Oblazione speciale, per poterla concedere il giudice deve valutare tutti gli elementi disponibili

«Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’articolo 162- bis c.p., l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta».

La Cassazione ha espresso il suesposto principio di diritto in una vicenda che riguardava il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia che denunciava la violazione di legge poiché il Tribunale, accogliendo l' istanza di oblazione speciale , non aveva valutato correttamente la gravità del fatto né aveva verificato se le conseguenze dannose o pericolose del reato fossero cessate o eliminate . La persona offesa, infatti, aveva integrato la querela e, alla luce di ciò, risultava che il reato fosse stato reiterato. Il PG riteneva, inoltre, che il giudice avesse dovuto invitare il PM ex articolo 554- bis , comma 5, c.p.p. a modificare l'imputazione in riferimento al reato previsto all' articolo 612 c.p. anziché accogliere la richiesta di oblazione speciale. Quanto al secondo motivo di ricorso, i Giudici di legittimità lo ritengono non fondato. Con la Riforma Cartabia si è, infatti, instaurato un nuovo modello processuale che mira a imporre una puntuale individuazione dell' imputazione sia per quanto riguarda il diritto di difesa dell'imputato, sia dal punto di vista della tutela della persona offesa . Nel caso di specie non si può parlare di mancato esercizio da parte del giudice dei doveri di controllo e verifica della completezza della contestazione, quanto piuttosto della mancata contestazione di un fatto nuovo articolo 612 c.p. , rimasto fuori dal giudizio e del relativo provvedimento di proscioglimento. Il primo motivo di impugnazione è, invece, fondato. Quanto all'applicazione dell' oblazione speciale , questa richiede una valutazione del giudice sulla gravità del fatto ex articolo 133 c.p. Infatti, la giurisprudenza in materia afferma che «ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione discrezionale di cui all'articolo 162- bis c.p., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto con riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell' articolo 133 stesso codice e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma» cfr. Cas. penumero , sez. I, numero 47032 del 2007 . Il giudice deve dare la possibilità alla persona offesa, durante il contraddittorio, di parlare prima di prendere una decisione sull'ammissione dell'imputato all'oblazione e questo al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione ex articolo 133 c.p. Dalla sentenza, nonché dalle deduzioni di parte civile, emergono due ulteriori denunce relative ai fatti di molestia successivi a quello indicato nell'imputazione e, benché l'imputazione non si estenda a tali episodi, nel caso in esame non vi è alcuna traccia di valutazione sulla gravità del fatto e sulla meritevolezza dell'imputato per l'applicazione dell'oblazione speciale. Inoltre, nel contraddittorio tra le parti, erano stati acquisiti ulteriori elementi che il giudice avrebbe dovuto valutare alla luce del criterio della gravità del fatto e dai quali emergeva sia la reiterazione della condotta, sia una sua protrazione. Da qui il Collegio enuncia il principio secondo cui «ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione discrezionale di cui all'articolo 162- bis c.p., l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta».

