La Cassazione ribadisce il principio secondo cui la sentenza emessa nell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, è affetta da nullità a regime intermedio quando l’appellante con le proprie conclusioni scritte, ha richiesto che venga accolto il concordato in appello.
L'occasione per ribadire il principio di diritto appena ricordato è data dal ricorso presentato da un soggetto condannato alla pena di anni due di reclusione e 400 euro di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di tentata rapina e lesioni personali aggravate. Nel ricorso viene presentato un problema di successione temporale della disciplina dell'articolo 599-bis c.p.p. Nell'esaminare la vertenza i Giudici partono dal disposto dell'articolo 17 d. l. 22 giugno 2023, numero 75 c.d. Pubblica amministrazione , convertito con modificazioni dalla l.10 agosto 2023, numero 112 , sostituendo il comma 2 dell'articolo 94 del D.lgs. 150 del 2022 che stabilisce che «per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 [ ] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, numero 176». Per individuare, quindi, la disciplina regolatrice delle impugnazioni occorre far riferimento al regime giuridico vigente al momento della proposizione dell'impugnazione. In virtù della novella recata dall'articolo 17 d.l. numero 75 del 2023, per tutte le impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024 saranno applicate le disposizioni processuali emanate durante il periodo di emergenza riguardanti la trattazione camerale dei ricorsi in appello e in cassazione. Il ricorso muove dalla nuova formulazione dell'articolo 599-bis c.p.p. così come novellato dalla c.d. Riforma Cartabia che ha introdotto la possibilità di trattare i ricorsi sia in appello che in cassazione in forma partecipata o cartolare. Per quanto rileva ai fini del caso concreto, il nuovo articolo 599-bis, comma 3, c.p.p. non è entrato in vigore il 31 dicembre 2022 in concomitanza con la riforma, ma «in base alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via temporanea, dalla normativa emergenziale». Alla data dell'impugnata pronuncia, l'articolo 599-bis, comma 3, c.p.p. non era ancora entrato in vigore per cui la Corte d'appello non era tenuta a fissare una trattazione orale anche se non era stato riconosciuto il concordato in appello. Trova comunque applicazione la previgente previsione dell'articolo 599-bis, comma 3, c.p.p. per cui la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento a seguito del rigetto della pena concordata, è dovuta solo se la richiesta è stata effettuata prima e al di fuori dell'udienza fissata ex articolo 601 c.p.p. Precisano i Giudici che questo vale solo nel caso in cui il giudice abbia deciso sulla richiesta di concordato in un'apposita udienza perché diverso è il caso in cui l'udienza è fissata per la discussione dell'appello e non del concordato. Quindi il caso è disciplinato dalla normativa previgente che però non prevedeva la trattazione scritta in luogo di quella orale e che quindi non prevedeva l'ipotesi in cui in udienza venisse rigettata la proposta di concordato. I giudici ritengono sia, però, indispensabile trovare una soluzione che «salvaguardi il diritto all'effettiva partecipazione ed allo svolgimento del diritto di difesa con espresso riferimento alla disciplina emergenziale, che da un lato prevede la trattazione scritta in alternativa a quella orale, ma che al contempo non ha espressamente disciplinato […] l'ipotesi del mancato accoglimento del concordato sui motivi». Il Collegio propende per un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 599-bis c.p.p. che contemperi le esigenze difensive e il giudizio cartolare, soluzione già accolta con la sentenza emessa dalla sez. II, numero 43198 del 2022.
Presidente Beltrani – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24/05/2023, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano che, in data 21/06/2022, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato N.S. alla pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di tentata rapina capo 1 e di lesioni personali aggravate capi 2 e 3 . 