Liquidazione dei beni confiscati nell’ambito di processi penali esclusi dal codice antimafia: chiarimenti dal Ministero

Rispondendo ad un quesito sollevato dalla Corte d’Appello di Venezia, il Ministero della Giustizia, tramite il canale Filodiretto, ha fornito chiarimenti sul tema della competenza e della modalità di vendita e liquidazione di beni confiscati in via definitiva nell’ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia.

In particolare, la circolare 6 febbraio 2024 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari interni, ha chiarito che «Nei casi di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca, le disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia restano inoperanti, applicandosi – per effetto di quanto previsto dall' articolo 86, comma 1- bis , disp. att. c.p.p. - le disposizioni in materia di esecuzione delle pene pecuniarie pertanto, in forza dell' articolo 660 c.p.p. , nonché dell' articolo 181- bis disp. att. c.p.p. , quindi in virtù del decreto ministeriale 28 giugno 2023 -“Modalità tecniche di pagamento delle pene pecuniarie”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia numero 14 del 31 luglio 2023, a fronte dell'emissione dell'ordine di esecuzione e dell'intimazione di pagamento, di competenza del Pubblico Ministero, il pagamento della somma dovuta è destinato a confluire all'apposito capitolo istituito anche per ottemperare agli oneri di rendicontazione posti, a carico del Ministero, dall' articolo 79 d.lgs. numero 150/2022 . In tali casi, i pagamenti – da operare con le modalità indicate dal decreto ministeriale – sono destinati a confluire al capitolo di entrata del bilancio di previsione dello Stato numero 2404, articolo 00, “ Entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 ”, associato all'identificativo IBAN IT 44V 01000 03245 348 0 11 2404 00 . La destinazione di tali pagamenti all'apposito capitolo destinato a ricevere tali voci di entrata osta alla devoluzione al FUG delle somme riscosse in esecuzione dei provvedimenti di confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o non specificamente individuati dal giudice nel provvedimento di confisca. La gestione e la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell'ambito di processi penali per i quali non si applicano le disposizioni del codice antimafia sono regolate dalle norme riformulate dal d.lgs. numero 150/2022 di cui agli articolo 86 disp. att. c.p.p. e 104- bis disp. att. c.p.p. pertanto ogni questione inerente all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a procedere e alle modalità di liquidazione è devoluta alla giurisdizione ».