Oggetto della pronuncia in esame è l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da un imputato in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere e poi ai domiciliari impostagli dal GIP del Tribunale di Foggia per i reati di usura ed estorsione aggravata.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, evidenzia come la norma dell'articolo 314 c.p.p., comma 1, preveda che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». Anche le SS.UU. penali hanno da tempo precisato che, «in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod prelurmque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo» Cass. numero 43/1996 . Pertanto, ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice della riparazione non ha fatto buon governo dei principi evidenziati in tale pronuncia dal Supremo Collegio, avendo formato il provvedimento reiettivo esclusivamente su circostanze desunte da conversazione telefoniche intercorse tra l'imputato e la persona offesa, dichiarate, poi, inutilizzabili.
Presidente Piccialli – Relatore D'Andrea Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da B.C. in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 4 al 7 novembre 2015 e poi agli arresti domiciliari fino al 4 maggio 2016 impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Foggia nella ritenuta ricorrenza dei reati di usura e di estorsione aggravata commessi in danno di C.N. Il B.C. era stato, poi, assolto dal Tribunale di Foggia perché il fatto non sussiste con sentenza del 3 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 20 giugno 2020. 1.1. La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, ha ritenuto, pur essendo stata esclusa la ricorrenza della penale responsabilità del B.C., di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del beneficio invocato sul presupposto che, al momento dell'applicazione della misura cautelare, gravavano sul prevenuto gravi di indizi di colpevolezza, imputabili alla sua condotta, in particolar modo evinti dalle risultanze di talune telefonate intercorse tra lui e il C., e da quest'ultimo autonomamente registrate, nel corso delle quali - per come desunto dai files audio estrapolati e trascritti dai Carabinieri - erano state inequivocabilmente registrate le insistenze con cui il B.C. aveva richiesto la consegna di 2.000,00 euro a settimana al C., quale prezzo per il pagamento degli interessi a lui dovuti il tono grave con cui l'istante aveva intimato al suo interlocutore di non parlare al telefono di queste cose la minaccia profferita al C. di provvedere al pagamento di quanto dovutogli e di non rivolgersi alle forze dell'ordine. Dal tenore di tali conversazioni, rispetto alle quali nessuna convincente versione alternativa sarebbe stata fornita da parte dell'imputato, erano state, quindi, evinte dal giudice della riparazione le circostanze per cui il C. avrebbe corrisposto interessi usurari al B.C. per complessivi 110.000,00 euro, a fronte di un prestito iniziale di 5.000,00 euro , peraltro continuando a minacciare la sua vittima per ottenere il pagamento di ulteriori 2.000,00 euro a settimana, così dando causa con la sua condotta all'applicazione della misura cautelare in suo danno. 2. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione B.C., a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione ed erronea applicazione degli articolo 271 e 314 cod. proc. penumero , oltre a vizio di motivazione, per avere la Corte di appello fondato il rigetto dell'istanza da lui proposta esclusivamente sui contenuti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili da parte del Tribunale della Libertà di Bari. Lamenta, in particolare, il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per essere stata desunta la sussistenza della colpa ostativa al riconoscimento del beneficio invocato esclusivamente sulla scorta dei contenuti di alcune conversazioni telefoniche, autonomamente registrate dalla persona offesa dopo la presentazione della sua denuncia, che il Tribunale per il riesame già in fase cautelare aveva dichiarato inutilizzabili, ex articolo 266 e 271 cod. proc. penumero , con ordinanza pronunciata in data 20 novembre 2015. Nella circostanza era stato, in particolare, chiarito che, essendo state registrati tali dialoghi mediante un idoneo apparato telefonico messo a disposizione da parte dei Carabinieri, sarebbe stato necessario, ai fini del loro utilizzo, il preventivo rilascio di un'apposita autorizzazione dalla competente Autorità giudiziaria, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità. Tali dialoghi non potrebbero, pertanto, essere valutati dal giudice della riparazione, così rendendo, per l'effetto, viziata l'ordinanza impugnata, che aveva, invece, su di essi fondato i motivi di rigetto della richiesta ex articolo 314 cod. proc. penumero avanzata dal B.C 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga rigettato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In proposito, deve essere evidenziato come la norma dell'articolo 314 cod. proc. penumero preveda, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare articolo 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. penumero l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte cfr., sul punto, Sez. 4, numero 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01 Sez. 4, numero 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01 . Le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 314, primo comma, cod. proc. penumero - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo Sez. U, numero 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01 . Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'articolo 43 cod. penumero , deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'articolo 314 cod. proc. penumero , quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso così, espressamente, Sez. 4, numero 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01 ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, numero 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01 . Le Sezioni Unite hanno affermato, quindi, che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico Sez. U, numero 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01 . Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario , venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta , in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto così Sez. U, numero 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01 . 2.1. Ai medesimi fini, poi, è stato precisato che il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento cfr. Sez. 4, numero 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808-01 , e deve, altresì, apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità così, Sez. 4, numero 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi, Rv. 276458-01 . 3. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Collegio rileva come il giudice della riparazione non abbia fatto buon governo di essi, avendo fondato il proprio provvedimento reiettivo, e quindi la ricorrenza di una condotta colposa, sinergica alla detenzione cautelare, esclusivamente su circostanze desunte da conversazioni telefoniche intercorse tra il B.C. e la persona offesa - da quest'ultima autonomamente captate - che in sede di cognizione erano state dichiarate inutilizzabili. Trova troncante applicazione, allora, il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione Sez. U, numero 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667-01 . Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo fisiologicamente , inutilizzabili Sez. 4, numero 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417-01 Sez. 4, numero 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935-01 . La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza, infatti, un'ipotesi di evidente illegalità di tale mezzo di prova, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale espunzione dal materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Ed allora, con riguardo alla fattispecie in esame, appare corretto osservare che l'ordinanza impugnata, per come giustamente lamentato dal ricorrente, non si colloca nell'alveo degli insegnamenti ora richiamati, essendo stato fondato il rigetto dell'istanza di riparazione esclusivamente sul rilievo attribuito al contenuto di conversazioni intercettate che, per come ritenuto dal Tribunale del riesame, sono state dichiarate inutilizzabili, tanto da non poter essere valorizzate dal giudice della riparazione ai fini della verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.