedimenti tecnici. Precisava dunque che era necessaria l'attivazione di una nuova linea presso la nuova sede per poter poi effettuare la migrazione del vecchio numero. Dopo aver così provveduto, l'uomo chiedeva quindi la migrazione ma, non essendo avvenuto il trasferimento ed avendo per di più servizi meno efficienti sul nuovo numero, aveva sospeso i pagamenti richiesti, dopo aver inoltre scoperto che il vecchio numero era stato assegnato ad altro utente. Il fornitore aveva quindi sospeso il servizio e l'utente aveva convenuto in giudizio la società domandando l' indennizzo di cui al d.m. numero 197/1997 e alle condizioni generali di contratto per il ritardato e anzi mancato trasferimento della linea, oltre al risarcimento dei maggiori danni . La domanda veniva però rigettata sia in primo che in secondo grado. La questione è così approdata dinanzi alla Cassazione. Le doglianze del cliente trovano condivisione da parte dei Supremi Giudici. In tema di contratto di somministrazione , infatti, «l' onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte» Cass. civ. numero 3996/2020 . Lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d'inadempimento, «risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento , ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento ». Tornando al caso di specie, la pronuncia non condivide la decisione dei giudici d'appello laddove hanno ritenuto «non gravemente inadempiente» la società in base a mere giustificazioni riferite a impedimenti tecnici la cui dimostrazione è totalmente mancante. Inoltre, la morosità del cliente è successiva rispetto all' inadempienza della società. La Cassazione accoglie in conclusione il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio al giudice dell'appello.

Presidente Sestini – Relatore Porreca Rilevato che B.D. ricorre, sulla base di sette motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza numero 182 del 2022 della Corte di appello di Caltanissetta, esponendo, per quanto qui importa, che a metà del mese di Febbraio 2010 aveva chiesto al fornitore e gestore omissis s.p.a., poi omissis s.p.a., il trasferimento della linea telefonica, e per il servizio internet, presso la nuova sede della propria azienda di servizi per impresa con lettera del 26 marzo 2010 la omissis , dopo aver disattivato la precedente linea 10 giorni prima, aveva comunicato di non poter trasferire come richiesto il numero della linea in oggetto, con i relativi servizi contrattuali, per impedimenti tecnici la omissis aveva comunicato che era necessaria, comunque, l'attivazione di una nuova linea, presso la nuova sede, per poi poter effettuare la migrazione del vecchio numero il deducente aveva quindi chiesto nuovamente la migrazione dopo l'attivazione del nuovo numero ma, non essendo avvenuto il trasferimento e anzi avendo sul nuovo numero servizi meno efficienti, aveva sospeso i pagamenti richiesti, dopo aver scoperto anche che il vecchio numero era stato assegnato ad altro utente la omissis aveva quindi sospeso l'erogazione dei propri servizi il deducente aveva quindi convenuto in giudizio la società OMISSIS domandando l'indennizzo di cui al d.m. numero 197 del 1997 e all'articolo 26 delle condizioni generali di contratto, per il ritardato e anzi mancato trasferimento della linea il risarcimento dei maggiori danni per la conseguente perdita della clientela e per la successiva e dunque indebita sospensione dei servizi il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare la società omissis , a fronte della richiesta di migrazione della linea, l'aveva presa in carico in un arco temporale brevissimo di dieci giorni, giustificando l'impossibilità del trasloco con motivi tecnici consistenti nell'impossibilità di attivare, con il nuovo allaccio, il complessivo servizio proprio del precedente l'attore, invece, per un verso si era reso moroso sin dal periodo di Febbraio 2010 quanto alla vecchia linea, e dal Maggio 2010 quanto alla nuova, e per altro verso non aveva dimostrato se e in quali termini il distacco delle due linee fosse avvenuto resiste con controricorso omissis s.p.a., che ha depositato altresì memoria Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione dell' articolo 2697, cod. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova, imputando al creditore del servizio, telefonico e di rete, la mancata dimostrazione dell'inadempimento con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 1218, cod. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la società omissis non aveva affatto dimostrato che il mancato trasferimento della linea, preso in carico, fosse dipeso da obiettive ragioni tecniche ovvero da causa non imputabile alla stessa con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 116, 360, numero 5, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello, con motivazione incomprensibile, aveva valorizzato le iniziali giustificazioni di omissis alla mancata migrazione della linea presa in carico e che, invece, avrebbe dovuto essere perfezionata entro dieci giorni dalla richiesta in base all' articolo 10, d.m. numero 197 del 1997 , e all'articolo 25, comma 1, delle condizioni generali di contratto con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articolo 166, 167, 112, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di statuire sull'eccepita e sussistente tardività della rilevata eccezione d'inadempimento formulata dalla società omissis costituendosi solo alla prima udienza, come parimenti rilevato dallo stesso giudice di primo grado e come ribadito con i motivi di appello dall'odierno ricorrente con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 1460, cod. civ. , poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'attore aveva sospeso i pagamenti per le inadempienze di omissis , fonti di obbligazioni maggiori, mentre il