L'intervento della Corte d’appello di Milano sul caso delle coppie omogenitoriali

È illegittima la formazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile di un atto di nascita recante l’indicazione di due madri. Nel caso, infatti, di coppie omogenitoriali femminili che abbiano fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa l’unica strada per la madre intenzionale è quella dell’adozione in casi particolari.

Questo quanto affermato dalle tre pronunce “gemelle” con cui la Corte di appello decr. 23 gennaio 2024 ha accolto i reclami promossi dalla Procura di Milano. La questione Tutti e tre i procedimenti vertevano sul riconoscimento del rapporto di filiazione da parte della madre c.d. d'intenzione legata affettivamente alla donna che aveva gestato il feto e portato a termine la gravidanza dando alla luce il bambino, con la quale la prima aveva condiviso il progetto di maternità, tramite la tecnica di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata in Spagna. Infatti, dopo il parto avvenuto in Italia, alla registrazione del minore sull'atto di nascita presso il Comune di Milano come figlio della sola partoriente, seguiva la dichiarazione di riconoscimento del minore, davanti all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune, da parte della madre d'intenzione. La Procura decideva, quindi, di promuovere ricorso ex articolo 95 D.P.R. 396/2000 , chiedendo l'annullamento dell'atto di riconoscimento, ritenuto contrario al vigente ordinamento giuridico, nonché l'annotazione del decreto a margine dell'atto annullato. Il Tribunale, però, rigettava il ricorso ritenendo che nella fattispecie venisse in rilievo la dichiarazione di riconoscimento del figlio , tipicamente prevista dall' articolo 254 c.c. , seguita dalla pedissequa annotazione in calce all'atto di nascita della minore avente funzione di pubblicità meramente dichiarativa e, pertanto, un complesso di atti rectius un atto complesso insuscettibile di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione, essendo di contro necessario il rimedio di cui all' articolo 263 c.c. Da qui, il reclamo promosso dalla Procura milanese. La soluzione secondo i giudici milanesi La Corte di appello, nel decidere i casi sottoposti alla sua attenzione, ha dapprima sottolineato che l'azione proposta riguarda una difformità risultante tra la situazione di fatto , quale dovrebbe essere secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, e quella annotata nel registro degli atti di nascita sostituzione del nome del padre del bambino con attribuzione del rapporto di filiazione a due madri , realizzata in sede di annotazione con conseguente incompatibilità col modello legale previsto per la fattispecie. Una difformità, quindi, prodotta arbitrariamente dall'Ufficiale di Stato Civile, la quale non dà luogo ad una controversia di stato, ma piuttosto ad una di quelle contemplate dal D.P.R. numero 396/2000, all'articolo 95 . La questione, dunque, come sottolineato dalla Corte di merito, non attiene al riconoscimento formale nel territorio della Repubblica Italiana di uno status derivante da un atto formato e registrato all'estero, bensì alla formazione in Italia dell'atto di nascita , riconoscimento e attribuzione del rapporto di filiazione . Tale attività, di conseguenza, deve avvenire tenendo conto delle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento, le quali pongono limiti e preclusioni all'agire dell'Ufficiale dello Stato Civile , non consentendo la formazione di atti difformi dal modello previsto, i quali restano, quindi, privi di efficacia giuridica e in ogni tempo rettificabili. Peraltro, in tutti e tre i casi, essendo i figli nati in Italia da madre italiana ed in possesso della relativa cittadinanza, le fattispecie dovevano interamente essere regolate ex articolo 3, l. 218/1995 e articolo 4-5, l. 40/2004 e lette alla luce degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali affermatesi al riguardo negli ultimi anni, a fronte dei quali, il divieto vigente nell'ordinamento italiano di ricorso a tecniche di procreazione di tipo eterologo deve trovare applicazione in relazione a tutti gli atti di nascita formati o da formare in Italia, indipendentemente dal luogo ove sia avvenuta la pratica medica di fecondazione . Tuttavia, il mancato riconoscimento non preclude al minore l'inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale, né tantomeno l'accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status filiationis , potendo la coppia ricorrere ad altri strumenti giuridici, quali l' adozione in casi particolari , prevista dall' articolo 44, comma 1, lett d , l. numero 184/1983 . L'auspicio Nonostante l'accoglimento del reclamo proposto dalla Procura, la Corte di appello di Milano sottolinea la necessità di un intervento del Legislatore , unico soggetto, nel quadro ordinamentale, capace di esprimere un approccio organico ai temi trattati, armonizzando il complesso intreccio dei diritti implicati nella vicenda genetica umana e di garantire piena tutela ai diritti fondamentali della persona, ivi incluso il nascituro, del quale deve essere tutelata la pari e piena dignità di persona, nonché il profilo relativo all'irrevocabilità della scelta del genitore d'intenzione, così da prevenire tardivi ripensamenti del genitore non biologico.