Per la prima volta la CEDU include il benessere animale nella morale pubblica

I Giudici di Strasburgo hanno affermato che le leggi delle Regioni Vallonia e Fiandre del Belgio, nel proibire la macellazione degli animali senza previo stordimento, non hanno leso la libertà di religione né discriminato i musulmani e gli ebrei che seguono una macellazione rituale in cui non è previsto alcuno stordimento.

Si tratta di un caso pilota, dato che per la prima volta in assoluto la CEDU ha affermato che il benessere animale rientra nella morale pubblica. È quanto affermato dalla sentenza Executief van de Moslims van Belgie ed altri c. Belgio ric.16670/22+10 in cui è stata affrontata una questione molto delicata. Il ricorso I ricorrenti, tra cui non solo privati cittadini, ma anche organizzazioni ed autorità religiose musulmane ed ebraiche, avevano impugnato le due leggi adottate da queste Regioni nel 2018 e nel 2017 che hanno abolito un'eccezione prevista da una legge del 1986, in cui era consentita la macellazione rituale senza stordimento ed anestesia, mantenuta invece dalla Regione Bruxelles capitale. Nel progetto di legge si legge «l'articolo 15, paragrafo 3, prevede che quando l'abbattimento degli animali è effettuato con particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, il processo di stordimento deve essere reversibile e non può comportare la morte dell'animale. L'attuale eccezione, che prevede che le disposizioni del capitolo VI della legge del 14 agosto 1986 non siano applicabili alla macellazione rituale, è pertanto abolita. Questa dichiarazione chiede un equilibrio tra il benessere degli animali e la libertà di religione. [ ] Per quanto riguarda l'abolizione della macellazione senza stordimento autorizzata nell'ambito dei riti religiosi, la presente proposta di decreto non intende rimettere in discussione la macellazione rituale, bensì l'assenza di stordimento prima di tale macellazione. Le tradizioni culturali si riferiscono a un modo ereditato, stabilito o consuetudinario di pensare, agire o comportarsi, che di fatto implica la nozione di trasmissione da un predecessore. Aiutano a mantenere i legami sociali che esistono da molto tempo tra le generazioni. Gli autori di questa proposta rispettano le credenze e le usanze delle comunità religiose interessate, ma ritengono che queste debbano essere applicate senza causare ulteriori sofferenze agli animali macellati. Inoltre, le comunità religiose sono preoccupate per le sofferenze subite dagli animali durante la macellazione» neretto ,nda . I ricorrenti si sono visti respingere tutti i ricorsi anche presso la CGUE. Prassi e norme internazionali La CGUE con la EU C 2020 1031 ha ritenuto che «una normativa nazionale che imponga l'obbligo di stordire preventivamente l'animale al momento della macellazione rituale, pur prescrivendo che tale stordimento sia reversibile e non provochi la morte dell'animale, è conforme al contenuto essenziale dell'articolo 10 della Carta, in quanto, secondo le informazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte, Ricordata al punto 54 della presente sentenza, l'ingerenza derivante da una siffatta normativa è limitata ad un solo aspetto dell'atto rituale specifico costituito da tale macellazione, il quale non è tuttavia vietato in quanto tale» neretto, nda . Inoltre, il benessere degli animali è un interesse generale dell'UE. La Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello del 1979, non ratificata dal Belgio, la Raccomandazione numero  R 91 / 7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla macellazione degli animali ed il Regolamento CE numero 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento prevedono che venga garantito il benessere degli animali, quindi lo stordimento prima della macellazione, anche se gli Stati possono adottare deroghe per le macellazioni rituali, in alcuni casi subordinandole all'effettuazione in un macello, all'adozione di misure per evitare sofferenze dell'animale. D'altra parte, gli Stati non possono vietare le importazioni di carni macellate ritualmente, senza stordimento dell'animale, da un altro Stato dell'UE o paese extracomunitario. Il diritto comparato non riesce a riequilibrare la situazione, poiché non vi è unanimità tra i vari Stati membri del COE. Da quanto sinora descritto emerge un diritto vivente ed un'evoluzione della società e dei costumi in cui il benessere degli animali ha un ruolo sempre più centrale e prevalente tanto da finire per limitare il margine di apprezzamento di cui ogni Stato gode. Benessere animale e libertà religiosa quale equilibrio? La CEDU evidenzia come il benessere animale non sia espressamente annoverato tra i fini legittimi per imporre restrizioni alla libertà religiosa ex articolo 9 Cedu, ma, tenendo conto della pronuncia della CGUE, dell'ampio dibattito pubblico su questo tema e dell'orientamento dell'opinione pubblica, ritiene che la tutela della vita e della dignità non debba essere limitata alla sole persone, ma estesa anche agli animali, sì che tale benessere deve essere ricompreso nella nozione di morale pubblica. Infine, le leggi impugnate non sono arbitrarie e sproporzionate poiché non solo hanno tenuto conto di questi ultimi elementi ma sono basate su evidenze scientifiche e sul dialogo anche con esponenti dei vari credi. Inoltre tali leggi non vietano la macellazione rituale, si limitano ad imporre lo stordimento. In conclusione, il divieto è finalizzato ad un fine legittimo e non va oltre a quanto necessario in uno Stato democratico per perseguirlo İzzettin Doğan ed altri c. Turchia [GC] del 2016 e  L.B. c. Ungheria [GC] del 2023 . Nessuna discriminazione In primis, per quanto riguarda la necessità di ricorrere ad una macellazione religiosa la situazione degli ebrei e dei musulmani è equiparabile, pur essendo diversi i precetti sottesi a queste differenti pratiche. Tale pratica non è comunque paragonabile all'abbattimento di animali selvatici, per la caccia o la pesca ricreativa, proprio perché è diverso il contesto. Infine, non c'è alcuna discriminazione tra ebrei, musulmani ed il resto della popolazione non soggetta a precetti di natura religiosa, in quanto per la macellazione rituale è previsto uno stordimento reversibile che non comporta la morte dell'animale. Perciò, fermo restando che si tratta di una scelta alternativa che rientra nei margini discrezionali dello Stato Animal Defenders International c. Regno Unito [GC] del 2013 , non c'è nemmeno una vera e propria distinzione tra chi è soggetto o meno a precetti di derivazione religiosa.

CEDU, sentenza 13 febbraio 2024