distacco delle linee era avvenuto senza neppure il preavviso previsto dall'articolo 19 delle condizioni generali di contratto con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 1362, secondo comma, cod. civ. , poiché la Corte di appello aveva anche evidenziato una seconda richiesta del 14 aprile 2010 con cui l'attore aveva diffidato omissis a cessare la prima utenza e migrare i servizi alla nuova, mentre, letteralmente, l'odierno ricorrente aveva chiesto la migrazione della vecchia linea, come fatto sin dall'inizio, e al contempo di evitare ogni doppia fatturazione per il primo e secondo allaccio, così come confermato dalla condotta successiva di entrambe le parti, tenuto conto che omissis , con lettere del 23 agosto e del 11 ottobre 2010, era tornata ad affermare i problemi tecnici ostativi alla migrazione della prima linea e aveva invitato il deducente a indicare una sede idonea al trasloco in parola con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 112, cod. proc. civ. , poiché la Corte di appello nulla aveva statuito sulla dedotta erroneità dell'affermazione, da parte del Tribunale, dell'avvenuta dimostrazione della migrazione della vecchia linea, da parte di omissis , con missiva di quest'ultima, ovvero con un documento unilateralmente formato dallo stesso somministrante Considerato che i primi cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento dei restanti la Corte territoriale ha accertato in fatto pag. 8 della sentenza gravata che a il somministrato ha allegato il titolo negoziale e l'inadempimento del somministrante per ritardo nella migrazione della linea telefonica e di rete internet, infine neppure avvenuto quanto ai previ servizi b il somministrante ha preso in carico la richiesta di migrazione e fornito una prima giustificazione entro dieci giorni, spiegando l'impossibilità della migrazione con la circostanza secondo cui il nuovo allaccio non permetteva il servizio, denominato complessivamente “ OMISSIS business tutto compreso”, attivo sul precedente allaccio dato questo contesto, e tenuto conto del fatto che l'utente aveva anche chiesto successivamente, sia di cessare l'originaria utenza sia poi di ripristinarla, la Corte territoriale aveva inoltre concluso pagg. 9 e 10 che c il sopravvenuto distacco delle utenze era avvenuto per la sopravvenuta mora d l'utente non aveva dimostrato se e in quale arco temporale fosse avvenuto il distacco delle utenze sotteso alle proprie domande ora, questa Corte ha chiarito che l'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte Cass., 18 febbraio 2020, numero 3996 , pag. 4 , giustamente evocata dal ricorrente lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d'inadempimento, «risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento» Cass., numero 3996 de 2020 , cit., stessa pagina la stessa Corte di appello ha indicato di voler seguire tali principî generali pagg-7-8 l'articolo 25 delle condizioni generali di contratto, richiamato dal ricorrente senza che risultino esservi state sul punto contestazioni, e riscontrabile nei documenti esibiti anche in questa sede dalla medesima parte, impone effettivamente al somministrante di effettuare il “trasloco” entro dieci giorni dalla richiesta salvi impedimenti tecnici -e salva mora, dunque già sussistente, della controparte con diritto all'indennizzo e all'eventuale maggior danno anche in ipotesi di ritardo da parte dell'azienda in questa cornice non è possibile comprendere, pertanto, la concludenza della statuizione del giudice di secondo grado che ha ritenuto «non gravemente inadempiente» OMISSIS in base a mere giustificazioni riferite a impedimenti tecnici della cui dimostrazione in giudizio nulla si sa la stessa morosità dell'utente, constatata dalla Corte territoriale con inizio non precedente alla bolletta riferita al febbraio 2010, non era dunque antecedente alla risultata inadempienza dell'azienda, rispetto alla richiesta di “trasloco” del 14 febbraio 2010 pag. 8 della sentenza impugnata , non superata, quest'ultima, a quanto è possibile evincere dalla decisione di seconde cure, dalle mancanti dimostrazioni che quella stessa società avrebbe dovuto offrire in ordine alle proprie prestazioni, rispetto ai vincoli contrattuali e ai singoli tempi al contempo, l'odierno ricorrente ha sin dall'inizio dedotto tale inadempienza anche per paralizzare gli effetti della deduzione di mora avversaria, mentre l'originaria convenuta aveva formulato l'eccezione ex articolo 1460, cod. civ. , costituendosi tardivamente, come rilevato già dal Tribunale la cui decisione risulta confermata in seconde cure pag. 2, terzo capoverso, della sentenza di primo grado , il tutto secondo quanto fondatamente fatto osservare anche nel ricorso in scrutinio cfr., sulla natura di parte dell'eccezione d'inadempimento, Cass., 10 febbraio 2022, numero 4357 , Rv. 663939 – 02 la stessa Corte di appello ha poi affermato per un verso che il distacco delle utenze era basato sulla «morosità accertata», per altro verso che l'attore non avrebbe dimostrato «se ed in quale arco temporale il distacco delle utenze fosse avvenuto», rendendo conclusivamente incomprensibile l'“iter” motivazionale seguìto, e allo stesso tempo imputando l'onere della prova dell'inadempimento al creditore del servizio si evidenzia, anche con riguardo alle osservazioni presenti nella memoria della difesa di OMISSIS , che non viene in alcun modo in rilievo l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso a fronte della doppia decisione conforme dei giudici di merito, risultando, “parte qua”, una diversa e radicale carenza per irriducibile contraddittorietà motivazionale, accompagnata, come detto, da errori di giudizio spese al giudice del rinvio P.Q.M. La Corte accoglie per quanto di ragione i primi cinque motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.