A fronte di un’istanza di accesso ai dati del beneficiario della polizza assicurativa stipulata dal de cuius da parte dell’erede, al giudice spetta solo una valutazione ictu oculi sulla posizione soggettiva dell’erede richiedente l’accesso e sulla non pretestuosità del ricorso. Nessuna valutazione nel merito.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza in parola: «Come già affermato da Cass. n. 39531/2021 , il giudice, che sia stato adito ai sensi dell'articolo 152 d.lgs. cit., a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell'azione che il richiedente intenda intraprendere: […] il solo controllo in negativo , demandato al giudice del merito, sta nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa, come allorché il richiedente non vanti, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all'esigenza di conoscenza dei dati per farlo valere. Onde […] al giudice del merito compete solo di accertarne e riscontrarne la plausibilità, in quanto essa non si presenti ictu oculi come manifestamente pretestuosa e già astrattamente improponibile o inammissibile. Ogni questione di merito, relativa alla fondatezza in concreto delle domande, oggetto delle cause giudiziarie prospettate dal richiedente l'ostensione dei dati, va invece riservata al giudice del processo». Il fatto Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2387/2022 depositata il 23 settembre 2022 ha ordinato a una compagnia assicurativa l'ostensione in favore degli eredi (moglie e figlio) dei dati dei terzi beneficiari di una polizza vita stipulata a suo tempo dal de cuius . Specificatamente è stato ordinato all'assicurazione di consegnare copia integrale delle polizze indicate, complete e non oscurate, con la visione chiara ed intellegibile delle generalità dei beneficiari. Questo in accoglimento della domanda di accesso degli eredi fondata sulla motivazione seguente: ritenendo che fosse stata lesa la quota di legittima avevano necessità di conoscere l' identità dei terzi beneficiari così da poter esperire l'azione di riduzione prevista dagli articolo 533 ss. c.c. La compagnia assicurativa impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione dell' articolo 15 GDPR , nonché dell'articolo 2- terdecies del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., allegando che vi sia contrasto tra la stessa e alcuni provvedimenti del Garante Privacy di diverso avviso nonché vi sia pure contrasto tra l'orientamento di legittimità sposato dal giudice di merito ( Cass. n. 39531/2021 ) e altro precedente arresto ( Cass. n. 17790/2015 ) secondo cui il perimetro dell'area informativa accessibile si concentrava unicamente sui dati del de cuius escludendo i terzi beneficiari ( Cass. n. 17790/2015 : «non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius , ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo»). Motivazioni La Suprema Corte rigetta il ricorso dell'assicurazione sulla scorta delle seguenti motivazioni. Innanzitutto, si riafferma il consolidato orientamento della più recente Cass. n. 39531/2021 che ha stabilito che il «giudice, che sia stato adito ai sensi dell'articolo 152 d.lgs. cit., a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell'azione che il richiedente intenda intraprendere: […]» ma deve limitarsi a una delibazione ictu oculi sull'esistenza dei due presupposti richiesti ovvero l'esistenza della posizione soggettiva di erede e l'esistenza di una istanza non manifestamente pretestuosa. Inoltre si provvede a osservare che anche l'orientamento consolidato in materia da parte del Garante Privacy così come stabilito nel Prov. n. 520 del 26 ottobre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023) si dimostra assolutamente in linea con il dettato di legittimità «ed ha elaborato una serie di regole di condotta per gli operatori del settore assicurativo , volte a delineare l'ambito di ostensibilità dei dati richiesti in questa particolare situazione, all'evidente fine di garantire un agevole esercizio del diritto all'ostensione , di contenere il contenzioso e di garantire l'adozione di opportune cautele e l'adeguatezza dell'informativa in merito, sia al contraente che al beneficiario della polizza». Garante Privacy sull'ostensione dati del beneficiario. Best practices per gli operatori assicurativi Il Prov. n. 520 del 26 ottobre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023) detta le regole di condotta da tenere per gli operatori del settore assicurativo ove si trovino di fronte a un'istanza di ostensione dei dati del terzo beneficiario . «Il titolare del trattamento. deve eseguire un “controllo in negativo” che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa. In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati: che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede; che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria. Si invitano i titolari del trattamento a valutare l'adeguatezza dell'informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14, par. 1 lett. e ) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento. Il soggetto che riceve i dati dell'interessato dovrà, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione» Garante Privacy, Prov. n.520 del 26 ottobre 2023.
