RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA numero 32559 DEL 23/11/2023  GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie. È ammissibile, ai sensi dell'articolo 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. balneari , aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione . Si vedano i Sez. U, Sentenza numero 20413 del 2015 Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sotto il duplice profilo del radicale stravolgimento delle norme di rito e del diniego di giustizia, la sentenza del Consiglio di Stato che, in una controversia relativa alla tutela di un determinato bene culturale, abbia dichiarato il difetto di legittimazione attiva di un'associazione ambientalista, atteso che l'interpretazione della corrispondente disciplina svolta al riguardo dal giudice speciale rientra tout court nell'orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, né essendo consentito invocare, sotto le spoglie del denunciato diniego, una diversa interpretazione del tessuto normativo applicabile, così impingendo nel merito della decisione. ii Sez. U - , Sentenza numero 964 del 2017 In tema di sindacato delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, sicché non è affetta da tale vizio la pronuncia con la quale il giudice amministrativo, facendo applicazione della sanzione stabilita dall'articolo 40 del d.lgs. numero 104 del 2010, nonché dell'articolo 3, comma 2, del medesimo d.lgs., abbia dichiarato l'inammissibilità dell'atto d'appello per violazione dei doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva. iii Sez. U - , Sentenza numero 29285 del 2018 Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o ad errores in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia. Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso una decisione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte perché depositato senza la prova della sua notifica in quanto la tesi accolta dal giudice speciale si inscriveva in un vasto orientamento della giurisprudenza contabile, il quale aveva dato luogo ad un contrasto solo successivamente risolto dalle sezioni riunite, circostanza quest'ultima che, indipendentemente dalla fondatezza della censura prospettata, escludeva la configurabilità di un manifesto e radicale stravolgimento delle norme processuali applicate . iv Sez. U - , Sentenza numero 7926 del 2019 L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale sent. numero 6 del 2018 ,che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze abnormi , anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per errores in procedendo , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. v Sez. U - , Ordinanza numero 37552 del 2021 In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale, ex articolo 111, comma 8, Cost., affinché sia configurabile il rifiuto o il diniego di giurisdizione occorre che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giurisdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela, ovvero riconosca la giurisdizione del giudice ordinario o di altro speciale, non essendo invece prospettabile tale vizio quando il ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza impugnata.