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di N.S., è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero Primo motivo violazione di legge in relazione agli articolo 599-bis, comma 3, cod. proc. penumero e 598-bis, comma 1, cod. proc. penumero In data 11/03/2023, a seguito di impugnazione presentata dalla difesa dell'imputato, la Corte d'appello di Milano emetteva decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 24/05/2023. In data 26/04/2023, la difesa depositava proposta di concordato ex articolo 599-bis cod. proc. penumero con il parere favorevole del Procuratore generale e rinuncia agli altri motivi di appello. All'udienza del 24/05/2023, la Corte d'appello, in camera di consiglio, ritenendo di non accogliere la proposta di concordato, pronunciava l'impugnata sentenza, senza emettere alcun provvedimento che prevedesse la prosecuzione in udienza dibattimentale o camerale partecipata, con evidente violazione dei diritti di difesa. La Corte d'appello avrebbe dovuto applicare l'articolo 599-bis cod. proc. penumero , così come riformato dal d.lgs. 10/10/2022, numero 150, entrato in vigore il 30/12/2022. Infatti, a partire dall'1/1/2023, il giudizio di appello si celebra ordinariamente in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ai sensi del nuovo articolo 598-bis, comma 1, cod. proc. penumero l'articolo 94, comma 2, d.lgs. numero 150/2022 fissa l'applicazione di queste norme in seguito alla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, d.l. numero 228/2021, convertito con modifiche dalla legge numero 15/2022, e cioè alla scadenza del termine 31/12/2022 fissato per la vigenza della normativa processuale emergenziale Covid-19. In violazione delle riformate norme processuali, la Corte d'appello ha dichiarato in sentenza che il giudizio si è celebrato in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'articolo 23-bis l. 176/2020, come era previsto nel procedimento di appello camerale cartolare emergenziale. Invero, il procedimento avrebbe dovuto svolgersi nelle forme di cui all'articolo 598-bis cod. proc. penumero , poiché il giudizio è stato avviato sulla base di un decreto di citazione emesso dopo l'1/1/2023. Le parti hanno correttamente presentato proposta di concordato con le modalità e i termini previsti dalle novellate norme processuali, certamente applicabili sia allorquando è stato emesso il decreto di citazione 11/03/2023 , che peraltro non conteneva alcun riferimento all'articolo 23-bis l. 176/2020, sia alla presentazione del concordato, sia all'udienza del 24/05/2023. L'inosservanza delle suddette norme processuali, comportando una violazione delle disposizioni concernenti la partecipazione delle parti al procedimento ai sensi dell'articolo 178, lett. b e c cod. proc. penumero , determina la nullità della sentenza emessa in grado di appello e la necessità di annullamento con rinvio affinchè sia assicurata la piena attuazione dei diritti di difesa. Secondo motivo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, con brevi argomentazioni, opinabili e tutt'altro che giuridiche, che gli aspetti di gravità oggettiva e soggettiva dei fatti ostano all'accoglimento della proposta . Non è dato comprendere per quale ragione la pena determinata dalle parti non sia congruamente rapportata ai fatti . Terzo motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte d'appello ha liquidato in poche righe, contraddittorie, la rilevata assenza dell'elemento soggettivo del reato, e segnatamente della consapevolezza di adoperare violenza per garantirsi l'impunità, con conseguente richiesta difensiva di derubricare il reato di tentata rapina impropria in quello di tentato furto, oltre che di disporre l'assoluzione per il capo 2 . Quarto motivo violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della prevalenza/equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, per violazione dell'articolo 69 cod. penumero Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo. 2. Occorre premettere che, l'articolo 17 del decreto legge 22 giugno 2023, numero 75 cosiddetto D.L. Pubblica amministrazione , entrato in vigore il 25 giugno 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, numero 112 , sostituendo il comma 2 dell'articolo 94 del D.lgs. 150/2022 già modificato dall'articolo 5-duodecies del d.l. 162/2022 convertito, con modifiche, dalla legge 199/2022 , stabilisce che Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 [ ] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, numero 176 . Fermo quanto precede, occorre rilevare che la nuova norma di diritto intertemporale - esattamente come quella sostituita - recepisce il generale principio tempus regit actum, sicché, per individuare la disciplina regolatrice dello svolgimento, nella specie, dei giudizi di impugnazione, occorre fare riferimento al regime giuridico vigente al momento in cui l'atto introduttivo di impugnazione è stato proposto. Ne consegue che, per tutti i gravami