Presidente Mogini – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Belluno ha dichiarato non doversi procedere, a seguito di estinzione del reato per oblazione, nei confronti di T.N. per il reato di molestie continuate ex articolo 81 cpv. e 660 cod. penumero , commesso in danno dell'ex compagno F.F. da novembre 2020 a novembre 2021, rilevando il pagamento della somma prevista dalla legge per l'oblazione speciale ex articolo 162-bis cod. penumero 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia che, a seguito dell'istanza formulata dalla persona offesa ex articolo 572 cod. proc. penumero , denuncia la violazione di legge poiché il Tribunale ha accolto l'istanza di oblazione speciale, omettendo valutare la gravità del fatto e di verificare che fossero cessate o eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato che, alla luce delle integrazioni di denuncia querela presentate dalla persona offesa, risultava ulteriormente reiterato anche successivamente al periodo oggetto dell'imputazione. Il ricorso denuncia altresì il mancato esercizio dei poteri previsti dall' articolo 554-bis, comma 5, cod. proc. penumero poiché, tenuto conto che l'imputazione conteneva il riferimento alla minaccia di fare del male alla persona offesa, il giudice avrebbe dovuto invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione con riguardo al reato dell' articolo 612 cod. penumero , invece di accogliere la richiesta di oblazione speciale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve, per ragioni logiche, essere esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso che riguarda l'omessa contestazione di un fatto di reato nuovo, qualificabile alla stregua della minaccia, che si assume essere descritto nell'imputazione e negli atti processuali. Si tratta di una questione che non è fondata. 2.1. Va premesso che quando emerge un fatto nuovo, non precedentemente contestato, la soluzione imposta dall'ordinamento processuale è quella di rimettere la valutazione al pubblico ministero cui spetta la scelta di svolgere, ove consentito, il simultaneus processus, ovvero di riservarsi di agire in un secondo momento, come stabilito dagli articolo 423, comma 2, e 554-bis cod. proc. penumero 2.2. Sotto il diverso profilo della corretta enunciazione dell'imputazione, il nuovo testo dell' articolo 554-bis cod. proc. penumero , similmente al nuovo articolo 423, comma 1-bis, cod. proc. penumero prevedono un meccanismo processuale, guidato dal giudice, volto a precisare e meglio definire l'imputazione in tutte le sue componenti essenziali. Per l'udienza predibattimentale, il comma 6 dell' articolo 554-bis cod. proc. penumero , stabilisce «Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero ». In sede di udienza preliminare, analogamente, il comma 1-bis dell' articolo 423 cod. proc. penumero , prevede che «Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Il legislatore ha, in sostanza, recepito quelle costanti e consolidate pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato che «non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver invano sollecitato il pubblico ministero a precisare l'imputazione, determini la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine» Sez. 3, numero 8078 del 10/10/2018 - dep. 2019, Pm c/ Cammi, Rv. 275839 - 02 si è precisato che è legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero, attesa l'inerzia di quest'ultimo rispetto alla richiesta di emendatio libelli di cui all' articolo 423, comma 1, cod. proc. penumero , in virtù dell'applicazione analogica dell' articolo 521, comma 2, cod. proc. penumero . Ebbene, il meccanismo processuale prima ricordato è stato introdotto dal legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, proprio con lo scopo di imporre una puntuale individuazione della imputazione, sia nell'ottica dei diritti di difese dell'imputato, sia in vista della tutela della persona offesa. Il mancato esercizio da parte del giudice dei doveri di controllo e verifica della completezza della contestazione, determina la violazione della norma processuale rispettivamente articolo 423, comma 1-bis, e 554-bis, comma 6, cod. proc. penumero che, non espressamente sanzionata, produce unicamente la formulazione di una imputazione non correttamente enunciata che può dare corso alle conseguenze patologiche indicate agli articolo 516 e segg. cod. proc. penumero 2.3. La situazione verificatasi nel caso oggetto del giudizio è, piuttosto, quella dell'emergenza di un fatto nuovo articolo 612 cod. penumero , non contestato, che è rimasto al di fuori del giudizio e del relativo provvedimento di proscioglimento, sicché non determina alcuna conseguenza sulla sentenza impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è, invece, in larga parte fondato. 3.1. L' articolo 162-bis cod. penumero stabilisce «nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento». L'applicazione dell'oblazione speciale richiede, quindi, una valutazione da parte del giudice sulla gravità del fatto, da compiere alla stregua dei parametri dell' articolo 133 cod. penumero La giurisprudenza, infatti, ha affermato che «ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione discrezionale di cui all' articolo 162-bis cod. penumero , l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto con riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell'articolo 133 stesso codice e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma» Sez. 1, numero 47032 del 05/12/2007, Tonghi, Rv. 238316 nella specie la Corte ha ritenuto corretto il rigetto, per ritenuta gravità del fatto, della domanda di oblazione speciale formulata in relazione al reato previsto dall' articolo 697 cod. penumero da persona già condannata per associazione di tipo mafioso e due volte sottoposta a misura di prevenzione personale in precedenza Sez. 1, numero 12261 del 04/07/1986, Di Leo, Rv. 174197 . 3.2. D'altra parte, il giudice deve consentire, nel contraddittorio con tutte le parti, alla persona offesa di interloquire prima della decisione sull'ammissione dell'imputato all'oblazione medesima Sez. 1, numero 37622 del 17/09/2008, P.O. in proc. Capuano, Rv. 241140 , ciò allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari per compiere la prescritta valutazione sulla gravità del fatto ciò indipendentemente dalla distinta questione della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore articolo 162-bis, terzo comma, cod. penumero . 3.3. Come risulta dall'intestazione della sentenza e dalle produzioni della parte civile, rimasta in proposito inascoltata nel corso dell'udienza, sono state acquisite due ulteriori denunce querele relative a fatti di molestia successivi a quello indicato nell'imputazione querele del 14 febbraio 2022 e del 1° marzo 2022 . Ebbene, fermo restando che l'imputazione non si estende a tali episodi, né, per la natura di reato eventualmente abituale, può predicarsi che la condotta sia permanente che, di per sé, impedirebbe l'accesso all'oblazione speciale Sez. 1, numero 1659 del 10/12/1996 - dep. 1997, P.M. in proc. Cinque, Rv. 206933 , nel caso in esame manca qualunque valutazione sulla gravità del fatto e, dunque, sulla meritevolezza dell'imputato dell'applicazione della speciale causa estintiva. Il vizio risulta ancor più manifesto ove si consideri che, nel contraddittorio, erano stati acquisiti specifici elementi, sui quali il giudice avrebbe dovuto compiere le necessarie verifiche preliminari, dai quali emergeva una reiterazione e protrazione della condotta che, ferma restando la perimetrazione temporale della contestazione, non potevano non essere considerate sotto il paradigma della gravità del fatto. 3.4. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto «ai fini dell'ammissione dell'imputato all'oblazione discrezionale di cui all' articolo 162-bis cod. penumero , l'apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta». 4. Non rileva, nel caso in esame, la distinta questione dell'eliminazione delle conseguenze del reato, che costituisce a sua volta una distinta condizione per l'ammissione all'oblazione speciale. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell' articolo 162-bis cod. penumero , è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione» Sez. 1, numero 4992 del 20/07/2017 - dep. 2018. P.G. in proc. Salvati, Rv. 272287 . 4.2. Se è vero che dalla sentenza impugnata non emerge alcun accertamento in merito alla cessazione o eliminazione delle conseguenze, è sufficiente rilevare che, sulla base della descrizione della condotta, non derivano conseguenze dannose salvo quelle eventualmente risarcitorie o pericolose del reato che impediscono l'accesso alla speciale causa estintiva. Si è da tempo chiarito che «in tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore la cui permanenza non rende ammissibile l'oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto danno criminale e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato interesse particolare, pubblico o privato , la cui offesa non è oggetto di risarcimento» Sez. 1, numero 12261 del 04/07/1986, Di Leo, Rv. 174196 . 5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Belluno perché proceda a nuovo giudizio sulla istanza di oblazione speciale, facendo applicazione dell'enunciato principio di diritto e compiendo le opportune verifiche preliminari, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Belluno, in diversa persona fisica.