Presidente Antonio – Relatore Tricomi Rilevato che: 1.- Con ricorso ex articolo 10 del d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 29 ottobre 2021 I.R. e R.S.M., nella loro qualità di eredi legittimari del de cuius R.C., quale moglie la prima e figlio il secondo, hanno agito dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti di ( omissis ) S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla dichiarare tenuta e conseguentemente, condannata, quale istituto assicurativo e titolare del trattamento, a consegnare ai ricorrenti la copia integrale delle polizze vita n. ( omissis ) e n. ( omissis ), complete e non oscurate, con l'indicazione chiara ed intellegibile delle generalità dei beneficiari. Gli istanti avevano dedotto di essere gli unici eredi ab intestato di C.R., deceduto in data ( omissis ), di essere titolati a ricostruire l'asse ereditario, di avere avuto notizia che il de cuius aveva sottoscritto le polizze vita di cui si discute a favore di soggetti terzi beneficiari, di ritenere che i beni caduti in successione fossero costituiti dall'ammontare dei premi versati dal de cuius, di ritenere che fosse stata lesa la loro quota di legittima per cui avevano necessità di conoscere l'identità dei terzi beneficiari così da poter esperire l'azione di riduzione prevista dagli articolo 533 e ss cod.civ. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza pubblicata il 23/9/2022, ha accolto il ricorso ed ha dichiarato che (OMISSIS) S.p.A. era tenuta a consegnare ai ricorrenti I.R. e R.S.M. la copia integrale delle polizze indicate, complete e non oscurate, con l'indicazione chiara ed intellegibile delle generalità dei beneficiari e la ha condannata in questi sensi, anche alla refusione delle spese di lite. La società ha proposto ricorso con un unico mezzo, illustrato con memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe: I.R. e R.S.M. hanno replicato con controricorso. È stata disposta la trattazione camerale. Considerato che: 2.- Con l'unico motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell' articolo 15 GDPR nonché dell' articolo 2-terdecies del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod., norme che disciplinano il diritto di accesso ai dati personali che, a parere della ricorrente, in linea con quanto sempre statuito dal Garante per la protezione dei dati personali, non contemplerebbero il diritto dell'erede del de cuius contraente ad accedere ai dati personali dei beneficiari della polizza Il ricorrente prospetta un contrasto tra la più recente decisione di legittimità, di cui ha fatto applicazione il Tribunale di Bologna, che ha riconosciuto il diritto ed ha affermato che «In tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l'interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest'ultimo, come avviene nel caso in cui la richiesta provenga dal legittimario dell'aderente al fondo, deceduto dopo aver proceduto alla designazione del menzionato beneficiario.» ( Cass. n. 39531/2021 ), e la precedente decisione con cui si era affermato che «In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti le persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell' articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 , non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius , ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo.» ( Cass. n. 17790/2015 ). La ricorrente, illustrato l'apparente contrasto, ha rappresentato l'opportunità di trattazione della causa in pubblica udienza o di chiamata in causa anche il Garante. 3.- Preliminarmente, si devono disattendere le istanze di trattazione della causa in pubblica udienza e di chiamata in causa del Garante, avanzate dalla ricorrente Invero, in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie ( Cass. Sez. U. n. 14437/2018 ) e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica ( Cass. Sez. U. n. 8093/2020 ). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo ( Cass. n.6118/2021 ; Cass. n. 8757/2021 ). Per cui, tenendo anche conto di quanto si dirà appresso, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio senza necessità di chiamare in causa il Garante. 4.- Nel merito il ricorso va rigettato. 5. La controversia in esame concerne l'ostensibilità dei dati identificativi del terzo beneficiario di polizze assicurative “vita”. Il contratto di assicurazione sulla vita tradizionale si connota per la funzione previdenziale ( Cass. Sez. U. n.8271/2008 ) perché con la stipulazione dello stesso l'assicurato mira, generalmente, a garantire, sia riguardo alla prima fase di accumulo della provvista monetaria, sia riguardo alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria, la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto ( Cass. n.29583/2021 ), funzione previdenziale propria anche dei fondi pensione, esaminati nella precedente sentenza in tema ( Cass. n. 39531/2021 ), che qui si viene a confermare. Tanto premesso va osservato che il d.lgs. n. 196/2003, articolo 2-terdecies , comma 5, introdotto dal d.lgs. n.101/2018, articolo 2, comma 1, lett. f), applicabile ratione temporis al caso in esame, ha espressamente affermato, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione) l'interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta: ma, «in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi». Come già affermato da Cass. n. 39531/2021 , il giudice, che sia stato adito ai sensi dell'articolo 152 d.lgs. cit., a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell'azione che il richiedente intenda intraprendere: onde, al riguardo, si palesa ultroneo il riferimento alla non esperibilità o infondatezza delle azioni prospettate ex articolo 428 c.c. e articolo 553 c.c. e ss. Il solo controllo in negativo , demandato al giudice del merito, sta nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa, come allorché il richiedente non vanti, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi all'esigenza di conoscenza dei dati per farlo valere. Onde, a fronte di una pretesa come quella in esame, al giudice del merito compete solo di accertarne e riscontrarne la plausibilità, in quanto essa non si presenti ictu oculi come manifestamente pretestuosa e già astrattamente improponibile o inammissibile. Ogni questione di merito, relativa alla fondatezza in concreto delle domande, oggetto delle cause giudiziarie prospettate dal richiedente l'ostensione dei dati, va invece riservata al giudice del processo. Ne deriva che non è dovuto, da parte del giudice adito ex d.lgs. n. 196/2003, ex articolo 152, né l'accertamento della effettiva qualità di erede in capo al ricorrente (cfr. Cass. n. 19571/2019 , che, in tema di previdenza complementare, nel caso di decesso dell'aderente in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, ha ritenuto il diritto di riscatto riconosciuto dal d.lgs. n. 289/2005, articolo 14, comma 3, sorto direttamente in capo agli eredi in virtù della previsione di legge: onde occorre, appunto, accertare quali soggetti siano divenuti eredi con l'accettazione della eredità), né lo stabilire se il beneficiario designato abbia acquistato un diritto proprio neppure entrato nel patrimonio ereditario (come hanno ora ritenuto avvenire in caso di assicurazione in favore del terzo che devolva l'indennizzo ai legittimi eredi: Cass. Sez. U. n. 11421/2021 ; v. già, in tema di contratto di assicurazione, Cass. n. 25635/2018 ). La decisione impugnata si è attenuta a questi principi e risulta immune da vizi. 6. Va aggiunto che l'esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all'eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dai personali) è stato esaminato anche nel recente Provvedimento interpretativo del Garante per la protezione dei dati personali - Reg. Prov. n.520 del 26 ottobre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023), che ha condiviso i principi elaborati in sede di legittimità ed ha elaborato una serie di regole di condotta per gli operatori del settore assicurativo, volte a delineare l'ambito di ostensibilità dei dati richiesti in questa particolare situazione, all'evidente fine di garantire un agevole esercizio del diritto all'ostensione, di contenere il contenzioso e di garantire l'adozione di opportune cautele e l'adeguatezza dell'informativa in merito, sia al contraente che al beneficiario della polizza, ed ha esposto «…Considerato che la tutela della riservatezza dei dati personali non ha un valore assoluto, il titolare del trattamento deve contemperare tale diritto con quello di difendersi in giudizio esercitato da colui che accede ai dati personali del de cuius. Secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio”. Ciò significa che a fronte del dichiarato interesse del richiedente a conoscere anche i nominativi dei beneficiari delle polizze, il titolare deve eseguire un “controllo in negativo”, che si risolve nel verificare che non si tratti di un'istanza del tutto pretestuosa. In questo senso il titolare dovrà verificare la sussistenza dei presupposti di seguito indicati: 1) che il soggetto che esercita il diritto di accesso ai dati del defunto sia portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio, corrispondente alla qualità di chiamato all'eredità o di erede; 2) che l'interesse perseguito sia concreto e attuale, cioè realmente esistente al momento dell'accesso ai dati, strumentale o prodromico alla difesa di un proprio diritto successorio in sede giudiziaria. Si invitano i titolari del trattamento a valutare l'adeguatezza dell'informativa resa sia al contraente che al/i beneficiario/i delle polizze (rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14, par. 1 lett. e) del Regolamento) alle indicazioni contenute nel presente provvedimento. Il soggetto che riceve i dati dell'interessato dovrà, a sua volta, nel trattare i dati ricevuti, rispettare rigorosamente la finalità di tutela dei propri diritti successori in sede giudiziaria sottesa a tale comunicazione.». 7.- Resta fermo che il richiedente che ritenga di averne diritto, ove non abbia conseguito l'ostensione dei dati richiesti da parte del titolare del trattamento, potrà comunque adire il giudice, ai sensi dell'articolo 152 d.lgs. cit., che dovrà valutare la domanda secondo i principi indicati sub 5. 8.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 52 . Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, articolo 5 2; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.