proposti e proponendi entro il 15 gennaio 2024, anche le fasi successive del procedimento impugnatorio continueranno a essere disciplinate dalla vigente normativa emergenziale, indipendentemente dalla circostanza che l'udienza di trattazione sia, evidentemente, successiva alla scadenza di tale termine, con conseguente ulteriore slittamento della definitiva entrata in vigore della riforma Cartabia che, in concreto, vedrà la luce quando saranno esaurite le udienze celebrate col vecchio rito Covid. Pertanto, in forza della novella recata dall'articolo 17 del d.l. 75/2023, per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024 si continueranno ad applicare ultrattivamente le disposizioni processuali già dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 più volte prorogate dopo la cessazione dello stato di emergenza riguardanti - la trattazione dei ricorsi per cassazione, di regola, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il Procuratore generale facciano richiesta di discussione orale articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, d.l. 137/2020 - la trattazione dei giudizi di appello anch'essa cameralizzata e con modalità da remoto, senza la partecipazione di pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo le ipotesi di rinnovazione dibattimentale ovvero di espressa richiesta scritta di trattazione orale articolo 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4, d.l. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 176/2020 . 3. Nella fattispecie, il ricorrente ha articolato il motivo di impugnazione facendo leva sul nuovo dettato dell'articolo 599-bis cod. proc. penumero così come formulato a seguito della Riforma Cartabia , che ha introdotto a regime la possibilità della trattazione dei ricorsi - in appello e in cassazione - in forma partecipata o in forma cartolare. 3.1. Invero, il novellato articolo 599-bis, comma 3, cod. proc. penumero , nella parte che qui rileva, non è entrato in vigore il 31 dicembre 2022, in concomitanza con l'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022. Invero, in base alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 150, le norme relative alla nuova disciplina del giudizio di appello entreranno in vigore dopo la cessazione del regime processuale introdotto, in via temporanea, dalla normativa emergenziale. Alla data della pronuncia impugnata - 24 maggio 2023 - pertanto, il novellato articolo 599, comma 3, cod. proc. penumero non era vigente e, quindi, la Corte di appello non era tenuta a fissare, sulla base della predetta norma, la discussione orale a fronte del mancato riconoscimento del concordato in appello. 3.2. Tuttavia, a prescindere dall'errato riferimento normativo, il motivo di ricorso - nella parte in cui lamenta la lesione del diritto di difesa a seguito dell'impossibilità di interloquire a seguito del rigetto della richiesta di concordato - risulta ugualmente fondato. Occorre rilevare, infatti, come al momento della decisione risultava applicabile la previgente previsione dell'articolo 599-bis, comma 3, cod. proc. penumero , interpretato nel senso che la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento, in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex articolo 599-bis cod. proc. penumero , è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'articolo 601 cod. proc. penumero cfr., Sez. 6, numero 17875 del 22/04/2022, M., Rv. 283464-02 Sez. 6, numero 9650 del 27/01/2022, Berlich, non mass. . Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che la sua applicabilità è limitata al caso in cui il giudice di appello decida sulla richiesta di concordato in una apposita udienza in camera di consiglio. Diverso è il caso in cui l'udienza - anche se camerale non partecipata e con trattazione scritta - risulti fissata per l'esame dell'appello e, quindi, non per la sola pronuncia sulla richiesta di concordato. In buona sostanza, quindi, deve ritenersi che la fattispecie in esame era disciplinata dalla norma previgente, dettata per un sistema che, però, non contemplava la possibilità della trattazione scritta in alternativa a quella orale e che, di conseguenza, non disciplinava espressamente l'ipotesi in cui nell'udienza fissata per il giudizio di appello ex articolo 601 cod. proc. penumero venisse rigettata la richiesta di concordato. Nell'assetto codicistico originario, infatti, la necessaria presenza delle parti rendeva superfluo la fissazione di una nuova udienza nel caso di rigetto della richiesta di concordato, proprio perché le parti erano già presenti in udienza e, quindi, in quella sede avevano la possibilità di interloquire e, eventualmente, rimodulare l'accordo. Tale possibilità non è più consentita nel regime emergenziale posto che, qualora si sia optato per la trattazione scritta, l'udienza si svolge senza la presenza delle parti e, quindi, queste non hanno la possibilità di interloquire in ordine al rigetto dell'accordo. Proprio per tale ragione, del resto, la novella introdotta con il d.lgs. 150 del 2022 ha ritenuto di prevedere espressamente il rinvio dell'udienza con la partecipazione in presenza, qualora non sia accolto il concordato sui motivi preventivamente formulato. 3.3. Quanto detto impone di individuare una soluzione idonea a salvaguardare il diritto all'effettiva partecipazione ed allo svolgimento del diritto di difesa con espresso riferimento alla disciplina emergenziale, che da un lato prevede la trattazione scritta in alternativa a quella orale, ma che al contempo non ha espressamente disciplinato come avvenuto solo con il d.lgs. 150 del 2022 l'ipotesi del mancato accoglimento del concordato sui motivi. A tal proposito, di ritiene che la soluzione corretta sia quella di valorizzare la ratio sottesa all'articolo 599-bis cod. proc. penumero nella formulazione applicabile ratio temporis, ritenendo che la necessaria citazione dell'imputato a comparire in dibattimento, in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata, è dovuta non solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori dall'udienza fissata ai sensi dell'articolo 601 cod. proc. penumero , ma anche quando la richiesta è stata proposta nell'ambito del rito a trattazione scritta disciplinato dalla normativa emergenziale. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è che la parte - legittimamente confidando nell'accoglimento della richiesta ex articolo 599-bis cod. proc. penumero - non ha la possibilità, nel caso di rigetto, né di riformulare la richiesta, né di concludere nel merito, eventualmente articolando le difese con la memoria da depositare entro cinque giorni prima dall'udienza. Si tratta, in sostanza, di un'interpretazione adeguatrice del dettato dell'articolo 599-bis cod. proc. penumero ante riforma, volta a contemperare le esigenze della difesa con le forme della trattazione cartolare. Tale soluzione, peraltro, è stata già ritenuta applicabile nel regime derogatorio introdotto a seguito dell'emergenza pandemica, essendosi affermato che è affetta da nullità a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c , e 180 cod. proc. penumero la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale perii contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo Sez. 2, numero 43198 del 16/09/2022, Deraga, Rv. 283853 . 3.4. Questa Suprema Corte non ignora l'esistenza di un principio parzialmente difforme, secondo cui in tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex articolo 599-bis cod. proc. penumero , nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata cfr., Sez. 2, numero 23288 del 24/03/2023, Palombelli, Rv. 284731 Sez. 2, numero 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347 . Tale affermazione, tuttavia, riguarda una fattispecie non del tutto assimilabile a quella in esame, nella quale l'appellante aveva concluso chiedendo la definizione con il concordato sulla pena e, in subordine, la fissazione di nuova udienza per la discussione, non avendo in ogni caso formulato le proprie conclusioni. Il caso che ci occupa, infatti, costituisce un'ipotesi ben diversa da quella esaminata nella richiamata sentenza, nella quale, invece, la parte aveva concluso anche nel merito, in tal modo esercitando il contraddittorio in maniera piena ed implicitamente accettando che l'epilogo potesse essere diverso dall'accoglimento del concordato sui motivi. 3.5. Tenendo conto di quanto finora affermato dalla giurisprudenza deve, pertanto, riaffermarsi nella fattispecie il principio secondo cui è affetta da nullità a regime intermedio ex articolo 178, comma 1, lett. c , e 180 cod. proc. penumero la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, con le proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pur in via subordinata, per l'ipotesi del rigetto dell'accordo ex articolo 599-bis cod. proc. penumero Sez. 6, numero 37981 del 12/07/2023, Radaelli, Rv. 285182 . 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed ordine di trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Ogni altra questione dedotta rimane assorbita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.